Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26630 – Pres. Pazzi – Rel. Fidanzia
Parole chiave: Fallimento – Accertamento del passivo – Opposizione allo stato passivo – Creditore ammesso allo stato passivo – Intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. promosso da altro creditore – Ammissibilità – Condizioni
[1] Massima: “Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato a intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da altro creditore, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato aggiuntivo, personale, concreto e attuale, da valutarsi caso per caso; ne consegue che, all’atto dell’intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai creditori concorrenti, il reale e immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l.fall. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo”.
Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 98, 99
CASO
Avverso il decreto che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo di una procedura concorsuale alcuni creditori proponevano opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall.
Nel giudizio così promosso avanti al Tribunale di Milano intervenivano altri creditori, già ammessi al passivo.
I loro interventi, tuttavia, erano dichiarati inammissibili, sul presupposto che la mera condizione di creditore concorrente ammesso al passivo non legittima a interloquire in un giudizio – qual è quello di opposizione allo stato passivo – la cui disamina processuale si attua tra l’opponente e il curatore fallimentare; inoltre, anche qualora il creditore concorrente riesca a dimostrare la titolarità di un interesse personale, concreto e attuale a partecipare al giudizio, egli non potrebbe, in ogni caso, estendere i limiti oggettivi del giudizio di opposizione allo stato passivo, modificandone ovvero ampliandone il thema decidendum.
Uno dei creditori intervenuti impugnava il decreto emesso dal Tribunale di Milano con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, in assenza di un interesse personale, concreto e attuale, che dev’essere specificamente allegato e dimostrato, il creditore che sia stato ammesso al passivo non è legittimato a spiegare intervento nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. promosso da un altro creditore.
QUESTIONI
[1] Il giudizio di opposizione allo stato passivo è un procedimento camerale a cognizione piena, che ha natura impugnatoria, visto che:
- da un lato, il comma 3 dell’art. 99 l.fall. prescrive che il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione;
- dall’altro lato, la mancata opposizione avverso il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo lo stato passivo fa sì che il provvedimento acquisti la stabilità propria del giudicato, sia pure limitatamente all’ambito endofallimentare.
L’opposizione allo stato passivo non è, invece, assimilabile all’opposizione a decreto ingiuntivo, viste le differenti modalità di instaurazione del contraddittorio (che, nell’un caso, si dispiega fin dall’inizio del procedimento, mentre, nell’altro caso, ha natura eventuale, essendo condizionata alla proposizione dell’opposizione avverso il provvedimento monitorio da parte dell’ingiunto), la diversità dei soggetti che assumono l’iniziativa (essendo l’opposizione allo stato passivo promossa dal creditore che abbia visto respinta, anche solo parzialmente, la sua domanda, mentre l’opposizione a decreto ingiuntivo è proposta dal debitore ingiunto, a fronte di un provvedimento che ha provvisoriamente accolto la domanda del creditore), le differenti regole – dettate, rispettivamente, dall’art. 99 l.fall. e dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ordinario di cognizione – alle quali sono soggetti i due procedimenti (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2022, n. 6279).
L’opposizione allo stato passivo rappresenta lo strumento di reazione concesso al creditore che abbia visto respinta (anche solo parzialmente) la sua domanda di partecipazione al concorso, la quale predetermina e circoscrive l’oggetto del giudizio di impugnazione (visto che, a termini dell’art. 94 l.fall., essa produce gli effetti propri della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento); nonostante la sua natura impugnatoria, non è nemmeno qualificabile come un appello, avendo una disciplina sua propria, diversa da quella del processo ordinario di cognizione.
Con l’ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha individuato le condizioni in presenza delle quali è possibile spiegare intervento nel giudizio di opposizione allo stato passivo da altri promosso, eventualità che, di per sé, è espressamente ammessa dall’art. 99, comma 8, l.fall. (e, in termini omologhi, dall’art. 207, comma 9, CCII).
La conclusione cui sono pervenuti i giudici di legittimità è nel senso che:
- il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato a intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da un altro creditore;
- l’intervento può reputarsi consentito solo se allo stesso sia sotteso un interesse giuridico qualificato e aggiuntivo, che deve possedere i caratteri della personalità, della concretezza e dell’attualità, da valutarsi caso per caso.
Già in precedenza, con riguardo alla (diversa) questione relativa alla capacità di testimoniare del creditore ammesso allo stato passivo, era stato osservato che partecipare come interventore al giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da altro creditore implica, per il creditore concorrente, la necessità di estrinsecare un interesse qualificato che si aggiunga alla condizione di mero interessato di riflesso alla decisione, in quanto creditore concorsuale (Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2012, n. 8239).
È piuttosto evidente, infatti, che l’accoglimento o meno dell’opposizione allo stato passivo altrui può esplicare effetti anche nei confronti degli altri creditori partecipanti al concorso: qualora, per esempio, l’opposizione verta sulla mancata ammissione di un credito, dal suo eventuale accoglimento e dalla conseguente partecipazione al concorso del creditore che ha vittoriosamente esperito l’impugnazione deriverà un ampliamento dei soggetti tra i quali andrà ripartito l’attivo e, correlativamente, una contrazione delle risorse a ciascuno di essi attribuibili; allo stesso modo, qualora, per effetto dell’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, fosse ammesso un credito assistito da una causa legittima di prelazione, i crediti allo stesso postergati vedrebbero compromesse, in parte se non del tutto, le prospettive di soddisfazione in sede di riparto.
Un tale interesse riflesso, tuttavia, non può senz’altro reputarsi caratterizzato dai requisiti della personalità, della concretezza e dell’attualità, dal momento che, se deve intendersi indifferentemente riferito all’intero ceto creditorio, anziché in modo specifico a chi intende svolgere intervento nel giudizio di opposizione allo stato passivo da altri proposto, non attiene alla sua situazione personale.
Pertanto, come evidenziato dai giudici di legittimità, occorre rappresentare e precisare, avendo riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito, il reale e immediato pregiudizio aggiuntivo, secondo un giudizio prognostico, che l’eventuale accoglimento dell’opposizione può determinare sulla sfera giuridica di colui che interviene, rispetto ai creditori concorrenti.
In questo senso, il pregiudizio derivante dall’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo non può coincidere con la sola acquisizione, da parte di chi l’ha proposta, della condizione di creditore ammesso al concorso che è già posseduta da chi intende svolgere intervento; allo stesso tempo, il diritto di partecipare al concorso già riconosciuto in capo a chi abbia visto accogliere la propria domanda di ammissione al passivo non costituisce condizione sufficiente per predicare la sussistenza di un interesse che abbia lo spessore giuridico tale da legittimare l’intervento nell’opposizione allo stato passivo da altri promossa.
Come osservato nell’ordinanza che si annota, inoltre, il differente regime che caratterizza le esecuzioni individuali – nelle quali ciascun creditore concorrente è legittimato a promuovere controversie distributive volte a contestare l’esistenza, la consistenza o la collocazione degli altri crediti destinati a ricevere soddisfazione in sede di distribuzione della massa attiva ricavata dalla liquidazione coattiva – rispetto alle procedure concorsuali è dovuto al fatto che solo in queste ultime è prevista la presenza di un organo (il curatore, ovvero il commissario straordinario) deputato a tutelare gli interessi dell’intera massa dei creditori.
Questa diversa configurazione dell’esecuzione collettiva rispetto a quella individuale giustifica, secondo i giudici di legittimità, la necessità che chi interviene nell’opposizione allo stato passivo per contrastarne l’accoglimento attesti la sussistenza di un interesse – personale, concreto e attuale – che non sia già suscettibile di essere tutelato e salvaguardato dall’attività difensiva che vi ha svolto o vi andrà a svolgere l’organo concorsuale.
In altri termini, l’intervento di creditori diversi da quello che ha proposto l’opposizione dev’essere sorretto da un interesse personale, concreto e attuale, posto che quello che non sia caratterizzato da tali requisiti deve già reputarsi sottoposto alla tutela demandata al curatore.
Nel caso specifico, il creditore ricorrente, per sostenere la legittimità e l’ammissibilità del proprio intervento, aveva fatto leva sull’esigenza di evitare che fosse in qualsiasi modo accertata una sua responsabilità nei confronti dei creditori che avevano introdotto il giudizio di opposizione allo stato passivo e che avevano già proposto in altra sede domande risarcitorie nei suoi confronti, per quanto un tale accertamento non potesse comunque porsi in termini di pregiudizialità o di vincolatività rispetto a dette domande.
Tuttavia, il fatto che la decisione resa all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo sia dotata di un’efficacia meramente endoconcorsuale (secondo quanto stabilito dall’art. 96, comma 6, l.fall.) e non possa, di conseguenza, esplicare riflessi sulle domande proposte in un ordinario giudizio di cognizione, costituiva la riprova, secondo i giudici di legittimità, dell’insussistenza, nel caso di specie, di un interesse giuridicamente rilevante, personale, concreto e attuale a intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
