Il conferimento di know-how nelle società di capitali

Il tema dei conferimenti di beni immateriali nelle società a responsabilità limitata richiede di partire dalla struttura normativa dei conferimenti nella S.R.L., che dopo la riforma del diritto societario del 2003 si caratterizza per una notevole elasticità rispetto al modello delle società per azioni. Il punto di riferimento è l’articolo 2464, secondo comma, del codice civile  il quale stabilisce che possono costituire oggetto di conferimento “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. La formula adottata dal legislatore è volutamente ampia e consente di ricomprendere, accanto al denaro, una pluralità di apporti eterogenei, quali beni in natura, crediti, diritti, rapporti contrattuali e, più in generale, qualsiasi entità patrimoniale che sia dotata di un valore economicamente apprezzabile. Ne deriva che, sia nella fase di costituzione della società sia in occasione di aumenti di capitale a pagamento, possono essere conferiti anche beni immateriali, purché siano idonei a essere valutati economicamente e quindi a concorrere alla formazione del capitale sociale. In tale prospettiva assume particolare rilievo il conferimento del cosiddetto know-how che rappresenta una delle ipotesi più discusse e interessanti di conferimento immateriale.

Quando si affronta il tema del conferimento del know-how è necessario preliminarmente chiarire il significato giuridico della nozione di “bene”. Nel linguaggio giuridico, infatti, il termine non è limitato alle entità materiali ma assume una portata più ampia che si ricollega alla definizione generale contenuta nell’articolo 810 del codice civile, secondo cui sono beni “le cose che possono formare oggetto di diritti”. In tale nozione estesa rientrano quindi anche i beni immateriali, tra i quali devono essere annoverati i diritti di proprietà industriale, come i brevetti per invenzione industriale, i marchi e altri diritti analoghi. Il decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il Codice della proprietà industriale, prevede che tali diritti si acquistino normalmente mediante brevettazione o registrazione, oppure attraverso altri modi stabiliti dal codice stesso. La necessità di registrazione per la tutela di alcune conoscenze tecniche non significa che solo i diritti brevetti possano essere conferiti. Infatti la prassi e la dottrina più recente hanno riconosciuto la possibilità di conferire anche opere non ancora brevettate o in corso di brevettazione, nonché complessi di conoscenze tecniche e organizzative che, pur non essendo formalmente tutelate da un brevetto, possiedano comunque un valore economico autonomo.

Prima che si consolidasse questo orientamento favorevole, la dottrina aveva manifestato numerose perplessità circa l’ammissibilità del conferimento del know how. Con questa espressione si intende generalmente un insieme di conoscenze tecniche, informazioni, esperienze e procedimenti pratici che consentono a chi ne dispone di ottenere un determinato risultato produttivo od organizzativo con un minore impiego di tempo, risorse o materiali rispetto a chi non possiede tali conoscenze. Nonostante l’evidente valore economico di tali informazioni, parte della dottrina ha sostenuto che la riforma del diritto societario del 2003 non abbia introdotto una disciplina innovativa idonea a legittimare il conferimento di entità non brevettabili. Secondo questa impostazione, l’assenza di una disposizione specifica che autorizzi espressamente il conferimento di conoscenze tecniche non brevettate impedirebbe di ritenere automaticamente conferibile il know-how.

Le difficoltà interpretative hanno riguardato principalmente due aspetti; il primo è la qualificazione giuridica del conferimento di know-how da cui sorge il dubbio se tale conferimento debba essere considerato come una prestazione avente ad oggetto un’obbligazione di fare, consistente nello svolgimento di un’attività da parte del socio conferente oppure come una prestazione di dare, cioè nel trasferimento alla società di un bene immateriale già esistente e autonomamente trasferibile. La distinzione non è meramente teorica, poiché il nostro ordinamento vieta, nelle società per azioni, il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi. Se il know-how fosse qualificato come un’attività da svolgere, esso rientrerebbe quindi nella categoria dei conferimenti vietati. La seconda questione riguarda la possibilità di attribuire al know-how una valutazione economica attendibile e la conseguente possibilità di iscriverlo nell’attivo dello stato patrimoniale della società.

Per superare queste difficoltà, la dottrina ha elaborato una distinzione ormai divenuta classica tra know-how in senso lato e know-how in senso stretto. Il primo ricorre quando le conoscenze tecniche e le capacità professionali appartengono in modo inscindibile alla persona che le possiede e non possono essere trasferite autonomamente a terzi senza la collaborazione attiva del soggetto stesso. In tali ipotesi, affinché la società possa beneficiare di tali conoscenze è necessario che il titolare svolga una determinata attività a favore della società, mettendo in pratica le proprie competenze. Si tratta quindi di una prestazione che implica un comportamento attivo del socio e che, di conseguenza, si avvicina alla figura del conferimento d’opera o di servizi. Nelle società per azioni un simile conferimento non sarebbe ammissibile, in quanto si porrebbe in contrasto con il divieto previsto dalla disciplina dei conferimenti. Nelle società a responsabilità limitata, invece, il legislatore consente espressamente il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi, purché siano rispettate determinate garanzie. In particolare, oltre alla necessaria perizia giurata di stima prevista dall’articolo 2465 del codice civile per i conferimenti di beni in natura, è richiesta anche una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria che garantisca l’adempimento della prestazione, ai sensi dell’articolo 2464, sesto comma, del codice civile.

Diversa è l’ipotesi del know-how in senso stretto. In questo caso le conoscenze tecniche consistono in un complesso di informazioni, procedure, formule o metodi produttivi che possono essere trasferiti alla società indipendentemente dall’attività personale del soggetto che li possiede. Il titolare del know-how si limita, in sostanza, a mettere a disposizione della società un patrimonio informativo già formato e autonomamente utilizzabile, senza che sia necessario lo svolgimento di ulteriori attività da parte sua. In questa configurazione il conferimento assume la natura di una prestazione di dare, poiché consiste nel trasferimento alla società di un bene immateriale dotato di autonomia economica. Proprio per questo motivo il conferimento di know-how in senso stretto non viola il divieto di conferimento di opera o servizi e può essere ammesso anche nell’ambito delle operazioni societarie.

Un ulteriore profilo che ha suscitato dibattito riguarda la possibilità di iscrivere tale conferimento nell’attivo del bilancio della società. Alcuni autori avevano ritenuto che la natura immateriale e spesso riservata di tali conoscenze potesse ostacolare la loro contabilizzazione. Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che tale difficoltà non costituisca un vero impedimento alla conferibilità del know-how in senso stretto dal momento in cui l’art. 2424 del codice civile, che disciplina lo schema dello stato patrimoniale, prevede infatti, tra le immobilizzazioni immateriali indicate nella lettera B), numero 4, la voce relativa a “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”. All’interno di questa categoria possono essere ricompresi anche i diritti relativi al know-how, nella misura in cui essi presentino caratteristiche analoghe a quelle delle altre utilità immateriali espressamente menzionate dalla norma.

Resta naturalmente fermo che, trattandosi di un conferimento diverso dal denaro, anche il conferimento di know how in senso stretto deve essere sottoposto alla procedura di valutazione prevista dalla legge. Nelle società a responsabilità limitata tale valutazione deve essere effettuata mediante una perizia giurata di stima redatta da un esperto indipendente, secondo quanto stabilito dall’articolo 2465 del codice civile. Nelle società per azioni, invece, trova applicazione la disciplina dell’articolo 2343 del codice civile, che prevede analogamente la redazione di una relazione di stima da parte di un esperto nominato dal tribunale. In sede di valutazione il perito dovrà tener conto della particolare natura del bene oggetto di conferimento. È stato infatti osservato, in dottrina, che nella redazione della relazione di stima l’esperto dovrà evitare di divulgare le informazioni tecniche riservate che costituiscono il nucleo essenziale del know-how conferito e dovrà quindi indicare i criteri utilizzati per determinare il valore economico del bene senza rivelare il contenuto specifico delle conoscenze tecniche protette, così da salvaguardare la riservatezza e il valore competitivo di tali informazioni. 

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