Tribunale Verona, 29 marzo 2026, Est. Lanni
[1] Procedimento unitario – Domanda ex art. 44 CCII – Richiesta misure cautelari c.d. tipiche – Fissazione dell’udienza – Necessità – Esclusione.
Proposta domanda prenotativa ex art. 44 CCII, la contestuale richiesta di applicazione di misure protettive cd. tipiche – e cioè il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa nonché sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa, con conseguente sospensione delle prescrizioni, mancata verificazione delle decadenze, e inibizione alla pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza – può essere decisa de plano, senza necessità della previa instaurazione di un contraddittorio con i creditori interessati dalle misure, atteso che per tale ipotesi il comma 3 dell’art. 55, a differenza di quanto stabilito dal precedente comma 2 per il caso di misure cd. atipiche, non prevede la fissazione di un’udienza di comparizione della debitrice e dei soggetti controinteressati, la cui tutela resta, pertanto, affidata allo strumento del reclamo ex 669 terdecies c.p.c.
CASO
[1] Un imprenditore depositava, dinanzi al competente Tribunale di Verona, domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione, ex art. 44 CCII, contenente altresì la richiesta di applicazione di misure protettive c.d. tipiche ai sensi dell’art. 54, 2°co., CCII.
Il Tribunale adito concedeva, con decreto del 28 marzo 2026, il termine ex art. 44 CCII per l’integrazione della domanda.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Verona, con separato decreto, emesso inaudita altera parte il giorno successivo (il 29 marzo 2026), in accoglimento della domanda di applicazione delle misure protettive c.d. tipiche presentata dalla ricorrente: a) confermava che, alla data della pubblicazione della domanda c.d. prenotativa nel registro delle imprese i creditori non potessero iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; b) confermava che, dalla stessa data, le prescrizioni rimanessero sospese, le decadenze non si verificassero e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potesse essere pronunciata; c) stabiliva la durata di tali misure in 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; d) trasmetteva il decreto alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al registro delle imprese.
QUESTIONI
[1] La questione centrale nel caso descritto attiene a ciò, che il provvedimento di conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste dall’imprenditore ricorrente è stato emesso dal Tribunale di Verona inaudita altera parte, senza fissazione di apposita udienza.
Come noto, l’art. 44 CCII, rubricato «Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione» consente al debitore di presentare la domanda ex art. 40 CCII, di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, allegando alla stessa esclusivamente la documentazione prevista dall’ 39, 3°co., CCII, riservandosi di presentare in un momento successivo la proposta, il piano e gli accordi (sull’interscambiabilità fra concordato preventivo, piano di ristrutturazione omologato e accordi di ristrutturazione dei debiti, stante la loro comune riconducibilità a un’area di concorsualità pattizia, si veda F. De Santis, sub art. 44 CCII, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Bologna, 2026, I, 699 ss.).
In tal caso, il tribunale adito, competente ex art. 27 CCII, pronuncia decreto con il quale (tra gli altri contenuti) fissa un termine, decorrente dall’iscrizione del decreto medesimo nel registro delle imprese, compreso tra trenta e sessanta giorni – e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni – entro il quale il debitore è tenuto a completare la domanda o depositando la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, 1° e 2°co., CCII, o richiedendo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’ art. 39, 1°co., CCII, oppure, ancora, richiedendo l’omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64-bis CCII, con la documentazione di cui all’art. 39, 1° e 2°co., CCII.
Tale forma di presentazione della domanda è funzionale alla previsione di cui all’art. 54, 2°co., CCII, a tenore del quale, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso ex art. 40 CCII (nel caso che stiamo considerando, nelle forme più agili consentite dall’art. 44 CCII), dalla data della pubblicazione della medesima nel registro delle imprese si innescano a suo vantaggio determinate misure protettive c.d. tipiche, ossia: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
In tal caso, evidentemente, le misure protettive sono destinate a divenire applicabili ancor prima che ci sia l’effettiva domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione. A tale considerazione si lega, anzi, il 5°co. dell’art. 54 CCII, il quale, allo scopo di favorire l’individuazione della soluzione concordataria più efficace per il superamento della crisi e dell’insolvenza, prevede, proprio avendo riguardo al caso in cui la domanda di accesso sia stata formulata nelle forme di cui all’art. 44 CCII, che le misure protettive disposte conservino la propria efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza del termine fissato dal giudice, proponga una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza diverso da quello eventualmente indicato nella domanda depositata ex art. 44 CCII (sul punto, A. Carratta, sub art. 54 CCII, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 891).
Si tratta, evidentemente, di misure protettive a efficacia automatica – le quali, cioè, si innescano automaticamente con la pubblicazione della domanda del debitore nel registro delle imprese – necessitanti però di essere confermate in via giudiziale. La disciplina esposta si completa, infatti, con la previsione contenuta nell’art. 55, 3°co., CCII, secondo il quale, nel caso in cui il debitore richieda l’applicazione di misure protettive c.d. tipiche con la domanda di accesso formulata (ex art. 40 o 44 CCII), il giudice – adito mediante ricorso appositamente presentato dal debitore – assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.
La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi.
Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi, fermo che la domanda può essere riproposta.
Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza
Il provvedimento del Tribunale di Verona è intervenuto proprio sul procedimento per la conferma delle misure protettive c.d. tipiche richieste, ex art. 55, 3°co., CCII, per precisare che sulla richiesta di conferma delle misure protettive possa e debba provvedersi de plano, senza necessità della previa instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati dalle misure.
Per argomentare tale conclusione, il giudice veronese evidenzia la differenza intercorrente con quanto stabilito dal precedente 2°co. del medesimo art. 55 CCII, il quale, con riguardo al procedimento per l’applicazione delle misure c.d. atipiche, espressamente prevede che siano sentite le parti e, al tal fine, che sia fissata apposita udienza di comparizione. Il 3°co. in esame, viceversa, non prevede la fissazione di un’udienza di comparizione della debitrice e dei soggetti controinteressati, la cui tutela resta pertanto affidata allo strumento del reclamo cautelare.
La conclusione raggiunta dal Tribunale di Verona, che appare corretta, trova un ulteriore addentellato testuale nell’art. 55, 3°co., CCII, il quale, nella misura in cui configura quale meramente eventuale l’assunzione di sommarie informazioni, esplicita la superfluità di un’attività istruttoria. Inoltre, la formula utilizzata è la stessa spesa dall’art. 669-sexies, 2°co., c.p.c., per la pronuncia inaudita altera parte dei provvedimenti cautelari, confermando così – unitamente alla scelta della forma del decreto – l’assenza di un preventivo contraddittorio tra le parti (sul punto, A. Carratta, sub art. 55 CCII, in A. Carratta (a cura di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 902).
