29 Marzo 2021

Le nuove regole del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2021 – I° parte

di Luca Caramaschi
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Con la pubblicazione del D.P.C.M 23.07.2020 (G.U. n. 231 del 17.09.2020), previsto dall’articolo 4 D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016), con riferimento all’istituto del 5 per mille, cambiano dal 2021 le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Il nuovo D.P.C.M 23.07.2020 va ad abrogare e sostituire i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

  • il D.P.C.M. 23.04.2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
  • il D.P.C.M. 07.07.2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154 articolo 1 L. 190/2014 (la Legge di bilancio per l’anno 2015).

Va tenuto comunque presente che per l’anno 2021 le nuove disposizioni recate dal D.P.C.M 23.07.2020 produrranno i loro effetti in relazione alla medesima platea di contribuenti che ha interessato gli anni precedenti.

Ciò in quanto il comma 2 dell’articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

In pratica, attesa l’operatività del Runts nel corso dell’anno 2021, la disciplina dettata dal recente D.P.C.M. in relazione ai nuovi Enti del Terzo Settore troverà verosimilmente applicazione a partire dal prossimo esercizio finanziario 2022.

Vediamo, pertanto, come con le nuove disposizioni si sono modificati i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille nonché i termini e le competenze in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.

Quanto alle modalità e ai termini di accreditamento:

  • viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
  • il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 12 aprile 2021 in quanto il 10 aprile cade di sabato.

Vediamo in generale le disposizioni previste per le diverse tipologie di soggetti beneficiari, rinviando alla seconda e ultima parte i dettagli riferiti alle categorie degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • Enti di volontariato

Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Pertanto, gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2021 all’Agenzia delle entrate.

A decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell’accreditamento gli Enti del Terzo settore si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

  • Associazioni sportive dilettantistiche

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23.07.2020 è competente il Coni, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso D.P.C.M., ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall’anno 2021.

  • Ricerca scientifica

Permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.

  • Valorizzazione beni culturali e paesaggistici

Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.

L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

Con riferimento alla pubblicazione degli elenchi, invece, ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, provvede nei termini descritti nella tabella che segue.

 

I termini di pubblicazione degli elenchi

ELENCHI TERMINI
Elenco provvisorio degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario entro il 20 aprile
Elenco definitivo degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario entro il 10 maggio
Elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo
Elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre
di ciascun anno

Per contro l’Agenzia delle entrate:

  • per gli enti del volontariato, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti iscritti al contributo, dell’elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
  • provvede, entro il 7° mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.