Esenzione successoria sulle quote sociali: no al cumulo tra comunione ereditaria e quote individuali ai fini del controllo

La risposta a interpello n. 109/2026 esclude l’esenzione successoria per il trasferimento di una quota societaria in comunione ereditaria, quando il controllo venga raggiunto solo sommando tale quota con partecipazioni individuali già detenute dagli eredi. Resta invece aperto il tema dell’applicabilità dell’agevolazione alle società immobiliari o di mero godimento.

Il caso e la soluzione prospettata dall’istante 

Con la risposta a interpello n. 109/2026, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, TUSD, con riferimento al trasferimento mortis causa di una quota del 35% di una società a responsabilità limitata in favore del coniuge e delle 2 figlie del de cuius. Nel caso prospettato, il restante capitale sociale è già posseduto, prima dell’apertura della successione, per il 35% dal coniuge superstite e per il 15% ciascuna dalle 2 figlie; la quota del 35% caduta in successione è devoluta ai tre coeredi in comunione ereditaria indivisa, con nomina di un rappresentante comune. La società, secondo quanto si legge nella risposta, è una immobiliare che ritrae i propri proventi, in parte, dalla locazione di immobili e, in parte, dalla vendita di energia e dai relativi incentivi derivanti da impianti fotovoltaici di proprietà.  

L’istante ritiene applicabile l’esenzione sulla base del nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024. In particolare, sostiene che il requisito del controllo di diritto deve considerarsi integrato sommando, da un lato, la partecipazione del 35% devoluta in comunione ereditaria e, dall’altro, le quote già possedute individualmente dai singoli coeredi. Secondo l’istante, la Riforma del 2024 ha inoltre superato il precedente orientamento che, per le società di capitali, tendeva a richiedere non solo il controllo, ma anche l’effettivo esercizio di attività d’impresa, con conseguente possibile estensione del beneficio anche a holding e società di mero godimento. 

 

Il parere dell’Agenzia 

L’Agenzia ricostruisce anzitutto il nuovo testo della disposizione, ricordando che, in caso di trasferimento di quote o azioni di società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIRl’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., oppure è integrato un controllo già esistente, a condizione che gli aventi causa mantengano tale controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento e rendano la relativa dichiarazione d’impegno.  

Muovendo da tale premessa, la risposta ribadisce un orientamento già espresso in precedenza dalla prassi con riferimento ai trasferimenti a favore di più discendenti: l’agevolazione è riconosciuta quando la partecipazione di controllo è attribuita ai beneficiari in comproprietà, così da consentire l’esercizio unitario dei diritti sociali tramite rappresentante comune. Diversamente, quando, ai fini del controllo, si pretende di sommare quote possedute in comunione a quote possedute individualmente dai beneficiari, l’esenzione è esclusa in ragione della diversa qualificazione delle situazioni giuridiche che connotano la proprietà delle partecipazioni su cui determinare la soglia del controllo (proprietà esclusiva vs. comproprietà). A sostegno di tale impostazione, l’Agenzia richiama le circolari n. 11/E/2007n. 3/E/2008 e n. 18/E/2013, nonché la risoluzione n. 75/E/2010 e la risposta n. 155/2020; richiama inoltre le sentenze della Cassazione n. 6591/2021 e n. 7429/2021, che hanno condiviso tale lettura.  

Nel caso concreto, pertanto, l’Agenzia conclude che il requisito del controllo di diritto non ricorre, poiché la quota del 35% trasferita in comunione ereditaria non può essere computata unitariamente con le partecipazioni possedute in via esclusiva dal coniuge e dalle figlie. Ne deriva che il trasferimento mortis causa della partecipazione del 35% resta fuori dall’ambito applicativo dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, ed è soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Proprio per tale ragione, la risposta dichiara assorbito il secondo quesito concernente la spettanza dell’agevolazione in relazione a una società potenzialmente qualificabile come holding o società di mero godimento.  

La chiusura della risposta appare particolarmente significativa. L’Agenzia, infatti, arresta il proprio ragionamento sul profilo del controllo, con una conclusione peraltro condivisibile, e non prende posizione sul diverso tema, assai rilevante dopo la riforma del 2024, dell’inapplicabilità dell’esenzione ai trasferimenti di partecipazioni in società c.d. senza impresa (immobiliari, cash boxes, società di mero godimento e relative holding), secondo l’orientamento, sia giurisprudenziale sia di prassi, consolidatosi a partire dalla sentenza n. 120/2020 della Corte Costituzionale. Si tratta di un profilo sul quale, in precedenza, si sono registrate aperture e incertezze interpretative: la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, è stata letta da parte della dottrina, anche notarile (cfr. Studio n. 100-2024/T) come idonea a superare il precedente orientamento che richiedeva, per le società di capitali, anche l’esercizio dell’impresa.  

Sotto questo profilo, dunque, la risposta a interpello n. 109/2026 non offre un chiarimento di sistema, ma si limita a risolvere la fattispecie sul terreno, preliminare e assorbente, del difetto del controllo. Proprio per questo, resta ancora aperto il nodo interpretativo se, alla luce del nuovo testo normativo, l’esenzione possa ormai ritenersi spettante anche per i trasferimenti di partecipazioni in società “senza impresa”, tema sul quale l’Agenzia, diversamente da quanto auspicato, ha scelto in questa sede di non esprimersi. 

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