L’ordinanza n. 17347/2026 della Cassazione chiarisce i presupposti per il rimborso della ritenuta sui dividendi UE nell’ambito della Direttiva Madre-figlia. L’assoggettamento a imposta della società madre estera non richiede l’effettivo pagamento del tributo, mentre l’eventuale abuso deve essere provato dall’Amministrazione sulla base di elementi concreti.
Per ottenere il rimborso della ritenuta applicata sui dividendi distribuiti da una società figlia a una società madre con sede in un Paese UE, in applicazione di quanto previsto dalla Direttiva “Madre-figlia” (Direttiva 2011/96/UE), recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con l’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973, è sufficiente che la società estera sia anche solo potenzialmente, e in generale, assoggettata a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento delle imposte stesse.
Inoltre, l’accertamento di un’eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva “Madre-figlia” non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull’Amministrazione la prova dell’esistenza di elementi costitutivi della condotta elusiva.
Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 17347, depositata il 3 giugno 2026. Ma andiamo con ordine.
Cenni normativi
La Direttiva n. 90/435/CEE, trasfusa nella Direttiva 2011/96/UE, disciplina la tassazione degli utili distribuiti all’interno di un gruppo societario, quando la società madre e la società figlia appartengano a differenti Stati UE.
Per effetto dell’applicazione dei dettami della Direttiva si ha:
- l’eliminazione delle ritenute in uscita sugli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre;
- l’esclusione della tassazione nello Stato di residenza della società madre degli utili distribuiti dalla società figlia.
Come noto, la Direttiva Madre-figlia è stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con il D.Lgs. n. 136/1993 che ha introdotto l’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973.
Il comma 1 del citato art. 27-bis dispone che le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta applicata sugli utili distribuiti a condizione che:
- rivestano una delle forme societarie previste nell’allegato della Direttiva n. 435/90/CEE;
- risiedano, ai fini fiscali, in uno Stato membro della UE, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione Europea;
- siano soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella Direttiva;
- la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno “holding period”.
Per poter beneficiare del regime di favore, occorre produrre apposita certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati nelle suddette lett. a), b) e c) nonché una dichiarazione della società attestante la sussistenza del requisito dell’holding period.
Infine, si prevede che ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti che distribuiscono gli stessi possono non applicare la ritenuta alla fonte.
In questo caso, la documentazione deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17347, depositata il 3 giugno 2026
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17347, depositata il 3 giugno 2026, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara aveva accolto il ricorso di una società olandese, contro il diniego espresso di rimborso della ritenuta del 27% operata in applicazione dell’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che la società fosse in possesso di tutti i requisiti per l’esenzione dalle ritenute come previsto dall’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973.
La competente Commissione Tributaria Regionale, invece, aveva accolto le doglianze erariali, evidenziando la holding olandese costituisse una costruzione di puro artificio, creata da investitori italiani ed esteri per canalizzare i flussi reddituali verso un regime fiscale più favorevole. Veniva, a tal fine, valorizzata la presenza di patti parasociali e la coincidenza di ruoli di governance tra i soggetti coinvolti. La residenza nei Paesi Bassi era, pertanto, declassata a mera domiciliazione, priva di reale sostanza economica.
Di conseguenza, secondo i giudici non era provato né che la società olandese fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi percepiti, né l’effettiva tassazione dei dividendi percepiti in Olanda.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando come i giudici di seconde cure avviano erroneamente ritenuto che per fruire del regime di favore di cui all’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973, il soddisfacimento del requisito dell’assoggettamento da parte del soggetto beneficiario dei dividendi, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nella Direttiva debba di fatto comportare il concreto pagamento delle imposte nei Paesi Bassi.
Infatti, hanno argomentato i giudici di legittimità, il requisito dell’assoggettamento a imposta deve essere interpretato come il potenziale assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, senza che però sia necessario un reale esborso. In altri termini, affinché il requisito in parola si possa considerare soddisfatto è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito.
