Graduatorie nel pubblico impiego: la scelta della PA determina il giudice competente

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 maggio 2026, n. 14798, ha stabilito che, in tema di scorrimento della graduatoria, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all’assunzione al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale. Qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001.

Il caso

La vicenda riguarda una lavoratrice che ha agito nei confronti di un’Azienda Ospedaliera, sostenendo di avere diritto all’assunzione per 2 posti vacanti di dirigente amministrativo mediante scorrimento di una graduatoria nella quale risultava utilmente collocata. La Corte d’Appello aveva, tuttavia, escluso la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la posizione della ricorrente fosse di interesse legittimo, in quanto la scelta di procedere allo scorrimento di una graduatoria appartenente a un altro ente sarebbe riconducibile all’esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. La Corte territoriale aveva rilevato, inoltre, che l’Azienda non aveva indetto un nuovo concorso per la copertura dei 2 posti, né aveva assunto altri candidati idonei, mentre la lavoratrice occupava la quinta posizione nella graduatoria.

La ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di riparto di giurisdizione. A suo avviso, infatti, l’Azienda Ospedaliera aveva già manifestato, attraverso propri provvedimenti, la volontà di coprire i 2 posti vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria nella quale era inserita: una volta compiuta tale scelta, la posizione del candidato utilmente collocato non sarebbe più qualificabile come interesse legittimo rispetto all’esercizio di un potere discrezionale, ma come diritto all’assunzione, tutelabile davanti al giudice ordinario.

Con il secondo motivo era stata, invece, denunciata l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, che avrebbe richiamato orientamenti giurisprudenziali relativi ai candidati idonei non vincitori, senza considerare la peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla già espressa volontà dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria.

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo, e ha ribadito il principio secondo cui la giurisdizione dev’essere individuata sulla base della domanda proposta e, in particolare, del c.d. petitum sostanziale. Non rileva, quindi, soltanto il provvedimento concretamente richiesto al giudice, ma soprattutto la causa petendi, ossia la natura effettiva della posizione giuridica fatta valere, da individuare alla luce dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono espressione. Ai fini della giurisdizione occorre, pertanto, esaminare i fatti prospettati dalle parti per stabilire se venga azionato un diritto soggettivo oppure un interesse legittimo, senza che assuma rilievo, in questa fase, l’effettiva sussistenza dei fatti dedotti o la fondatezza della domanda, questioni che riguardano, invece, il merito della controversia e devono essere valutate dal giudice munito di giurisdizione.
La Suprema Corte richiama, quindi, i principi ormai consolidati in materia di scorrimento delle graduatorie. Quando un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale chiede lo scorrimento facendo valere un diritto all’assunzione al di fuori della procedura concorsuale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Diversa è l’ipotesi in cui la pretesa del candidato presupponga la contestazione della decisione della Pubblica Amministrazione di indire una nuova procedura per coprire i posti vacanti anziché utilizzare una graduatoria già esistente. In quest’ultimo caso viene contestato direttamente l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione e la posizione del candidato assume natura di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001.

La distinzione decisiva riguarda, dunque, il momento in cui si colloca la controversia: finché è in discussione la scelta dell’Amministrazione tra utilizzare una graduatoria esistente e ricorrere a una diversa procedura di reclutamento, viene in rilievo l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale; quando, invece, l’Amministrazione si sia già determinata nel senso di utilizzare la graduatoria, il candidato che si ritenga utilmente collocato può far valere un diritto soggettivo all’assunzione davanti al giudice ordinario. Ciò non significa, precisa implicitamente il ragionamento della Corte, che il candidato abbia necessariamente diritto a essere assunto: la sussistenza concreta di tale diritto riguarda, infatti, il merito della controversia e non dev’essere confusa con la preliminare individuazione del giudice competente a esaminarla.
Nel caso sottoposto alla Cassazione, la lavoratrice aveva fondato la propria domanda proprio sull’assunto che lo scorrimento della graduatoria fosse già stato deliberato dall’Azienda e aveva, quindi, fatto valere un preteso diritto soggettivo all’assunzione sulla base degli atti adottati dall’Amministrazione. La domanda non era, invece, diretta a contestare la legittimità dell’indizione di una diversa procedura concorsuale, che, secondo quanto accertato dalla stessa Corte d’Appello, non era stata neppure avviata. Su queste basi, la Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando le parti alla Corte d’Appello di Potenza per il riesame della controversia.


Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto