La massima
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, 17 marzo 2026 n. 6141, ha stabilito il principio secondo cui – ai fini della decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 9 co. 1 del D.Lgs. 22/2015 per l’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi – non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, vale a maggior ragione per i rapporti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione (il caso di specie riguardava l’irripetibilità o meno della NASpI percepita da un lavoratore che, nel corso dell’anno considerato, aveva svolto attività con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, per un ammontare di giorni di lavoro effettivo inferiore a sei mesi, nonostante la durata complessiva dei contratti fosse superiore).
Il caso
La controversia trae origine dalla richiesta dell’INPS di recuperare le somme corrisposte a titolo di NASpI ad un lavoratore che, nel corso del 2018, aveva svolto attività lavorativa mediante una pluralità di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato. Pur essendo stati stipulati senza soluzione di continuità e presentando una durata complessiva superiore a sei mesi, i rapporti avevano dato luogo a periodi di effettiva prestazione lavorativa inferiori alla soglia semestrale prevista dalla disciplina sulla decadenza dalla prestazione.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Trento avevano accolto la domanda del lavoratore, escludendo la legittimità della richiesta di restituzione avanzata dall’Istituto previdenziale. Secondo i giudici di merito, infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, D.Lgs. n. 22/2015 non poteva attribuirsi rilievo alla sola durata formale dei contratti, dovendosi invece considerare il periodo di lavoro concretamente svolto.
L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la disciplina della NASpI avrebbe dovuto essere applicata considerando la durata complessiva dei contratti di lavoro intermittente e non le singole giornate effettivamente lavorate. Secondo l’Istituto, la successione dei rapporti avrebbe determinato un rapporto di lavoro complessivamente superiore a sei mesi, con conseguente decadenza dal trattamento di disoccupazione.
La Suprema Corte ha respinto tale impostazione richiamando un proprio precedente orientamento già espresso con l’ordinanza n. 19638 del 2025. In quell’occasione era stato affermato che, ai fini della decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 9, D.Lgs. n. 22/2015, non assume rilievo la durata del rapporto stabilita nel contratto, ma quella effettiva risultante dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso.
Secondo la Cassazione, la norma non fa riferimento alla durata formalmente prevista dal contratto, bensì alla durata del rapporto di lavoro. Tale formulazione impone di verificare ex post il periodo durante il quale il lavoratore ha effettivamente prestato attività lavorativa. Ne consegue che la decadenza dalla NASpI non può operare quando il rapporto abbia avuto, nella sua concreta attuazione, una durata inferiore a sei mesi, anche se il contratto prevedeva originariamente un periodo superiore.
La Corte osserva che tale principio trova applicazione con maggiore evidenza nel lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. In questa particolare tipologia contrattuale il lavoratore svolge infatti la propria prestazione soltanto nei periodi in cui viene chiamato dal datore di lavoro, mentre nei periodi di inattività non sussiste alcun obbligo di rendere la prestazione lavorativa. Proprio la natura discontinua del rapporto impedisce di attribuire rilievo esclusivo alla sua durata formale.
Nell’ordinanza viene inoltre valorizzato il dato letterale dell’articolo 9, D.Lgs. n. 22/2015. La disposizione esclude la decadenza nel caso in cui la durata del rapporto non superi sei mesi. Secondo la Corte, la scelta terminologica utilizzata dal legislatore conferma la necessità di considerare i soli periodi di effettivo lavoro e non la mera esistenza formale del vincolo contrattuale.
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la decadenza dalla NASpI, accertando che le giornate complessivamente lavorate risultavano inferiori a sei mesi nonostante la successione dei contratti si fosse protratta per un periodo temporalmente più ampio.
Con il rigetto del ricorso viene quindi confermato l’orientamento secondo cui, nell’ambito del lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, la verifica del limite semestrale previsto dall’articolo 9, D.Lgs. n. 22/2015 deve essere effettuata considerando i periodi di effettiva prestazione lavorativa e non la sola durata formale dei contratti stipulati tra le parti.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
