Nuova etichettatura di sostanze e miscele: aggiornate le indicazioni INAIL

L’INAIL, in data 23 settembre 2026, ha pubblicato il focus tecnico “Nuova etichettatura di sostanze e miscele“, che recepisce la revisione dell’etichettatura prevista dal Regolamento (UE) 2024/2865, finalizzata a rendere più leggibili le etichette di sostanze e miscele, a regolamentare la vendita di prodotti sfusi e a stabilire requisiti chiari per un utilizzo efficace dell’etichetta digitale. La leggibilità delle etichette riguarda le dimensioni dei caratteri, la distanza, il colore: le novità sono volte a garantire una comunicazione del rischio più chiara, moderna e sicura, che si adatti anche alle nuove tecnologie e alle nuove abitudini di consumo.

Il Regolamento (UE) 2024/2865 ha modificato la disciplina europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele contenuta nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), con l’obiettivo di adeguare la comunicazione dei pericoli alle nuove tecnologie, alle modalità di vendita online e alla crescente diffusione della vendita di prodotti sfusi. L’etichetta continua, infatti, a rappresentare uno strumento essenziale per informare lavoratori e utilizzatori sui rischi dei prodotti chimici e sulle precauzioni da adottare, attraverso informazioni leggibili, indelebili e formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il prodotto è commercializzato. La revisione punta soprattutto a migliorare la leggibilità delle informazioni, disciplinare le vendite mediante stazioni di ricarica e definire regole precise per l’impiego delle etichette digitali.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 10 dicembre 2024 e prevedeva inizialmente l’applicazione della maggior parte delle novità dal 1° luglio 2026 e, per alcune disposizioni, dal 1° gennaio 2027; successivamente, in considerazione dell’impatto degli adeguamenti sulle imprese, il Regolamento (UE) 2439/2025 ha posticipato le relative date di applicazione al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028.

La novità più significativa prevista dal nuovo Regolamento consiste nella possibilità di utilizzare etichette pieghevoli, etichette multistrato ed etichette digitali, la cui disciplina viene ora espressamente inserita nel CLP.
La prima pagina dell’etichetta pieghevole deve contenere almeno i dati del fornitore, la quantità nominale del prodotto quando non riportata altrove, gli identificatori del prodotto, gli eventuali pittogrammi e avvertenze, l’UFI ove previsto, il riferimento alle informazioni complete disponibili all’interno e i codici delle lingue utilizzate.
Nelle pagine interne devono, invece, comparire tutti gli elementi dell’etichetta nelle diverse lingue dei Paesi nei quali il prodotto è destinato a essere commercializzato.

Altra importante novità riguarda l’etichetta digitale, che può affiancare quella fisica, ma non sostituirla. Il CLP stabilisce, infatti, che gli elementi essenziali dell’etichettatura debbano continuare a essere forniti in formato fisico; solo determinate informazioni supplementari possono essere rese disponibili esclusivamente in formato digitale. Pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo (frasi H), consigli di prudenza (frasi P) e avvertenze rimangono, quindi, elementi fondamentali dell’etichetta fisica.
L’accesso all’etichetta digitale, ad esempio tramite QR code o link, dev’essere gratuito, semplice e compatibile con i principali sistemi operativi e motori di ricerca. Non possono essere richiesti registrazione, password o installazione di applicazioni e le informazioni devono essere disponibili in più lingue, tenendo conto anche delle esigenze dei soggetti vulnerabili, come persone con disabilità visive, anziani o utenti con scarsa familiarità con gli strumenti digitali.
È, inoltre, tutelata la riservatezza dell’utilizzatore, vietando il monitoraggio o l’impiego dei suoi dati oltre quanto strettamente necessario per fornire l’etichettatura digitale. Quest’ultima deve restare disponibile per almeno 10 anni, salvo periodi più lunghi previsti da altre disposizioni europee; qualora non sia accessibile al momento dell’acquisto, il fornitore deve mettere gratuitamente a disposizione le informazioni attraverso mezzi alternativi.

Specifiche regole vengono introdotte anche per la vendita di prodotti sfusi tramite stazioni di ricarica. L’etichetta della sostanza o miscela pericolosa dev’essere fissata saldamente, in posizione orizzontale e visibile sulla stazione di ricarica e l’acquirente deve poter ricevere un’etichetta da applicare al proprio imballaggio. La vendita mediante ricarica è, tuttavia, esclusa per i prodotti appartenenti alle classi di maggiore pericolo, tra cui infiammabili, sostanze CMR, sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle, sostanze PBT e vPvB e interferenti endocrini.

La revisione interviene, inoltre, sulla pubblicità e sulle vendite a distanza: le informazioni dell’etichetta devono essere rese visibili anche nelle offerte online e qualsiasi pubblicità di sostanze e miscele destinate al pubblico deve invitare a seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.
Per i prodotti classificati come pericolosi sono vietate espressioni quali “non tossico”, “non nocivo” o “non inquinante”, nonché altre dichiarazioni incompatibili con la classificazione del prodotto. La pubblicità delle sostanze o miscele pericolose deve, inoltre, riportare, a seconda dei casi, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e indicazioni supplementari EUH, ferma restando la possibilità di omettere pittogrammi e avvertenze nelle pubblicità non visive.

Il nuovo quadro normativo precisa anche le dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi in relazione alla capacità dell’imballaggio, con misure progressivamente maggiori al crescere del contenitore, così da assicurare un’adeguata leggibilità.

Cambiano, infine, i termini per l’aggiornamento delle informazioni riportate sull’etichetta: l’adeguamento deve avvenire entro 6 mesi quando viene aggiunta una nuova classe di pericolo, viene attribuita una classe o categoria più grave oppure risultano necessarie nuove informazioni; il termine sale a 18 mesi quando la nuova classificazione comporta una classe o categoria di pericolo meno grave oppure quando le modifiche derivano da determinati atti delegati adottati in seguito agli adeguamenti al progresso tecnico, salvo diversa previsione.

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