La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 aprile 2026, n. 11929, ha stabilito che il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, che legittimano un autonomo risarcimento del danno. Il lavoratore deve dimostrare sia tali particolari forme e modalità, sia il lamentato pregiudizio.
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da licenziamento ingiurioso in favore di un lavoratore che era stato licenziato per 3 volte in pochi mesi – 2 volte per giusta causa, la terza volta per giustificato motivo oggettivo –, in ragione del fatto che tutti e 3 i licenziamenti erano stati dichiarati illegittimi in sede giudiziaria.
Il caso
La vicenda origina dal ricorso di un lavoratore che, nel giro di pochi mesi, era stato destinatario di 3 distinti licenziamenti da parte della stessa società: 2 disciplinari e 1 per giustificato motivo oggettivo. Tutti i provvedimenti erano stati successivamente dichiarati illegittimi dall’autorità giudiziaria. Sulla base di tali circostanze, il Tribunale e la Corte d’Appello di Bologna avevano riconosciuto al dipendente un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 50.000 euro, ritenendo che la reiterazione dei licenziamenti, la manifesta infondatezza delle contestazioni disciplinari e la prevedibile diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro avessero assunto carattere ingiurioso, con conseguente lesione della dignità, dell’onore e della reputazione professionale del lavoratore.
La società ha impugnato tale decisione, sostenendo che il giudice di merito avesse confuso il concetto di licenziamento illegittimo con quello di licenziamento ingiurioso. Secondo la ricorrente, la sola infondatezza degli addebiti disciplinari non è sufficiente a configurare un danno ulteriore rispetto a quello già compensato dalla tutela prevista contro il licenziamento illegittimo, essendo, invece, necessario dimostrare che il datore abbia adottato modalità offensive o abbia dato un’ingiustificata pubblicità al provvedimento espulsivo.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e ricorda che l’indennità prevista dall’art. 18, Legge n. 300/1970, nei casi di licenziamento illegittimo, è destinata a compensare il danno derivante dall’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa e non esclude, in astratto, il diritto del lavoratore a ottenere il risarcimento di ulteriori pregiudizi eventualmente subiti alla professionalità, all’immagine o alla reputazione. Tuttavia, tali danni ulteriori non possono essere presunti e richiedono la dimostrazione di specifici presupposti. Nello specifico, il danno da licenziamento ingiurioso ricorre soltanto quando il recesso venga attuato attraverso modalità obiettivamente offensive della dignità del lavoratore oppure sia accompagnato da forme di pubblicità gratuite, umilianti o lesive della sua reputazione. La prova di tali circostanze, così come quella dell’effettivo danno subito, grava integralmente sul lavoratore che agisce in giudizio.
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione rileva che la Corte territoriale aveva fondato il riconoscimento del danno esclusivamente sulla gravità delle contestazioni disciplinari successivamente risultate infondate e sulla loro ripetizione nel tempo. Tali elementi, però, riguardano l’illegittimità del licenziamento e non dimostrano di per sé l’esistenza di modalità offensive ulteriori. Neppure la conoscenza del licenziamento da parte dell’ambiente lavorativo può assumere rilievo decisivo, poiché essa era derivata dalla necessaria revoca del badge di accesso allo stabilimento, conseguenza automatica della cessazione del rapporto e non frutto di una scelta arbitraria o denigratoria del datore di lavoro. In altre parole, la diffusione della notizia non era stata provocata da una condotta offensiva della società, ma da un effetto inevitabile del provvedimento espulsivo.
A parere dei Supremi giudici, la motivazione della Corte d’Appello si concentra esclusivamente sulla gravità degli addebiti contestati e sulla loro infondatezza, senza individuare ulteriori condotte datoriali caratterizzate da intenti mortificanti o da modalità lesive della dignità personale del dipendente. Viene, quindi, ribadito che il risarcimento del danno non patrimoniale per licenziamento ingiurioso rappresenta una tutela eccezionale rispetto alle ordinarie conseguenze del licenziamento illegittimo e presuppone la dimostrazione di fatti ulteriori, distinti dalla mera illegittimità del recesso. In mancanza di tali elementi, il lavoratore non può ottenere un autonomo ristoro economico per la lesione dell’onore o della reputazione.
La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, col quale la società aveva contestato anche la liquidazione equitativa del danno in assenza di prova del concreto pregiudizio. Infatti, non essendo configurabile alcun diritto al risarcimento ulteriore, viene meno ogni questione relativa alla sua quantificazione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
