La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5440, ha stabilito che, in tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore dev’essere effettuata con riferimento a tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto, compresa la condizione psichica del lavoratore. Il giudizio di proporzionalità, infatti, non può non considerare l’eventuale sussistenza di fattori potenzialmente idonei a condizionare la piena coscienza e volontà del lavoratore nel tenere un determinato comportamento. Il giudice del merito, prima ancora di indagare sul grado della colpa o sull’intensità dell’elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia tenuto quel comportamento con coscienza e volontà, qualora risultino allegate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all’agente.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per giusta causa in ragione delle minacce rivolte ai vertici aziendali in occasione della ricezione di 2 lettere di contestazione disciplinare. Il dipendente aveva impugnato il recesso sostenendone la nullità per discriminazione indiretta, assumendo che la propria condizione psichica – connessa a una situazione di abuso di alcol – avesse inciso sulla propria capacità di autodeterminazione al momento dei fatti.
Il caso
La vicenda esaminata dai Supremi giudici trae origine dall’impugnazione del licenziamento intimato a un dipendente per gravi minacce rivolte ai vertici aziendali in occasione della ricezione di contestazioni disciplinari. Il lavoratore aveva sostenuto la nullità del licenziamento per discriminazione indiretta, affermando che la propria condizione psichica, connessa a problematiche correlate all’abuso di alcol, integrasse una situazione riconducibile a handicap ai sensi della normativa antidiscriminatoria.
I giudici di merito, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, hanno tuttavia escluso che il lavoratore fosse affetto da una condizione di cronica intossicazione tale da incidere sulle capacità di intendere e di volere, qualificando il quadro come ubriachezza abituale e accertando che, al momento dei fatti, il soggetto fosse lucido e consapevole. Ne è conseguito il rigetto della domanda e la conferma della legittimità del licenziamento, ritenuto proporzionato alla gravità della condotta.
Anche la Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso, ribadendo alcuni principi consolidati:
- nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte della parte successiva all’instaurazione del giudizio non produce effetti processuali né consente l’intervento degli eredi;
- i motivi di ricorso che contestavano la valutazione delle risultanze della CTU e la motivazione della sentenza vengono ritenuti infondati, poiché la Corte territoriale ha fornito un percorso argomentativo logico e coerente, rispettoso del c.d. “minimo costituzionale”, richiesto dall’art. 111, Cost., e non sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di omissioni o contraddizioni tali da impedire il controllo sulla logicità della decisione, mentre non è sufficiente il dissenso rispetto alla valutazione delle prove o alle conclusioni del consulente. Inoltre, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni della CTU, le censure possono rilevare solo se evidenziano errori diagnostici, lacune metodologiche o illogicità manifeste, mentre la mera contrapposizione di valutazioni alternative si traduce in un’inammissibile richiesta di riesame del merito;
- in relazione al rapporto tra condizioni psichiche del lavoratore e responsabilità disciplinare, la Corte riafferma che il giudizio di proporzionalità della sanzione deve tenere conto sia degli elementi oggettivi sia di quelli soggettivi, inclusa la capacità del lavoratore di autodeterminarsi, e che il giudice deve preliminarmente accertare la riferibilità soggettiva della condotta, ossia la sua consapevolezza e volontarietà. Nel caso concreto, tale verifica è stata effettuata correttamente e ha condotto a escludere che lo stato psichico del lavoratore incidesse sull’imputabilità della condotta, escludendo così qualsiasi profilo di discriminazione indiretta;
- vengono respinte le doglianze relative alla violazione dell’art. 2119, c.c., e alla sproporzione del licenziamento, ribadendo che la valutazione di proporzionalità rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi logici evidenti o motivazione inesistente o incomprensibile. Analogamente, non è consentito alla Corte di legittimità sostituirsi al giudice di merito nella sussunzione del fatto concreto nella fattispecie normativa o contrattuale collettiva, trattandosi di attività valutativa insindacabile salvo errori giuridici. Inoltre, in presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è ulteriormente limitato, risultando precluso salvo omissioni decisive specificamente dedotte.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
