La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 marzo 2026, n. 6910, ha stabilito che, in applicazione dell’art. 338, CCNL Pubblici Esercizi, è nullo il patto di prova apposto al contratto di assunzione stipulato tra una lavoratrice e il nuovo datore di lavoro per effetto del subentro di quest’ultimo nella gestione del servizio in appalto di un bar-caffetteria, con conseguente tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015. Il caso di specie riguardava l’obbligo di assunzione del personale impiegato in un appalto per effetto di una clausola sociale.
Il caso
I Supremi giudici si pronunciano sulla vicenda di una lavoratrice riassunta da una nuova società subentrata nella gestione di un servizio di bar-caffetteria, alla quale era stato applicato un patto di prova, poi seguito da recesso datoriale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dichiarato nullo tale patto, ritenendo illegittimo il licenziamento e applicando la tutela reintegratoria.
La società ricorre in Cassazione sostenendo la legittimità del patto di prova e richiamando l’esigenza di verificare le capacità professionali della lavoratrice nel nuovo contesto organizzativo. La Corte di Cassazione, però, respinge tali argomentazioni e chiarisce che, pur essendo in linea generale ammissibile il patto di prova anche in caso di successione tra datori di lavoro, nel caso specifico opera una disciplina collettiva che lo esclude espressamente. Infatti, l’art. 338, CCNL Pubblici Esercizi, nell’ambito delle norme sui cambi di gestione negli appalti, stabilisce che i rapporti di lavoro instaurati con il datore subentrante avvengono senza periodo di prova, in coerenza con la finalità di garantire la continuità occupazionale. La Cassazione afferma che tale disposizione si applica in generale a tutte le ipotesi di cambio di appalto nel settore dei pubblici esercizi, compresi i servizi di bar e caffetteria.
La ratio della disciplina, difatti, è evitare che il cambio di gestione possa tradursi in una perdita di tutela per i lavoratori, consentendo al datore subentrante di liberarsi del personale tramite il mancato superamento della prova; di conseguenza, ammettere il patto di prova in tali casi sarebbe in contrasto con la funzione stessa della clausola sociale e con l’obiettivo di stabilità occupazionale.
La Suprema Corte, accertata l’invalidità del patto di prova per violazione del CCNL, giudica irrilevanti le ulteriori censure della società, e chiarisce che il recesso intimato in base a un patto di prova nullo integra un licenziamento privo di giustificazione, comportando l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dal D.Lgs. n. 23/2015.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
