L’INAIL, con circolare n. 27 del 9 giugno 2026, ha comunicato che, dal 1° luglio 2026, è rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025.
La circolare riporta anche gli importi rivalutati delle altre prestazioni economiche, quali assegno una tantum in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili. Inoltre, il documento di prassi offre le istruzioni operative per la liquidazione, con la stessa decorrenza, delle prestazioni in corso e per il pagamento dei conguagli dovuti, previsto con il rateo di agosto.
Ai fini delle rendite per inabilità permanente, le retribuzioni annue sono pari a:
- settore industria: retribuzione annua minima pari a 20.712,30 euro e retribuzione annua massima pari a 38.465,70;
- per il settore marittimo vigono gli stessi importi del settore industria, a eccezione di comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina e altri ufficiali;
- nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 31.266,07 euro;
- per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 67.802,97 euro.
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è:
- fissato nella misura di 12.515,64 euro per i settori industria, navigazione e agricoltura;
- rapportato alla retribuzione di 67.802,97 euro per i medici esposti a radiazioni ionizzanti.
