L’INPS, con messaggio n. 1943 del 10 giugno 2026, ha offerto istruzioni per la presentazione delle domande di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici, sia di prima liquidazione che già liquidati, spettanti alle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
L’Istituto ricorda che, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti ai soggetti indicati sopra, sono esenti dall’IRPEF anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.
Per quanto riguarda le vittime del dovere ed equiparate, il riconoscimento dell’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici è subordinato alla presentazione di una domanda di pensione o di ricostituzione documentale per esenzione fiscale, nella quale l’interessato deve dichiarare di essere vittima del dovere o equiparato e indicare gli estremi del relativo decreto di riconoscimento dello status. Nel caso in cui il trattamento pensionistico si trasformi in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale si estende su tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti e su quelli eventualmente maturati o liquidati successivamente in favore del superstite, sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa vigente per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa riconosciuto vittima del dovere o equiparato a vittima del dovere.
I familiari superstiti delle vittime del dovere o di soggetti equiparati alle vittime del dovere devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere e indicare gli estremi del provvedimento.
L’INPS precisa che la procedura per consentire la presentazione della richiesta di esenzione fiscale sulla domanda di pensione è in corso di aggiornamento. Pertanto, in attesa dell’implementazione, è possibile presentare, per tutti i trattamenti pensionistici, la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere” attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS), attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “> “Variazione pensione” > “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge.
