L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha offerto chiarimenti in merito alla tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, come innovata dalla Legge di bilancio 2026.
La Legge di bilancio 2026, infatti, è intervenuta sul regime agevolato dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, disciplinato dall’art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015, introducendo 2 novità di rilievo per gli anni 2026 e 2027:
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa all’1%;
- l’innalzamento del limite massimo di imponibile agevolabile, che sale da 3.000 a 5.000 euro lordi.
Al riguardo, sono stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio, prevista dall’art. 1, comma 184, Legge n. 208/2015, in una delle forme di benefit aziendale di cui all’art. 51, TUIR, entro il nuovo limite di 5.000 euro. La modifica normativa, infatti, richiama espressamente il solo comma 182, senza menzionare il comma 184. L’Agenzia delle Entrate osserva, però, che il comma 184, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti. Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, ex art. 51, TUIR, trova applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla Legge di bilancio 2026.
