La massima
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026 n. 5483, ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente medico che, nella gestione di una paziente, ometta di registrare nella cartella clinica gli interventi eseguiti, non attenda l’esito degli esami diagnostici, non informi il primario né assicuri il passaggio di consegne ai colleghi e successivamente intervenga sulla cartella clinica alterandone il contenuto. Tali condotte, valutate nel loro complesso, integrano una manifesta violazione dei doveri professionali e degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul sanitario con pluriennale esperienza, esprimendo un approccio alle mansioni connotato da grave negligenza operativa e determinando una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, con conseguente proporzionalità della sanzione espulsiva.
Il caso
Con l’ordinanza dell’11 marzo 2026, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, i giudici di legittimità hanno affrontato una controversia avente ad oggetto il licenziamento disciplinare di un dirigente medico, confermando la decisione della Corte d’Appello di Bari che aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale intimato per giusta causa. La pronuncia riveste particolare interesse sia per le valutazioni svolte in merito alla gravità delle condotte contestate al sanitario sia per le importanti precisazioni fornite dalla Suprema Corte in materia di ricorso per cassazione e di limiti del sindacato di legittimità rispetto agli accertamenti compiuti dai giudici di merito.
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare irrogato a un medico chirurgo con pluriennale esperienza professionale, dipendente di una struttura ospedaliera privata. Secondo quanto accertato nel corso del procedimento disciplinare e successivamente confermato nei giudizi di merito, il professionista si sarebbe reso responsabile di una serie di gravi omissioni nella gestione di una paziente che presentava una significativa perdita ematica. In particolare, gli veniva contestato di non aver registrato correttamente gli interventi effettuati nella cartella clinica, di non aver atteso l’esito degli esami diagnostici, di non aver informato il primario della situazione clinica della paziente, di aver omesso il passaggio delle consegne ai colleghi e di aver successivamente modificato la documentazione sanitaria.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno ritenuto che tali comportamenti integrassero una manifesta violazione dei doveri professionali gravanti sul dirigente medico e fossero idonei a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. In particolare, i giudici territoriali hanno qualificato la condotta come espressione di un approccio lavorativo caratterizzato da approssimazione e da gravi negligenze operative incompatibili con le responsabilità proprie della professione medica.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza d’appello proponendo ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Tra le principali doglianze figuravano l’asserita natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento, la contestazione della valutazione delle prove testimoniali, la presunta erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali applicabili ai dirigenti medici, la valutazione delle modifiche apportate alla cartella clinica e la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati.
La pronuncia richiama numerosi precedenti giurisprudenziali secondo cui il principio di specificità dei motivi impone al ricorrente di formulare censure precise, chiare e autosufficienti. Non è sufficiente affermare genericamente che una norma sia stata violata o che una decisione sia errata; occorre invece individuare il preciso errore giuridico e spiegare perché la decisione si ponga in contrasto con la disciplina applicabile. In mancanza di tali requisiti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Corte conclude dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il lavoratore al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
