La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5469, ha stabilito che il licenziamento intimato al lavoratore per le ripercussioni negative sull’organizzazione aziendale determinate dalle sue assenze per malattia – certificate e non contestate – è illegittimo ove il periodo di comporto non sia stato superato, atteso che l’art. 2110, c.c., norma speciale e prevalente, impone al datore di lavoro di tollerare tali assenze fino al raggiungimento di quel limite; i disservizi e i maggiori costi che ne derivano costituiscono effetti fisiologici della malattia e non possono fondare né un licenziamento per giustificato motivo oggettivo né un licenziamento per scarso rendimento in assenza di inadempimento colpevole del lavoratore.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul licenziamento di un dipendente motivato con le difficoltà organizzative e i maggiori costi derivanti dall’elevato numero di assenze, concentrate in particolare nei turni notturni.
Il lavoratore impugnava il recesso, ritenuto legittimo dal Tribunale di prime cure, ma successivamente annullato dalla Corte d’Appello, che disponeva la reintegrazione e il risarcimento del danno nel limite delle 12 mensilità La Corte territoriale aveva accertato che il licenziamento era fondato sul dato oggettivo dell’assenteismo per malattia, non contestato né sotto il profilo disciplinare né sotto quello dell’abuso, e che le difficoltà aziendali erano conseguenza delle assenze stesse; proprio per questo aveva ritenuto applicabile la tutela propria del periodo di comporto, con conseguente illegittimità del recesso prima del suo superamento.
L’impostazione della Corte d’Appello è integralmente confermata dai Supremi giudici, che ritengono infondata la qualificazione del licenziamento come gmo per ridotta produttività o disservizi organizzativi, ribadendo che, quando il licenziamento è causalmente collegato alle assenze per malattia, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 2110, c.c., che impedisce al datore di recedere prima del superamento del periodo di comporto, quale limite legale di tollerabilità dell’assenza. Le ricadute organizzative determinate dalle assenze sono effetti fisiologici che l’ordinamento pone a carico del datore di lavoro e, pertanto, sono giuridicamente irrilevanti prima del raggiungimento di tale soglia.
La Corte esclude, inoltre, che la fattispecie possa essere riqualificata come licenziamento per scarso rendimento, chiarendo che quest’ultimo integra un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo e richiede la prova di un inadempimento colpevole del lavoratore, caratterizzato da una violazione degli obblighi di diligenza e collaborazione e da una significativa sproporzione tra prestazione attesa e resa. Nel caso di specie, al contrario, la società non aveva mai contestato alcuna condotta colpevole, né abuso della malattia, ma aveva fatto leva esclusivamente sull’oggettiva incidenza delle assenze sulla funzionalità aziendale.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
