L’INPS, con messaggio n. 2906 del 22 settembre 2026, ha offerto indicazioni per l’individuazione dei beneficiari della Carta Dedicata a te, misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
La legge di Bilancio 2026 ha, infatti, incrementato di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari in stato di bisogno. In attuazione della disposizione, il D.I. 24 giugno 2026 ha definito i beneficiari, le modalità di ripartizione delle risorse e i termini di erogazione della “Carta Dedicata a te”. Rispetto alle precedenti edizioni, per il biennio 2026-2027 viene elaborata un’unica lista di beneficiari, valida per entrambe le annualità.
Con D.D. 1° settembre 2026 è stato, inoltre, determinato in 1.177.597 il numero complessivo delle carte utilizzabili per l’erogazione del beneficio. L’accesso alla misura non richiede la presentazione di una domanda: i potenziali beneficiari vengono individuati dall’INPS e dai Comuni tra i nuclei familiari residenti in Italia, che, alla data del 3 agosto 2026, risultano in possesso di 2 requisiti:
- tutti i componenti devono essere iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente;
- il nucleo dev’essere titolare di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui.
Il contributo è incompatibile con la percezione, da parte di uno dei componenti del nucleo, dell’Assegno di inclusione, della Carta acquisti o di qualsiasi altra misura nazionale, regionale o comunale di inclusione sociale o di contrasto alla povertà che comporti l’erogazione di un sussidio economico. Sono esclusi anche i nuclei nei quali almeno un componente percepisca la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di mobilità, prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, la Cassa integrazione guadagni o altre forme di integrazione salariale o di sostegno pubblico in caso di disoccupazione involontaria.
La Carta può essere utilizzata, sia nel 2026 sia nel 2027, esclusivamente per acquistare i beni alimentari di prima necessità elencati nell’Allegato 1 al D.I., mentre è vietato l’acquisto di qualsiasi bevanda alcolica. Il contributo è spendibile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Gli esercizi e le associazioni di commercio che stipuleranno un’apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura dovranno, inoltre, applicare ai titolari della Carta uno sconto del 15%.
La misura consiste in un contributo riconosciuto per nucleo familiare ed erogato nelle 2 annualità attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane tramite Postepay o altra società o struttura del gruppo. L’importo spettante per ciascuna annualità è pari a 500 euro, salvo l’eventuale rideterminazione prevista dal decreto per il 2027. Le carte sono abbinate nominativamente ai beneficiari, diventano operative con l’accredito della prima quota a partire da ottobre 2026 e devono essere ritirate presso gli uffici postali abilitati. Le carte già emesse negli anni precedenti rimangono valide, purché il titolare sia confermato nelle nuove liste dei beneficiari. Per non decadere dal contributo relativo al 2026, il beneficiario deve effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2026. La decadenza riguarda soltanto la quota dell’annualità 2026.
La seconda quota sarà accreditata a partire da aprile 2027, secondo le medesime modalità previste per il primo anno.
Ai fini dell’individuazione degli aventi diritto, dalle ore 14 del 24 settembre 2026 sarà disponibile l’applicativo web riservato ai Comuni, contenente le liste dei potenziali beneficiari in possesso dei requisiti. L’assegnazione segue un ordine di priorità:
- in primo luogo sono considerati i nuclei composti da almeno 3 persone, con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2012;
- seguono i nuclei di almeno 3 persone con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2008;
- infine, sono presi in considerazione gli altri nuclei composti da almeno 3 persone.
All’interno di ciascuna categoria viene data precedenza ai nuclei con l’ISEE più basso. I Comuni devono verificare e consolidare le liste inderogabilmente entro le ore 14.00 del 13 ottobre 2026, momento in cui il servizio sarà definitivamente chiuso. L’INPS acquisirà gli elenchi consolidati e li renderà definitivi entro i 10 giorni successivi alla scadenza, trasmettendoli telematicamente a Poste Italiane per l’assegnazione e la messa a disposizione delle carte. Una volta ricevute da Poste Italiane le liste con i numeri identificativi associati ai singoli beneficiari, l’Istituto renderà tali dati disponibili ai Comuni mediante l’applicativo dedicato. Il servizio è accessibile dal sito dell’INPS attraverso l’area “Accesso ai servizi ‘l’INPS e i Comuni’”, seguendo il percorso “Servizi al cittadino”, “Servizi” e “Carta Dedicata a te”. Nell’applicativo, all’interno della sezione “Guide e Allegati”, sono disponibili il Manuale utente e il documento “Modalità di gestione degli elenchi”, con la descrizione delle funzionalità operative.
Spetta ai Comuni informare la popolazione residente della pubblicazione degli elenchi, comunicare le modalità di ritiro e di prenotazione delle carte presso gli uffici postali abilitati e pubblicare in evidenza, sul proprio sito istituzionale, l’elenco dei beneficiari relativo al territorio di competenza. I rapporti con gli interessati sono gestiti dai Comuni, mentre Poste Italiane cura esclusivamente gli aspetti relativi all’operatività della carta.
L’INPS mette a disposizione gli elenchi, gestisce le abilitazioni degli operatori comunali, assicura il supporto tecnico e coordina i flussi informativi con i Comuni e Poste Italiane. Per accedere all’applicativo, gli operatori comunali non ancora autorizzati devono richiedere l’abilitazione attraverso il modulo “MV62”, da trasmettere tramite PEC alla Struttura INPS territorialmente competente, allegando i documenti di identità in corso di validità dell’operatore e del firmatario. Non è necessaria una nuova richiesta per gli operatori già abilitati negli anni precedenti.
