Tempistica dell’impugnazione del licenziamento in caso di incapacità del lavoratore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 1, Legge n. 604/1966, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di 240 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

La Corte ha osservato che l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, previsto, a pena di decadenza, dalla disposizione censurata, pur riconducibile all’ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella configurazione degli istituti processuali e fondato sull’esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, può tradursi in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, o comunque in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore non sia in grado di comprendere il significato dell’atto datoriale né di determinarsi in merito alle iniziative da assumere.

La Corte ha, quindi, ricondotto a legittimità la norma dichiarata incostituzionale, escludendo, per il lavoratore incapace di intendere e di volere, l’operatività dell’onere della previa contestazione stragiudiziale entro il termine prescritto, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal termine massimo complessivo per l’impugnazione giudiziale, pari a 240 giorni, dato dalla somma del termine per la contestazione stragiudiziale (fissato, dall’art. 6, comma 1, Legge n. 604/196, in 60 giorni) e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (stabilito dal comma 2 in 180 giorni).

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