Nella copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro rientra ogni attività manuale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2025 n. 27152, ha ritenuto che l’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124/1965, va interpretato nel senso di ricomprendere nella copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni costituenti oggetto dell’obbligazione lavorativa, non essendo necessario che tale attività sia connotata da prevalente manualità. Rientra in tale tutela l’infortunio occorso durante un sopralluogo finalizzato alla verifica delle cause di infiltrazioni e alla predisposizione degli interventi di manutenzione, trattandosi di attività strumentale e funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa. L’interpretazione dev’essere coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, che, ai sensi dell’art. 38, Costituzione, è volta a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento lesivo, includendo le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto