La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2025 n. 27152, ha ritenuto che l’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124/1965, va interpretato nel senso di ricomprendere nella copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni costituenti oggetto dell’obbligazione lavorativa, non essendo necessario che tale attività sia connotata da prevalente manualità. Rientra in tale tutela l’infortunio occorso durante un sopralluogo finalizzato alla verifica delle cause di infiltrazioni e alla predisposizione degli interventi di manutenzione, trattandosi di attività strumentale e funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa. L’interpretazione dev’essere coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, che, ai sensi dell’art. 38, Costituzione, è volta a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento lesivo, includendo le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.
Nella copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro rientra ogni attività manuale
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026
Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026
Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026
