Nella copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro rientra ogni attività manuale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 ottobre 2025 n. 27152, ha ritenuto che l’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124/1965, va interpretato nel senso di ricomprendere nella copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni costituenti oggetto dell’obbligazione lavorativa, non essendo necessario che tale attività sia connotata da prevalente manualità. Rientra in tale tutela l’infortunio occorso durante un sopralluogo finalizzato alla verifica delle cause di infiltrazioni e alla predisposizione degli interventi di manutenzione, trattandosi di attività strumentale e funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa. L’interpretazione dev’essere coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, che, ai sensi dell’art. 38, Costituzione, è volta a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento lesivo, includendo le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.

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