Impugnativa stragiudiziale licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 marzo 2025, n. 7349 ha stabilito che l’impugnativa stragiudiziale ex articolo 6, comma 1, L. n. 604/1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.

Ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’articolo 1393, cod. civ..

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