L’intento ritorsivo del gmo può essere provato anche per presunzioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 marzo 2025, n. 6221, ha stabilito che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli, non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’articolo 5, L. 604/1966, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso; l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’articolo 2697, cod. civ., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni; in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare, a tal fine, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.

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