L’INPS, con circolare n. 51 del 30 aprile 2026, ha indicato le nuove regole in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.
Pertanto, vengono aggiornate le disposizioni dei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017, applicando l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.
Per l’anno 2026 l’esenzione fiscale viene applicata dall’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione da gennaio 2026.
Invece, relativamente agli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate secondo le consuete modalità.
Un successivo messaggio comunicherà le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
