Il 30 aprile 2026 scade il termine per presentare online la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025.
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del Codice della strada.
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
- delle prime 3 Rottamazioni o del Saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
Sono, invece, esclusi i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
L’agevolazione consente di estinguere i debiti versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Modalità di pagamento
Il contribuente può scegliere se pagare:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- in massimo di 54 rate bimestrali del medesimo importo, che dev’essere superiore a 100 euro, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Modalità di presentazione della domanda
È possibile presentare la domanda in 2 modalità:
- online in area riservata, compilando il form e selezionando le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS da inserire nella domanda di adesione. Una volta presentata l’istanza, l’utente riceverà una mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026);
- online in area pubblica, compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. Dopo aver presentato l’istanza, all’utente sarà inviata una mail all’indirizzo indicato, contenente un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida della richiesta, un’ulteriore mail comunicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Se la documentazione allegata è corretta, il richiedente riceverà una terza mail con il link per scaricare, entro 120 ore, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026): decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
In entrambi i casi, è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per un singolo carico contenuto nella cartella e non per tutta la cartella.
