Esonero contributivo conciliazione vita – lavoro: pubblicato il Decreto attuativo

È stato pubblicato il Decreto Interministeriale attuativo per quanto concerne l’applicazione dell’incentivo di cui all’art. 6, D.L. n. 62/2026.

Si tratta dell’esonero – pari all’1% della contribuzione dovuta a carico dei datori di lavoro (e in misura massima pari a 50.000 euro su base annua) – riconosciuto a favore delle aziende che risultano essere in possesso della certificazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.184/2025.

Finalità della norma è quella di rafforzare il sostegno alla conciliazione tra vita personale e lavoro e, quindi, maternità, paternità, e in genere genitorialità.

Gli stessi commi 1 e 2 del citato art. 6, D.L. n. 62/2026, rinviavano a un successivo Decreto attuativo la definizione dell’assetto dell’incentivo, anche in ordine alle procedure di acquisizione delle certificazioni necessarie per poter fruire del beneficio.

Il D.I. attuativo (a firma di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze) muove proprio da tali finalità; l’art. 1, infatti, precisa che saranno definite le procedure di acquisizione delle certificazioni previste dall’art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 184/2025 (anche in ordine al periodo di validità), nonché i criteri e le modalità di concreta fruizione dell’incentivo di cui all’art. 6, D.L. n. 62/2026.

In particolare, l’art. 2 detta i parametri da rispettare per il positivo rilascio della certificazione (comma 1), nonché i soggetti abilitati ad effettuare le attività di verifica e successivo rilascio di dette attestazioni (comma 2).

Coerentemente con quanto in passato visto per disposizioni che si collocano sul medesimo filone – anche in termini di declinazione del beneficio contributivo – la certificazione, per suffragare l’accesso al beneficio contributivo, deve rispettare vincoli rigorosi, e risultare rilasciata da soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità debitamente accreditati.

Nello specifico, il comma 1 (definizione dei parametri minimi di riferimento) rinvia alla Prassi UNI/Pdr 192:2026, pubblicata in data 14 aprile 2026; il comma 2 (organismi di valutazione), invece, precisa che la fonte alla quale è necessario attenersi è la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (specifica per la UNI/Pdr 192:2026).

L’art. 3 rappresenta il primo tassello definitorio circa le modalità di fruizione dell’esonero, accessibile una volta cristallizzato il possesso della certificazione, e in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026, di conversione dello stesso D.L. n. 62/2026.

Il successivo art. 4 specifica che per accedere alla concreta fruizione del beneficio sarà necessario inoltrare apposita domanda attraverso il portale INPS.

Viene, quindi, specificato che la domanda sarà corredata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente, tra le altre, le informazioni necessarie per la corretta applicazione dell’incentivo, e in particolare:

  • i dati identificativi dell’azienda
  • la retribuzione media mensile globale stimata, riferita al periodo di validità della certificazione per la conciliazione vita – lavoro;
  • l’aliquota datoriale media stimata per il periodo di validità della certificazione, in relazione all’organico aziendale;
  • la forza aziendale stimata per il periodo di validità della certificazione;
  • la dichiarazione attestante l’effettivo possesso della certificazione per la conciliazione famiglia – lavoro, la data di rilascio (utile ai fini della definizione dell’arco di validità della stessa);
  • l’assenza di provvedimenti sospensivi circa la fruizione di benefici contributivi.

Il comma 5 dell’art. 4 prevede un meccanismo di riparametrazione laddove le risorse destinate a tale incentivo dovessero risultare insufficienti alla luce del numero complessivo di domande presentate.

Il successivo comma 7 stabilisce che l’INPS autorizza i datori di lavoro che rispettano tutte le condizioni previste a fruire dell’esonero, che si sostanzia nella misura dell’1% della contribuzione a carico azienda, nel rispetto del limite complessivo dell’importo di 50.000 euro su base annua.

Da ultimo, il comma 9 stabilisce che le aziende debbono dare prontamente notizia all’INPS circa la rinuncia, ovvero in caso di revoca della certificazione, mentre il comma 10 subordina la possibilità di fruire dell’incentivo al rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, commi 1175, 1175 – bis e 1176, Legge n. 296/2006.

Giova, da ultimo, ricordare che l’indebita fruizione dell’incentivo comporta l’applicazione di sanzioni previste dalla vigente normativa, oltre che la restituzione di quanto indebitamente fruito, e fatte salve le conseguenze connesse alla presenza di eventuali risvolti penali.

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