Associazioni professionali: esclusione dell’IRAP se l’attività è svolta individualmente

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, ha precisato che l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche che esercitano arti e professioni si estende anche alle associazioni professionali quando l’attività non viene effettivamente svolta in forma associata. La mera costituzione di un’associazione professionale, infatti, non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di versare l’imposta: ciò che rileva è il modo concreto in cui la prestazione professionale viene resa.

La pronuncia trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze in relazione alla disciplina applicabile alle associazioni tra notai. Secondo il giudice rimettente, la normativa determinava un’irragionevole disparità di trattamento, poiché escludeva dall’IRAP il notaio che esercita individualmente la professione, ma non quello che opera all’interno di un’associazione professionale.

La Consulta ha, però, respinto questa impostazione, fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina. Richiamando gli artt. 3, 41 e 53, Cost., ha evidenziato che il TUIR equipara le associazioni professionali alle società semplici solo quando la professione sia realmente esercitata “in forma associata“. Ne consegue che, se ciascun professionista continua a svolgere personalmente, autonomamente e individualmente la propria attività, il reddito prodotto resta imputabile al singolo professionista e non all’associazione.

La Corte ha chiarito che l’associazione può limitarsi a svolgere una funzione organizzativa o di supporto, senza che ciò comporti automaticamente l’applicazione dell’IRAP. Rientrano in questa attività la ripartizione delle spese e dei compensi, la gestione di uno studio comune, l’acquisto di beni strumentali o l’organizzazione del personale di segreteria e di supporto. Si tratta di servizi che agevolano l’esercizio della professione, ma che non trasformano di per sé un’attività individuale in un’attività esercitata in forma associata.

L’imposta trova, invece, applicazione quando si realizza una vera e propria “spersonalizzazione” dell’attività professionale, ossia quando la prestazione non è più riconducibile al singolo professionista, ma diventa espressione diretta dell’organizzazione associativa: solo in questa ipotesi il presupposto impositivo dell’IRAP può ritenersi integrato.

Un altro principio di rilievo riguarda l’onere della prova. Sarà, infatti, l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che l’attività è stata effettivamente svolta in forma associata e che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’imposta. Inoltre, qualora all’interno della stessa associazione convivano attività esercitate individualmente e altre svolte mediante l’organizzazione comune, soltanto il reddito riconducibile a queste ultime sarà soggetto a IRAP, a condizione che sia possibile distinguerlo da quello derivante dall’attività personale dei singoli associati.

Con specifico riferimento alle associazioni notarili, la Corte ha, infine, osservato che esse rivestono normalmente una funzione esclusivamente interna, limitata alla gestione e alla ripartizione degli onorari, senza incidere sull’attività notarile vera e propria, che, anche in ragione della sua natura di pubblica funzione, resta strettamente personale. La sentenza conferma, quindi, che la forma associativa, di per sé, non giustifica l’assoggettamento all’IRAP: ciò che conta è la reale organizzazione dell’attività professionale e il ruolo effettivamente svolto dall’associazione.

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