Regime agevolato ricercatori residenti all’estero: verifica della stabile residenza all’estero

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 121/E dell’8 giugno 2026, ha offerto chiarimenti sull’applicazione del regime agevolato, ex art. 44, D.L. n. 78/2010, per i ricercatori che rientrano in Italia, con particolare riferimento al requisito della stabile residenza all’estero, in un caso in cui il soggetto abbia soggiornato a lungo in Italia per svolgere attività di ricerca presso un’organizzazione internazionale (EMBL).

Il regime agevolativo in oggetto prevede l’esclusione dal reddito del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che, in possesso di un titolo universitario, siano stati non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 2 anni continuativi e trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia per svolgere attività lavorativa; l’agevolazione si applica nel periodo d’imposta del trasferimento e nei 5 successivi, estensibili in presenza di ulteriori condizioni. La permanenza all’estero dev’essere stabile e non occasionale, senza una durata minima espressa, ma la prassi ha individuato nei 2 anni di attività di ricerca continuativa all’estero il riferimento temporale minimo per integrare tale condizione.

Nel caso di specie, il ricercatore, cittadino extracomunitario, aveva soggiornato in Italia dal 2016 al 2025 insieme alla famiglia, svolgendo attività presso l’EMBL e beneficiando di un regime di esenzione fiscale derivante da un accordo internazionale, con assoggettamento a una tassazione interna dell’organizzazione. L’istante sostiene che tale permanenza non integrasse residenza fiscale in Italia, trattandosi di presenza funzionalmente collegata all’attività lavorativa e caratterizzata da uno status particolare. L’Agenzia richiama la definizione di residenza fiscale contenuta nell’art. 2, TUIR, che attribuisce rilevanza alla residenza civilistica, al domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari, ovvero alla presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, evidenziando come tali criteri siano sostanziali e non meramente formali.

In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che il ricercatore abbia mantenuto in Italia la dimora abituale e il centro degli interessi vitali per un periodo prolungato, elementi che depongono per una radicata presenza nel territorio nazionale. L’Agenzia esclude la possibilità di applicare le disposizioni previste per i funzionari UE alle organizzazioni internazionali come l’EMBL, il cui accordo con il Governo italiano, pur prevedendo benefici fiscali sugli emolumenti, non disciplina il tema della residenza fiscale. Pertanto, l’esenzione dalle imposte sui redditi prevista dall’accordo non è idonea a escludere la residenza fiscale in Italia né a dimostrare una stabile residenza all’estero.

Alla luce di ciò, il Fisco non ritiene soddisfatto il requisito della residenza estera non occasionale richiesto dalla norma agevolativa, con conseguente inapplicabilità del regime di favore: gli emolumenti percepiti dal ricercatore a partire dal rientro in Italia, avvenuto nel 2026, devono, quindi, essere assoggettati integralmente a tassazione ordinaria.

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