La massima
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 marzo 2026, n. 6988, ha stabilito che, in tema di NASpI, il ricorso all’analogia per estendere la tutela previdenziale a ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non rientranti nelle fattispecie tassativamente previste dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, è precluso dall’assenza di un vuoto normativo: la materia è già compiutamente disciplinata dalla norma citata, che riconosce l’indennità di disoccupazione esclusivamente nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966. L’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, che disciplina la conciliazione agevolata conseguente a un licenziamento già intimato, non è applicabile in via analogica a una risoluzione consensuale in cui il recesso datoriale non sia stato né preannunciato né intimato, atteso che le 2 fattispecie differiscono nel presupposto essenziale costituito dall’atto espulsivo del datore di lavoro.
Il caso
La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione trae origine dalla domanda di una lavoratrice finalizzata a ottenere l’accertamento negativo del diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indennità NASpI percepita dopo la cessazione del rapporto, avvenuta mediante accordo conciliativo in sede sindacale con incentivo all’esodo, concluso nell’ambito di una più ampia riorganizzazione aziendale. I giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, avevano ritenuto legittima la prestazione, pur escludendo che la fattispecie rientrasse nella procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966, valorizzando tuttavia il collegamento tra la cessazione e una scelta datoriale di riduzione del personale e applicando in via analogica l’istituto dell’offerta di conciliazione agevolata di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.
La Cassazione censura tale impostazione, evidenziando come l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, disciplini in modo espresso e tassativo le ipotesi in cui la risoluzione consensuale consente l’accesso alla NASpI, limitandole alle dimissioni per giusta causa e alle risoluzioni intervenute nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, attivata a seguito della comunicazione datoriale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di specie, tale presupposto è pacificamente assente, poiché l’accordo sindacale evidenzia una volontà consensuale autonoma delle parti, non preceduta né accompagnata da un procedimento ex art. 7 né da una comunicazione datoriale formale di recesso. La Suprema Corte sottolinea, inoltre, l’inapplicabilità dell’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, anche solo in via analogica, in quanto tale disposizione presuppone necessariamente un licenziamento già intimato e disciplina una fattispecie del tutto distinta, relativa alla definizione conciliativa di una lite potenziale o attuale derivante da un atto espulsivo, elemento del tutto mancante nel caso esaminato. Centrale nella motivazione è il richiamo ai limiti dell’analogia ex art. 12, preleggi, ammessa solo in presenza di una lacuna normativa, che nel caso di specie non sussiste, essendo la materia già compiutamente normata dall’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, che non consente estensioni oltre i casi espressamente previsti. Ne deriva che ogni interpretazione volta a ricondurre ipotesi diverse, ancorché simili sotto il profilo economico-sociale, nell’ambito della disoccupazione involontaria si pone in contrasto con il dato normativo e con l’esigenza di certezza del sistema.
La Corte afferma, quindi, il principio per cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche se intervenuta in sede protetta e in un contesto di riorganizzazione aziendale con incentivo all’esodo, non legittima di per sé il riconoscimento della NASpI, salvo che ricadano le specifiche condizioni tipizzate dal legislatore, non essendo sufficiente accertare una generica derivazione causale dalla volontà datoriale. La sentenza impugnata, pertanto, viene cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato.
