L’INAIL, con circolare n. 18 del 7 maggio 2026, ha comunicato la revisione tariffaria dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura, di cui al Titolo II, D.P.R. n. 1124/1965.
L’art. 1, comma 2, D.L. n. 159/2025, infatti, ha disposto che l’Istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del Titolo II, D.P.R. n. 1124/1965, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Pertanto, è stata rideterminata la misura dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026: le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti sostituiscono quelle stabilite dall’art. 28, D.Lgs. n. 38/2000.
L’assicurazione comprende:
- i lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, individuate ai sensi dell’art. 2135, c.c., compresi i dipendenti incaricati di dirigere e sorvegliare il lavoro degli operai agricoli;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri, loro coniugi (o uniti civilmente) e figli.
La determinazione e riscossione dei contributi in agricoltura seguono modalità differenziate per lavoratori dipendenti e autonomi:
- lavoratori dipendenti: il contributo è determinato applicando un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile dei dipendenti. La base imponibile del contributo è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli;
- lavoratori autonomi e concedenti di terreni a mezzadria e a colonia: i contributi sono stabiliti nella misura di una quota capitaria annua per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.
Dal 1° gennaio 2026 le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura sono:
- lavoratori dipendenti:
- • 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
- • 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
- • 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).
- La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali, riconducendole a un’unica aliquota;
- lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri):
- • 650 euro per le zone normali;
- • 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
- L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte del 75% per le aziende agricole operanti nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e del 68% nei territori svantaggiati.
- La circolare precisa che, per effetto dell’intervenuta revisione, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013, per tutte le Gestioni assicurative dell’Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.
Per quanto riguarda le modalità di riscossione, i contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’INPS applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione IVS.
