Pensione di vecchiaia: da considerare vantaggi specifici connessi all’esercizio di determinate attività in altri Stati membri

La CGUE, con sentenza del 21 maggio 2026 nella causa C‑717/24, relativa al caso Sociálna poisťovňa, affronta il tema del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, della rilevanza dei periodi lavorativi svolti in diversi Stati membri ai fini del riconoscimento di una pensione di vecchiaia con requisiti specifici.

Il caso di specie riguarda un cittadino slovacco che ha lavorato come minatore in una miniera sotterranea situata nell’attuale Repubblica Ceca tra il 1976 e il 1995, per poi svolgere ulteriori attività lavorative tra Repubblica Ceca e Slovacchia. La normativa cecoslovacca vigente fino al 1992 prevedeva una classificazione dei lavori in base alla loro gravosità, includendo i minatori nella categoria I, che consentiva il pensionamento anticipato a 55 anni a condizione di aver svolto almeno 25 anni di attività lavorativa, di cui almeno 15 nel sottosuolo. Una riforma del 1992 ha abolito tale classificazione a partire dal 31 dicembre dello stesso anno, pur preservando i diritti già acquisiti fino al 2016.

Dopo lo scioglimento della Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca ha applicato immediatamente la soppressione, mentre la Slovacchia ha ritardato gli effetti fino al 1999, generando così una divergenza normativa rilevante. Nel 2013 il lavoratore ha richiesto in Slovacchia la pensione di vecchiaia anticipata, ma la sua domanda è stata respinta perché non soddisfaceva il requisito dei 15 anni di lavoro in miniera sotterranea secondo la qualificazione riconosciuta. Le autorità slovacche hanno, infatti, considerato validi solo i periodi maturati nella Repubblica Ceca fino al 31 dicembre 1992, poiché successivamente tale Stato aveva abolito la categoria I e quindi i periodi successivi non potevano più essere qualificati come attività gravosa ai fini slovacchi. Ne è derivata una controversia sulla possibilità di includere nel computo anche il periodo tra il 1° gennaio 1993 e il 31 agosto 1995, durante il quale il ricorrente aveva continuato a svolgere la stessa attività mineraria, seppur in un contesto normativo mutato.

La Corte suprema amministrativa slovacca, pertanto, ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento n. 883/2004, che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare sulla norma relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi o lavorativi maturati in diversi Stati membri. Tale normativa europea mira a evitare che i lavoratori perdano diritti previdenziali a causa dell’esercizio della libertà di circolazione, garantendo che i periodi svolti in diversi Stati siano presi in considerazione in modo coordinato.

La Corte ha chiarito che la disposizione sulla totalizzazione si applica ogniqualvolta lo Stato membro competente preveda regole specifiche per la liquidazione della pensione legate a determinate attività professionali, indipendentemente dall’esistenza di un regime previdenziale separato formalmente distinto. In altre parole, non è necessario che esista un regime speciale autonomo: è sufficiente che vi siano condizioni particolari, come nel caso di lavori usuranti, che giustificano requisiti differenziati.

Nel caso concreto, la Corte ha osservato che la normativa slovacca continuava a prevedere, per il periodo compreso tra il 1993 e il 1995, regole specifiche per i minatori di miniere sotterranee, riconoscendo quindi una tutela particolare a tale attività. Di conseguenza, i periodi lavorati in Repubblica Ceca nello stesso arco temporale, svolti nell’ambito della medesima attività mineraria, devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito dei 15 anni, nonostante la modifica normativa intervenuta nello Stato in cui tali periodi sono stati maturati.

La Corte ha affermato un principio di rilievo generale: gli Stati membri, nel calcolo delle prestazioni pensionistiche con requisiti specifici, devono tener conto dei periodi di attività analoghi svolti in altri Stati membri, purché tali attività siano riconducibili alle stesse categorie professionali considerate dal diritto nazionale, evitando così discriminazioni indirette e garantendo l’effettività della libera circolazione dei lavoratori.

Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto l’equivalenza delle condizioni lavorative e la riconducibilità dei periodi all’attività rilevante.

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