DURC: perdita dei benefici contributivi in caso di regolarizzazione tardiva

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 febbraio 2026, n. 2678, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, osta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC interno negativo qualora l’irregolarità sia fondata nell’inadempimento non tanto e non solo riguardante il versamento dei contributi, ma anche solo nelle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, quando l’inadempimento non sia sanato nel termine di 15 giorni indicato dall’invito a regolarizzare.

Il caso

La Suprema Corte si pronuncia in tema della regolarità contributiva quale presupposto indispensabile per la fruizione delle agevolazioni contributive, con particolare riferimento al rilievo delle irregolarità formali nelle comunicazioni obbligatorie e agli effetti del DURC interno.

La controversia trae origine da 2 avvisi di addebito emessi dall’INPS nei confronti di una società, finalizzati al recupero di benefici contributivi fruiti nel periodo compreso tra agosto 2016 e dicembre 2017, a seguito di un’errata applicazione dell’aliquota FIS e di incongruenze tra i flussi UniEmens trasmessi e la ricostruzione DM10 virtuale. Ciò che l’Istituto contestava erano inadempimenti dichiarativi non tempestivamente sanati, malgrado l’invio di un formale invito a regolarizzare ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

Il Tribunale aveva ritenuto che la tardiva regolarizzazione integrasse una condotta qualificabile come evasione contributiva, idonea a determinare la perdita dei benefici e a giustificare l’emissione degli avvisi di addebito; la Corte d’Appello, invece, aveva riformato la decisione, valorizzando la natura meramente formale dell’irregolarità, l’assenza di intento fraudolento e il fatto che i contributi fossero stati versati in misura superiore al dovuto, escludendo che un singolo e non significativo ritardo potesse determinare una condizione di permanente irregolarità contributiva tale da legittimare un DURC negativo e il recupero degli sgravi.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006 e degli artt. 3 e 4, D.M. 30 gennaio 2015, sostenendo che la regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici, non riguarda esclusivamente il versamento dei contributi, ma comprende anche il rispetto puntuale degli obblighi formali e delle comunicazioni obbligatorie, e che la mancata regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dall’invito impedisce ogni sanatoria successiva.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, censurando l’impostazione della Corte territoriale. Gli Ermellini ricordano che la disciplina del DURC è volta a garantire una regolarità contributiva costante, preventiva e attuale, quale presupposto indefettibile per l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni di fonte pubblica; tale regolarità implica anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, funzionali alla verifica in tempo reale della posizione contributiva del datore di lavoro. Secondo i Supremi giudici, quindi, il procedimento di regolarizzazione previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 ha natura eccezionale e rigidamente scandita, poiché consente al datore di lavoro di sanare l’irregolarità solo se l’adempimento interviene entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica dell’invito, mentre la regolarizzazione tardiva, ancorché accompagnata dal pagamento delle somme dovute o addirittura eccedenti, è giuridicamente irrilevante ai fini del mantenimento degli sgravi; diversamente, infatti, si finirebbe per attribuire al contribuente una facoltà di sanatoria ex post incompatibile con la ratio dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

La Corte precisa, inoltre, che al DURC non può attribuirsi valore costitutivo, trattandosi di atto di certificazione suscettibile di sindacato giudiziale, ma ciò non comporta che le irregolarità non segnalate o regolarizzate tardivamente perdano efficacia ostativa nei confronti delle agevolazioni già fruite, né che possano gravare sull’ente previdenziale le conseguenze dell’inosservanza di obblighi che fanno capo al datore di lavoro. In assenza di uno scostamento di importo non superiore alla soglia di tolleranza prevista dalla normativa e in presenza di una mancata regolarizzazione nei termini, la perdita degli sgravi risulta legittima, anche quando l’irregolarità consista in errori o omissioni formali nelle denunce contributive.

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