Cessione del quinto della pensione: le istruzioni INPS su finanziamenti, trattenute e piani di ammortamento

L’INPS, con circolare n. 109 del 2 novembre 2026, riepiloga la disciplina applicabile ai finanziamenti estinguibili mediante cessione fino a un quinto della pensione e alla traslazione sulla pensione delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate durante l’attività lavorativa.

L’Istituto, alla luce del D.P.R. n. 180/1950, del D.M. n. 313/2006 e del regolamento adottato con deliberazione del CdA n. 55/2026, uniforma le procedure di gestione dei piani di ammortamento, chiarendo competenze e responsabilità dell’INPS, dei pensionati e degli intermediari finanziari.
L’Istituto opera esclusivamente quale terzo debitore ceduto, effettuando le trattenute e riversando le somme alle società finanziatrici nei limiti della disponibilità della pensione, senza assumere responsabilità per l’esecuzione del contratto, il credito residuo o le controversie tra le parti.
La cessione del quinto consente di rimborsare un finanziamento attraverso trattenute mensili sulla pensione, per una durata compresa tra 1 e 10 anni.
La traslazione permette, invece, di proseguire sulla pensione il rimborso di una precedente cessione dello stipendio, purché sussistano i requisiti di cedibilità e capienza. Sono esclusi dalla traslazione i prestiti con delegazione di pagamento.
Possono essere cedute le pensioni di vecchiaia, anticipate, ai superstiti, gli assegni ordinari di invalidità, le pensioni di inabilità e gli altri trattamenti previdenziali individuati dalla circolare. Restano esclusi quelli assistenziali e di sostegno al reddito, tra cui assegno sociale, invalidità civile, APE Sociale e prestazioni di esodo. La quota cedibile è determinata nella misura massima di un quinto della pensione, al netto delle ritenute fiscali e delle trattenute obbligatorie, salvaguardando il trattamento minimo. In presenza di più pensioni, il calcolo considera i trattamenti cumulabili nel medesimo ambito.
L’INPS distingue la quota cedibile teorica, attestata prima della stipula, da quella effettiva, concretamente trattenuta e suscettibile di riduzione o azzeramento per incapienza o sopravvenienza di vincoli prioritari.

Il pensionato deve richiedere la comunicazione di cedibilità tramite modello AP107 oppure rivolgendosi a una società convenzionata attraverso i servizi telematici disponibili. Le società convenzionate devono, inoltre, verificare la corrispondenza dell’IBAN comunicato dal pensionato con quello registrato dall’INPS.
Gli intermediari possono operare in regime di accreditamento o convenzionamento, quest’ultimo finalizzato a garantire condizioni economiche più favorevoli rispetto al mercato.
Per i contratti di rinnovo, l’art. 39, D.P.R. n. 180/1950, richiede ordinariamente il decorso di 2/5 della durata originaria della cessione, pari a 2 anni per i finanziamenti quinquennali e 4 per quelli decennali, ferme restando le deroghe previste dalla legge. La notifica dei contratti avviene tramite pec per le società accreditate ed esclusivamente per via telematica per quelle convenzionate.

L’INPS conclude l’istruttoria entro 30 giorni dalla notifica, verificando cedibilità, capienza, eventuali pignoramenti, finanziamenti preesistenti e requisiti contrattuali. La cessione produce effetti giuridici dal primo giorno del mese successivo alla notifica, mentre le trattenute devono essere avviate entro il terzo mese successivo. Nei contratti iniziali, le rate arretrate possono essere recuperate mediante una trattenuta aggiuntiva, fino al doppio quinto della pensione, nel rispetto della capienza.
Per i rinnovi, la procedura assume, invece, come riferimento la decorrenza economica, evitando la formazione di arretrati. La circolare disciplina anche l’accodamento delle rate insolute, consentendo di prolungare le trattenute oltre la scadenza contrattuale per un massimo di 18 mensilità, purché l’operazione sia prevista dal contratto, accettata dalle parti e assistita dall’estensione della copertura assicurativa.
In caso di rimborso anticipato parziale è possibile rimodulare il piano riducendo la rata, anticipando la scadenza o combinando entrambe le soluzioni.

Particolare attenzione è riservata alle contestazioni del pensionato: la semplice diffida non giustifica la sospensione dei versamenti, mentre una denuncia o querela formalmente presentata può determinare l’accantonamento cautelare delle somme, che continuano a essere trattenute, ma non vengono riversate alla finanziaria.

L’estinzione anticipata totale comporta la chiusura del piano e la cessazione delle trattenute; eventuali somme riscosse successivamente devono essere restituite direttamente dalla società al pensionato. In caso di decesso, l’INPS interrompe le trattenute, comunica l’evento alla finanziaria per l’attivazione della copertura assicurativa e recupera le quote indebitamente versate per i mesi successivi. Infine, nelle procedure di sovraindebitamento e regolazione della crisi, la semplice apertura della procedura non determina automaticamente la sospensione delle trattenute: l’INPS si attiene ai provvedimenti giudiziari. Una volta chiuso il piano, ne è generalmente vietata la riapertura, salvo l’eccezionale revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, alle specifiche condizioni indicate dalla circolare.

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