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In sintesi
La circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026, emanata dalle Direzioni centrali Relazioni internazionali e Pensioni, riordina i criteri applicabili alle pensioni in regime di cumulo con periodi assicurativi maturati all’estero.
Il documento non introduce una nuova forma di pensionamento. La sua rilevanza è applicativa: coordina le istruzioni già diffuse nel tempo e chiarisce alcuni passaggi che incidono direttamente sull’istruttoria delle domande, in particolare quando il lavoratore ha versato contributi in Italia e all’estero e l’ultima iscrizione italiana è nella Gestione separata.
L’importo soglia può essere escluso in presenza di periodi esteri valorizzabili in altre Gestioni
Il chiarimento centrale riguarda la pensione di vecchiaia in regime di cumulo, liquidata nel sistema misto, quando l’ultima contribuzione italiana risulta accreditata nella Gestione separata.
In via ordinaria, per i soggetti di età inferiore a 71 anni – soglia da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027 – dev’essere verificato anche il requisito dell’importo soglia previsto dalla Gestione separata. Nel cumulo internazionale, l’importo della pensione italiana dev’essere considerato insieme alla pensione o al pro rata estero. Il trattamento complessivo deve raggiungere la soglia richiesta.
La circolare precisa, però, che questa verifica non è necessaria quando, dopo l’ultima contribuzione italiana nella Gestione separata, il lavoratore può far valere periodi assicurativi esteri valorizzabili, secondo le regole della totalizzazione internazionale, in una Gestione previdenziale per la quale l’importo soglia non è previsto.
Il punto non dipende, quindi, soltanto dalla presenza di contribuzione estera successiva. Occorre verificare anche in quale Gestione italiana i periodi esteri possono essere valorizzati e se quella Gestione sia soggetta o meno al requisito dell’importo soglia.
La verifica cambia quando sono coinvolti i Fondi speciali
La circolare introduce una cautela specifica per i casi in cui il cumulo coinvolga un Fondo speciale italiano.
Per escludere l’importo soglia, i periodi esteri devono essere maturati in un Fondo estero posto a tutela della stessa categoria di lavoratori del Fondo speciale italiano. In assenza di un Fondo estero corrispondente, deve trattarsi di attività che, se svolta in Italia, avrebbe comportato l’iscrizione al Fondo speciale.
La qualificazione dei periodi esteri assume, quindi, un ruolo determinante. Se l’attività svolta all’estero non è assimilabile a quella tutelata dal Fondo speciale italiano, l’importo soglia dev’essere verificato secondo le regole ordinarie.
La verifica può, invece, essere esclusa quando, oltre alla Gestione separata e al Fondo speciale, partecipano al cumulo altre forme assicurative nelle quali i periodi esteri possono essere valorizzati indipendentemente dalla loro qualificazione.
Resta fermo che, alla decorrenza della pensione, dev’essere cessata l’attività di lavoro dipendente, anche se svolta all’estero.
I periodi esteri anteriori al 1996 incidono sul sistema di calcolo
I periodi assicurativi esteri non sovrapposti a quelli italiani sono considerati secondo la durata e la collocazione temporale certificate dall’Istituzione estera.
La loro collocazione anteriormente al 1° gennaio 1996 può incidere:
- sull’accertamento dell’anzianità contributiva maturata a quella data;
- sull’individuazione dei requisiti di accesso;
- sugli istituti applicabili;
- sul sistema di calcolo dei pro-quota a carico delle Gestioni INPS;
- sulla possibilità di riconoscere l’integrazione al trattamento minimo.
La misura della pensione resta determinata sulla base dei periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni interessate dal cumulo. I periodi esteri rilevano tuttavia per stabilire il sistema di calcolo applicabile ai pro-quota italiani.
Quando il cumulo internazionale coinvolge più Gestioni previdenziali rientranti nell’ambito della disciplina convenzionale, i periodi esteri sono valorizzati nella Gestione che assicura il trattamento più favorevole.
I periodi assicurativi esteri rilevano ai fini del diritto alla pensione in cumulo anche quando abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, la cui titolarità non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.
Possibile integrazione al trattamento minimo anche con contribuzione italiana interamente successiva al 1995
La circolare conferma la possibilità di riconoscere l’integrazione al trattamento minimo alla pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, quando tra le quote che compongono il trattamento ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa per la quale il beneficio è previsto e ricorrano le condizioni reddituali richieste.
Il chiarimento riguarda i casi in cui siano presenti periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996. L’integrazione può essere riconosciuta anche quando tutta la contribuzione italiana si colloca dal 1° gennaio 1996 in avanti.
Per la verifica reddituale devono essere considerate anche:
- le pensioni e i pro rata percepiti da altri Stati;
- i redditi conseguiti all’estero.
L’onere dell’integrazione resta a carico delle Gestioni previdenziali italiane che riconoscono l’istituto, anche quando i singoli pro quota italiani siano calcolati con il sistema contributivo.
L’ultima contribuzione estera non individua l’Ente istruttore
La contribuzione estera versata per ultima non rileva ai fini dell’individuazione dell’Ente istruttore.
Per stabilire quale sia l’Ente competente dev’essere considerata esclusivamente la Gestione previdenziale italiana nella quale risulta versata l’ultima contribuzione italiana.
La precisazione evita che l’ultimo periodo assicurativo estero determini lo spostamento della competenza istruttoria all’interno del sistema italiano.
La domanda presentata dall’estero non limita la valutazione dell’INPS
Per il residente in Italia, la domanda è presentata di regola tramite la procedura telematica dell’INPS.
Il residente in uno Stato che applica i regolamenti europei o un accordo o una convenzione bilaterale presenta, invece, di regola, la domanda all’Istituzione previdenziale dello Stato di residenza. Quest’ultima trasmette all’INPS la documentazione necessaria per avviare il flusso internazionale.
La circolare richiama un obbligo istruttorio particolarmente rilevante: l’INPS non deve fermarsi alla prestazione indicata genericamente dall’Istituzione estera, ad esempio come pensione di vecchiaia o pensione anticipata.
La struttura territoriale deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa e verificare tutte le possibilità di accesso previste dalla disciplina vigente, con l’obiettivo di individuare il trattamento più favorevole e salvaguardarne la decorrenza.
Prima della liquidazione, l’interessato dev’essere informato sulle diverse possibilità emerse e sui relativi effetti, così da poter scegliere consapevolmente la prestazione da conseguire.
Chi riguarda
- Lavoratori con contribuzione italiana ed estera, perché i periodi maturati all’estero possono concorrere al perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo;
- assicurati con ultima contribuzione nella Gestione separata, per i quali la presenza di periodi esteri successivi può escludere la verifica dell’importo soglia, se tali periodi sono valorizzabili in una Gestione non soggetta a quel requisito;
- lavoratori iscritti anche a Fondi speciali, perché la natura dell’attività svolta all’estero può determinare l’applicazione o l’esclusione dell’importo soglia;
- residenti all’estero che presentano domanda di pensione, perché l’INPS deve valutare tutte le possibili prestazioni italiane, anche quando la domanda trasmessa dall’Istituzione estera indica un trattamento in termini generici.
Cosa cambia
- L’importo soglia per la pensione di vecchiaia in cumulo non dev’essere verificato quando i periodi esteri successivi all’ultima contribuzione nella Gestione separata sono valorizzabili in una Gestione italiana per la quale il requisito non opera.
- Nei casi con Fondi speciali diventa decisiva la corrispondenza tra l’attività estera e la categoria tutelata dal Fondo italiano.
- I periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 possono incidere sul sistema di calcolo dei pro quota italiani e sull’accesso all’integrazione al trattamento minimo.
- L’ultima contribuzione estera non determina l’Ente istruttore: rileva soltanto l’ultima contribuzione italiana.
- L’INPS deve verificare tutte le prestazioni astrattamente accessibili e informare l’interessato prima della liquidazione.
Indicazioni operative
Nell’istruttoria delle domande occorre:
- verificare se i periodi esteri siano maturati in Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera, nel Regno Unito o in Stati legati all’Italia da accordi o convenzioni che prevedono la totalizzazione internazionale;
- controllare il requisito contributivo minimo italiano richiesto dalla disciplina europea o convenzionale. Si ricorda che:
– secondo la disciplina europea, il periodo minimo è di 52 settimane o un anno;
– per raggiungere tale requisito rileva tutta la contribuzione italiana non coincidente, a qualsiasi titolo versata o accreditata nelle Gestioni interessate dal cumulo;
– per gli accordi bilaterali occorre verificare quanto previsto dalla singola convenzione; - accertare l’eventuale sovrapposizione tra periodi italiani ed esteri, considerando i periodi coincidenti una sola volta;
- ricostruire la collocazione temporale dei periodi esteri, con particolare attenzione a quelli anteriori al 1° gennaio 1996;
- individuare la Gestione italiana nella quale i periodi esteri possono essere valorizzati e verificare se tale Gestione sia soggetta all’importo soglia;
- nei casi con Fondi speciali, esaminare la natura dell’attività estera certificata dall’Istituzione previdenziale straniera;
- verificare, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, le pensioni, i pro rata e i redditi percepiti all’estero;
- individuare l’Ente istruttore sulla base dell’ultima contribuzione italiana;
- prima della liquidazione, confrontare le diverse prestazioni accessibili e informare l’interessato sui relativi effetti.
La valorizzazione dei periodi assicurativi esteri deve risultare necessaria per il perfezionamento del diritto alla pensione oppure consentire il riconoscimento di un trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione in regime nazionale, secondo il principio del doppio calcolo.
Attenzione a
- La sola presenza di periodi esteri successivi all’ultima contribuzione nella Gestione separata non consente di escludere automaticamente l’importo soglia: è necessario che tali periodi siano valorizzabili in una Gestione per la quale il requisito non opera.
- Nei casi con Fondo speciale, la mancata corrispondenza tra attività estera e categoria tutelata dal Fondo può rendere necessaria la verifica dell’importo soglia.
- Il raggiungimento dell’importo soglia può avvenire anche dopo la liquidazione della pensione estera o del pro rata estero; in tale ipotesi, la decorrenza della pensione italiana è fissata al primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.
Conclusioni
La circolare INPS n. 107/2026 non modifica la struttura del cumulo internazionale, ma chiarisce come applicarla nei casi più complessi.
La novità con maggiore impatto operativo riguarda gli assicurati con ultima contribuzione nella Gestione separata: la presenza di periodi esteri successivi può rendere non necessaria la verifica dell’importo soglia, purché quei periodi siano valorizzabili in una Gestione previdenziale non soggetta al requisito.
La corretta istruttoria richiede, quindi, una ricostruzione coordinata della posizione assicurativa italiana ed estera, della natura dei periodi maturati all’estero, della loro collocazione temporale e delle diverse prestazioni potenzialmente accessibili.
