L’INPS, con circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, ha offerto indicazioni operative per l’applicazione della facoltà di riscatto dei periodi di congedo introdotta dall’art. 1, comma 1, Legge n. 106/2025, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La disposizione riconosce il diritto a un congedo, continuativo o frazionato, della durata massima di 24 mesi, durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo, fruibile dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti, non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione di eventuali disposizioni più favorevoli.
L’Istituto chiarisce, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che il riferimento normativo al riscatto dev’essere interpretato estensivamente, riconoscendo al lavoratore la possibilità di scegliere, per la copertura contributiva del congedo, tra il riscatto e la prosecuzione volontaria. Tale interpretazione risponde all’esigenza di garantire una tutela previdenziale più ampia ai soggetti interessati.
Sono riscattabili esclusivamente i periodi di congedo fruiti a decorrere dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 106/2025, entro il limite complessivo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Tali periodi non concorrono al raggiungimento del limite biennale previsto dall’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, per i congedi relativi a gravi motivi familiari, né del limite triennale stabilito dall’articolo 5, D.Lgs. n. 564/1996, per il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Condizione indispensabile è che i periodi interessati risultino privi di qualsiasi copertura contributiva, obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, anche presso altre forme di previdenza obbligatoria, comprese le Casse professionali e i regimi previdenziali esteri indicati dalla circolare.
Per ottenere il riscatto, il richiedente deve documentare che il periodo interessato si colloca all’interno di un rapporto di lavoro dipendente e che l’assenza è stata effettivamente fruita ai sensi della Legge n. 106/2025. A tal fine, può essere prodotto il provvedimento di concessione del congedo o documentazione equivalente. In mancanza, è ammessa una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata successivamente, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha determinato la concessione del congedo e da elementi idonei a dimostrare l’effettiva assenza dal servizio.
La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo superstite.
L’INPS precisa che la facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato e ai soggetti già pensionati, nel rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla Gestione previdenziale competente. L’istanza dev’essere inoltrata alla Gestione presso cui risulta accreditata la contribuzione relativa al rapporto di lavoro durante il quale è stato fruito il congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento contributivo, è competente la Gestione destinataria della contribuzione.
Le domande dirette all’INPS devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, oppure tramite Contact Center o patronati e intermediari abilitati.
Quanto alla determinazione dell’onere, la circolare chiarisce che i periodi riscattabili sono necessariamente valutati con il sistema contributivo. Il costo è calcolato con il metodo a percentuale previsto dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento vigente alla data della domanda nella Gestione interessata. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata alla durata del periodo da riscattare. La rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione dell’istanza. L’onere sostenuto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto che ha effettuato il versamento.
Per i termini e le modalità di pagamento, nonché per la gestione degli eventuali ritardi, trovano applicazione le disposizioni generali sui riscatti previste dalle singole Gestioni previdenziali.
Infine, l’INPS precisa che la contribuzione acquisita mediante riscatto è utile sia per il perfezionamento del diritto alla pensione sia per la determinazione del relativo importo.
