L’INPS, con circolare n. 107 del 20 ottobre 2026, ha riepilogato i criteri per la valutazione dei periodi assicurativi maturati all’estero ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo, ai sensi della Legge n. 228/2012, fornendo ulteriori chiarimenti sulle condizioni di accesso, sul calcolo del trattamento, sulla verifica dell’importo soglia e sulle modalità di presentazione delle domande.
L’Istituto ricorda che, per accertare il diritto alla pensione in cumulo da liquidare in regime internazionale, devono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati negli Stati UE, SEE, in Svizzera, nel Regno Unito e nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione internazionale. Tali periodi rilevano anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, la cui titolarità non impedisce l’accesso al cumulo. I periodi coincidenti con quelli italiani sono computati una sola volta.
La valorizzazione della contribuzione estera richiede il perfezionamento in Italia del periodo contributivo minimo previsto dalla normativa europea, pari a 52 settimane, o dalle convenzioni bilaterali, nonché la presenza di almeno una Gestione italiana che consenta il riconoscimento dei periodi esteri. Inoltre, la totalizzazione deve risultare necessaria per conseguire il diritto oppure consentire un trattamento più favorevole rispetto alla pensione liquidata in regime nazionale, secondo il principio del doppio calcolo.
I periodi esteri non sovrapposti a quelli italiani sono valutati secondo la durata e la collocazione temporale certificate dalle Istituzioni previdenziali straniere. In particolare, la contribuzione maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 rileva per determinare l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, individuare il sistema pensionistico applicabile, i requisiti di accesso e le modalità di calcolo delle quote di pensione.
L’importo della pensione in cumulo internazionale è determinato sulla base dei periodi assicurativi maturati nelle Gestioni italiane interessate, mentre i periodi esteri anteriori al 1996 possono incidere sul sistema di calcolo applicabile.
Qualora più Gestioni rientrino nell’ambito della convenzione internazionale, la contribuzione estera viene valorizzata nella Gestione che assicura il trattamento più favorevole.
Un chiarimento riguarda la verifica dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia in cumulo liquidata nel sistema misto, quando l’interessato, di età inferiore a 71 anni, risulti da ultimo iscritto alla Gestione separata. In tali casi, per accertare il raggiungimento della soglia, occorre sommare alla pensione italiana l’importo della pensione o del pro rata estero derivante dalla contribuzione maturata nei Paesi convenzionati.
Il requisito può essere perfezionato anche successivamente, attraverso la liquidazione del trattamento estero: in questa ipotesi, la pensione italiana decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento della soglia. L’INPS precisa, tuttavia, che tale verifica non è necessaria quando, dopo l’ultima contribuzione italiana accreditata nella Gestione separata, risultino periodi esteri valorizzabili in una Gestione previdenziale per la quale non opera il requisito dell’importo soglia.
Particolare attenzione è richiesta quando il cumulo interessa esclusivamente un Fondo speciale e la Gestione separata: occorre verificare la natura dell’attività svolta all’estero e la sua assimilabilità a quella tutelata dal Fondo speciale italiano. Diversamente, se nel cumulo intervengono anche altre Gestioni che consentono la valorizzazione dei periodi esteri indipendentemente dalla loro qualificazione, la verifica della soglia non è richiesta.
Resta necessario, per accedere alla pensione, avere cessato l’attività di lavoro dipendente, anche all’estero, alla data di decorrenza del trattamento.
La circolare chiarisce inoltre che, per le pensioni in cumulo internazionale liquidate nel sistema misto, può essere riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo, nel rispetto dei requisiti reddituali, purché almeno una delle Gestioni interessate preveda tale beneficio. L’integrazione è possibile anche quando tutta la contribuzione italiana risulti successiva al 1995, qualora siano presenti periodi esteri anteriori al 1996, e anche se le singole quote italiane sono calcolate con il sistema contributivo. Ai fini reddituali rilevano anche le pensioni e gli eventuali redditi percepiti all’estero.
Quanto all’individuazione dell’Ente competente per l’istruttoria, assume rilievo esclusivamente l’ultima contribuzione italiana, indipendentemente dall’eventuale presenza di successivi periodi esteri.
Infine, l’INPS precisa che i residenti in Italia presentano generalmente domanda in via telematica, mentre i residenti all’estero si rivolgono, di regola, all’Istituzione previdenziale dello Stato di residenza. In quest’ultimo caso, anche quando la documentazione trasmessa dall’Istituzione estera non individui espressamente la prestazione richiesta, l’INPS deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa, verificare tutte le possibilità di pensionamento e informare l’interessato delle alternative disponibili prima della liquidazione, per garantirgli il trattamento più favorevole e salvaguardarne la decorrenza.
