L’INPS, con messaggio n. 3527 del 2 novembre 2026, è intervenuto in merito alla richiesta, in sede di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia, del beneficio previsto per le lavoratrici madri dall’art. 1, comma 40, lett. c), Legge n. 335/1995, secondo cui, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi in caso di 4 o più figli o, in alternativa, la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla Legge, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o 2 figli, e maggiorato di 2 anni in caso di 3 o più figli.
L’Istituto precisa quindi che le lavoratrici madri, titolari di AOI liquidato con il sistema contributivo e prossimo alla trasformazione in pensione di vecchiaia, possono presentare la specifica istanza semplificata“Richiesta benefici lavoratrici madri – Trasformazione AOI in Pensione di Vecchiaia”, attraverso i seguenti canali:
- sito www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 eIDAS), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Nuova prestazione pensionistica” > “Pensione di vecchiaia”;
- servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato;
- Contact Center Multicanale: numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
