Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata alle visite fiscali: l’effettiva irreperibilità del dipendente dev’essere provata dal datore

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 2 luglio 2026, n. 22621, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare intimato per asserita irreperibilità del lavoratore alle visite fiscali domiciliari, i verbali redatti dal medico fiscale, pur costituendo atto pubblico ai sensi dell’art. 2700, c.c., fanno piena prova soltanto dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, non anche del significato univoco da attribuire a formule intrinsecamente ambigue. Ne consegue che, ove le annotazioni contenute nel verbale («sconosciuto/irreperibile all’indirizzo») si prestino a plurime letture, il giudice di merito può interpretarle alla luce del complessivo quadro probatorio senza necessità di querela di falso.

Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato per giusta causa dopo 3 visite mediche domiciliari durante la malattia; in 2occasioni, i verbali redatti dai medici riportavano l’esito «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo», dicitura che i giudici di merito avevano ritenuto ambigua, poiché non consentiva di stabilire se fosse irreperibile il lavoratore o se non fosse stato individuato correttamente il domicilio.

Il caso

La controversia riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di 3 visite mediche di controllo domiciliare disposte dall’INPS durante periodi di malattia. Nei verbali relativi agli accessi del 7 settembre e del 20 ottobre 2023 era riportata l’indicazione «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo», mentre in quello del 17 ottobre risultava che nessuno aveva risposto all’indirizzo indicato.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Venezia avevano annullato il licenziamento, disponendo la reintegrazione del dipendente e il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970.

La società aveva impugnato la decisione, sostenendo, tra l’altro, che i verbali dei medici fiscali, in quanto atti pubblici, costituissero piena prova dell’irreperibilità del lavoratore fino a querela di falso.

La Cassazione ha respinto tale interpretazione, precisando che, ai sensi dell’art. 2700, c.c., la fede privilegiata dei verbali riguarda esclusivamente i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, senza estendersi agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante. Pertanto, quando il medico fiscale certifica soltanto che nessuno ha risposto all’indirizzo indicato, senza attestare espressamente l’assenza del dipendente, è ammissibile la prova contraria della sua effettiva presenza nell’abitazione.

Nel caso esaminato, le annotazioni contenute nei verbali risultavano ambigue, non consentendo di stabilire se fosse stato il lavoratore a risultare irreperibile oppure se il medico non fosse riuscito a individuare l’abitazione. I giudici di merito avevano, inoltre, valorizzato l’esito positivo di altri accessi effettuati in date ravvicinate e l’impossibilità, segnalata nei verbali contestati, di lasciare l’invito al lavoratore. Secondo la Suprema Corte, tale ricostruzione era logicamente sostenibile e non richiedeva la proposizione della querela di falso, poiché non contestava i fatti attestati dal medico, ma interpretava il significato delle espressioni utilizzate.

Sotto il profilo dell’onere probatorio, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 5, Legge n. 604/1966, pone a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Non è, quindi, sufficiente richiamare l’obbligo del dipendente di rendersi reperibile durante la malattia, dovendo essere preliminarmente dimostrata l’effettiva irreperibilità.
La Corte ha, inoltre, distinto il regime probatorio del licenziamento disciplinare da quello relativo al diritto all’indennità di malattia nei confronti dell’INPS, per il quale operano differenti regole sull’onere della prova.

Un ulteriore profilo della decisione riguarda l’assenza del lavoratore alla visita fiscale del 17 ottobre 2023, dovuta a un trattamento massofisioterapico/osteopatico effettuato senza preventiva comunicazione all’azienda. L’art. 31, CCNL Chimica industria, impone al dipendente di informare preventivamente il datore di lavoro delle necessità di allontanamento dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, salvo giustificate ragioni di impedimento.

I Supremi giudici hanno precisato che la Corte territoriale non aveva considerato giustificata l’omessa comunicazione, ma aveva correttamente qualificato la condotta come violazione disciplinare punibile con una sanzione conservativa ai sensi dell’art. 38, CCNL. In assenza di recidiva e di ulteriori elementi di gravità non risultava, pertanto, legittima la sanzione espulsiva.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, la Corte ha ribadito che il giudice può ricondurre la condotta accertata alle previsioni collettive che contemplano sanzioni conservative, anche formulate mediante clausole generali ed elastiche. Quando la contrattazione collettiva prevede tale trattamento sanzionatorio, resta precluso il licenziamento.

La Cassazione ha, quindi, rigettato integralmente il ricorso datoriale, confermando la reintegrazione del lavoratore e la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. Lav.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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