Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, intervengono sulla natura dei crediti derivanti dall’omesso versamento delle somme destinate alla previdenza complementare, definendo il regime applicabile, nell’ambito delle procedure concorsuali, alle diverse componenti che concorrono al finanziamento della posizione individuale del lavoratore. La pronuncia assume particolare rilievo in quanto distingue, ai fini dell’applicazione del privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c., tra quote di TFR maturando, contributi posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro.
La controversia trae origine dal fallimento di un’impresa edile. L’ente paritetico territoriale istituito in attuazione della contrattazione collettiva aveva chiesto l’ammissione al passivo, tra gli altri importi, di un credito relativo ai contributi destinati a un Fondo di previdenza complementare e non versati dall’impresa per una pluralità di lavoratori. Il credito era stato ammesso al passivo, ma senza riconoscimento del privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva, infatti, ritenuto che tali crediti avessero natura previdenziale e non retributiva, escludendo sia il privilegio previsto per i contributi previdenziali obbligatori, in quanto le somme trovavano fonte nella contrattazione collettiva, sia quello riconosciuto ai crediti retributivi dei lavoratori subordinati.
La questione è giunta alle Sezioni Unite dopo che la Sezione Lavoro, con ordinanza n. 22066/2025, aveva rilevato la presenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni Unite risolvono la questione escludendo che tutte le somme destinate alla previdenza complementare possano ricevere un’identica qualificazione. L’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005, prevede, infatti, che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari possa essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando. Secondo la Corte, tale disposizione individua 3 distinti canali di finanziamento, caratterizzati da una diversa origine giuridica ed economica. Unica è la destinazione finale delle risorse, tutte indirizzate alla costruzione della posizione previdenziale complementare del lavoratore, ma diversa è la fonte delle singole poste. In presenza dell’inadempimento datoriale occorre, pertanto, distinguere tra crediti derivanti dal mancato versamento del TFR maturando destinato al fondo, crediti relativi alle contribuzioni poste a carico del lavoratore e crediti relativi alle contribuzioni poste a carico del datore.
Per quanto riguarda il TFR, le Sezioni Unite confermano la sua natura retributiva. Il trattamento di fine rapporto costituisce, infatti, un istituto di retribuzione differita, che matura progressivamente nel corso del rapporto di lavoro attraverso il meccanismo dell’accantonamento annuale, mentre soltanto la sua esigibilità viene differita al momento della cessazione del rapporto. La scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare non modifica tale natura fino a quando il versamento al Fondo non sia stato effettivamente realizzato. La destinazione previdenziale impressa dal lavoratore incide, pertanto, sull’utilizzazione della somma, ma non ne modifica l’originaria causa retributiva. Ne consegue che, qualora il datore divenga insolvente senza avere trasferito al Fondo gli accantonamenti di TFR, il relativo credito conserva natura retributiva ed è assistito dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Analoga conclusione viene raggiunta con riferimento ai contributi posti a carico del lavoratore. Si tratta delle somme che il dipendente decide di destinare alla previdenza complementare e che vengono trattenute dalla sua retribuzione affinché il datore le riversi al Fondo pensione. Tali importi costituiscono originariamente una quota della retribuzione, direttamente collegata in termini sinallagmatici alla prestazione lavorativa. Se il dipendente non aderisse alla previdenza complementare, la corrispondente somma sarebbe comunque dovuta come parte del trattamento retributivo. Quando il datore effettua la trattenuta in busta paga, ma non provvede al successivo versamento al Fondo, la somma mantiene, pertanto, la propria natura retributiva. Fino a quando il vincolo di destinazione non viene concretamente attuato, la quota rimane una porzione di retribuzione già maturata dal lavoratore e continua a beneficiare delle tutele proprie del credito retributivo. Anche il credito derivante dalle somme trattenute sulla retribuzione e non riversate al Fondo è, quindi, assistito dal privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Differente è, invece, la qualificazione dei contributi posti a carico del datore di lavoro. L’obbligo di versamento di tali somme trova la propria fonte nella contrattazione collettiva e sorge in relazione all’adesione del dipendente alla forma di previdenza complementare. Si tratta di importi aggiuntivi che il datore si obbliga a versare direttamente al Fondo pensione nell’ambito di un rapporto obbligatorio distinto dal rapporto di lavoro subordinato. Le Sezioni Unite escludono, quindi, che tali somme abbiano natura retributiva. Esse non sono destinate a produrre un immediato incremento del patrimonio disponibile del lavoratore, ma concorrono alla costruzione della prestazione previdenziale integrativa che potrà essere successivamente erogata dal Fondo. Manca, in particolare, un rapporto di corrispettività diretta tra la contribuzione datoriale e la prestazione lavorativa: il dipendente non può chiedere che l’importo gli venga direttamente corrisposto, ma può pretendere che il datore lo versi al Fondo pensione. Inoltre, qualora il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, l’obbligazione contributiva datoriale normalmente non sorge.
La circostanza che l’obbligo contributivo datoriale presupponga l’esistenza di un rapporto di lavoro non è, quindi, sufficiente, secondo la Corte, ad attribuire alla relativa somma una causa retributiva. Il rapporto di lavoro costituisce l’occasione genetica dell’obbligo aggiuntivo previsto dalla fonte collettiva, ma non trasforma tale obbligazione nel corrispettivo immediato della prestazione resa dal dipendente. Per i contributi posti a carico del datore di lavoro e non versati non può, pertanto, essere riconosciuto il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La Corte precisa, inoltre, che a tali somme non è applicabile neppure il privilegio previsto dagli artt. 2753 e 2754, c.c., riservato ai contributi della previdenza sociale obbligatoria.
