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In sintesi
La circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026 fornisce le istruzioni operative per il nuovo bonus mamme 2026, previsto dall’art. 1, comma 207, Legge n. 199/2025.
La novità principale è economica: il contributo passa da 40 a 60 euro per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. Il beneficio può essere riconosciuto per un massimo di 12 mensilità, con un importo complessivo massimo di 720 euro.
L’aumento dell’importo non modifica, invece, la struttura essenziale della misura. Il bonus continua a essere riconosciuto dall’INPS a domanda, riguarda le lavoratrici madri con almeno 2 figli e resta subordinato al limite di 40.000 euro annui di redditi da lavoro rilevanti per il 2026.
La circolare conferma, inoltre, il coordinamento con l’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri con almeno 3 figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per queste lavoratrici il bonus mamme non è riconosciuto nei mesi in cui è presente, anche solo per una parte del mese, un rapporto a tempo indeterminato.
Il vero punto operativo: bonus o esonero contributivo
La distinzione riguarda soprattutto le madri con 3 o più figli.
Il bonus mamme spetta quando la lavoratrice è autonoma oppure quando, come dipendente, è titolare di un rapporto a tempo determinato. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, il bonus cessa dal mese della trasformazione e può subentrare, ove ricorrano i requisiti, l’esonero del 100% dei contributi IVS a carico della lavoratrice previsto dall’art. 1, comma 180, Legge n. 213/2023, che è previsto fino al 31 dicembre 2026, ricorrendone i requisiti.
La disposizione opera in attesa dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, la cui decorrenza è stata differita all’anno 2027 dall’art. 1, comma 206, Legge di Bilancio 2026.
La stessa regola vale per l’apprendistato. La circolare precisa che il contratto di apprendistato è considerato rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, di conseguenza, impedisce il riconoscimento del bonus mamme nei mesi interessati.
Per le madri di 2 figli, invece, il bonus può spettare anche in presenza di un rapporto a tempo indeterminato, sempre che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina.
Chi può ottenere il beneficio
La misura riguarda:
- le lavoratrici madri di 2 figli, quando il figlio più piccolo ha meno di 10 anni;
- le lavoratrici madri di 3 o più figli, quando il figlio più piccolo ha meno di 18 anni;
- le lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico;
- le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le professioniste iscritte alle Casse di previdenza e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata.
Sono inclusi anche i rapporti di lavoro intermittente e quelli a scopo di somministrazione, esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
Restano escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’AGO o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Il requisito relativo ai figli deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026. In quest’ultimo caso, il diritto decorre dal mese in cui il requisito si realizza. Se, ad esempio, nasce il secondo o il terzo figlio nel corso del 2026, il bonus decorre dal mese della nascita.
Viene precisato che il requisito si considera soddisfatto anche in caso di successivo decesso del figlio o affidamento esclusivo al padre, mentre non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale. Sono, inoltre, esclusi i periodi di sospensione della responsabilità genitoriale.
Il limite reddituale resta a 40.000 euro
L’accesso al bonus richiede che la somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo rilevanti ai fini fiscali per il 2026 non superi 40.000 euro annui.
Nel calcolo rientrano anche:
- i redditi esenti;
- i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva o agevolata;
- le indennità sostitutive della retribuzione, come maternità, malattia e congedo straordinario;
- i trattamenti di integrazione salariale.
I redditi devono essere considerati al lordo delle franchigie o delle riduzioni percentuali previste ai fini fiscali.
Non rilevano, invece, le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, come NASpI e DIS-COLL, né i trattamenti pensionistici.
Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Restano esclusi dal calcolo delle deduzioni i contributi facoltativi, compresi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione
Il bonus è calcolato per ciascun mese o frazione di mese in cui risulta vigente il rapporto di lavoro o l’attività autonoma, fino a un massimo di 12 mensilità.
Le mensilità maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 saranno corrisposte in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita allo stesso mese. L’INPS comunicherà con un successivo messaggio eventuali ulteriori tempistiche di pagamento.
L’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale o contributivo e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Domanda ancora necessaria
Il beneficio non viene riconosciuto automaticamente. La lavoratrice deve presentare domanda all’INPS attraverso:
- i servizi telematici dell’Istituto;
- il Contact Center Multicanale;
- gli istituti di patronato.
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda dev’essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore.
La data di apertura del servizio sarà comunicata dall’INPS con un successivo messaggio.
Nella domanda devono essere indicati i dati dei figli, la condizione lavorativa, il rispetto del limite reddituale e, per le madri con 3 o più figli dipendenti, l’assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei mesi per i quali viene richiesto il beneficio.
Deve, inoltre, essere indicata la modalità di pagamento, mediante accredito su IBAN o bonifico domiciliato. Il servizio è integrato con il Sistema Unico di Gestione IBAN, che consente di utilizzare un conto già registrato presso l’INPS oppure di indicare un nuovo rapporto.
Chi riguarda
- Lavoratrici madri dipendenti con 2 figli: possono ottenere il bonus anche con un contratto a tempo indeterminato, se il figlio più piccolo ha meno di 10 anni e il reddito da lavoro non supera 40.000 euro.
- Lavoratrici madri con 3 o più figli e contratto a tempo determinato: possono accedere al bonus fino a quando permane il rapporto a termine e il figlio più piccolo non compie 18 anni.
- Lavoratrici madri con 3 o più figli e contratto a tempo indeterminato: non accedono al bonus per i mesi interessati, ma possono rientrare nell’esonero contributivo IVS previsto dalla Legge n. 213/2023.
- Lavoratrici autonome e professioniste: il beneficio è riconosciuto per i periodi di effettiva iscrizione o attività rilevanti ai fini previdenziali, nel rispetto del limite reddituale.
Cosa cambia
- L’importo mensile aumenta da 40 a 60 euro.
- Il massimale annuale sale da 480 a 720 euro.
- Il pagamento è previsto in unica soluzione nel mese di dicembre 2026, salvo diverse indicazioni successive dell’INPS.
- Per le madri con almeno 3 figli, il passaggio al tempo indeterminato determina la cessazione del bonus dal mese della trasformazione.
- L’apprendistato è trattato come rapporto a tempo indeterminato, con conseguente esclusione dal bonus per le madri con almeno 3 figli.
Da fare subito
1. Verificare il numero e l’età dei figli alla data del 1° gennaio 2026 o alla data in cui il requisito si perfeziona.
2. Determinare i redditi da lavoro 2026 secondo i criteri indicati dall’INPS, includendo i redditi esenti e quelli soggetti a tassazione sostitutiva.
3. Per le madri con 3 o più figli, verificare mese per mese la presenza di rapporti a tempo indeterminato, compresi i contratti di apprendistato.
4. Predisporre i dati anagrafici dei figli e l’eventuale documentazione sostitutiva nei casi in cui non sia disponibile il codice fiscale.
5. Presentare la domanda attraverso i canali indicati dall’INPS non appena sarà comunicata l’apertura del servizio.
Attenzione a
- Trasformazione del contratto: per le madri con almeno 3 figli, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato fa cessare il bonus dal mese della trasformazione.
- Calcolo del reddito: il limite di 40.000 euro considera anche redditi esenti, redditi soggetti a imposta sostitutiva e trattamenti sostitutivi della retribuzione.
- Dichiarazioni sostitutive: le informazioni rese nella domanda possono essere controllate anche dopo l’erogazione. In caso di dichiarazioni mendaci sono previste decadenza dal beneficio, recupero delle somme e responsabilità amministrativa e penale.
Indicazioni operative
La domanda deve contenere:
- la dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare e all’età dei figli;
- i dati anagrafici di ciascun figlio, inclusi data di nascita o data di ingresso nel nucleo familiare per i figli adottati o in affidamento preadottivo;
- l’indicazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma;
- la dichiarazione del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro;
- per le madri con 3 o più figli dipendenti, la dichiarazione dell’assenza di un rapporto a tempo indeterminato nei mesi richiesti;
- l’IBAN o la scelta del bonifico domiciliato.
L’INPS effettuerà controlli automatizzati sulla genitorialità, sul numero dei figli e sulla presenza dei rapporti di lavoro o delle attività autonome utili ai fini del beneficio. L’esito potrà essere di accoglimento totale, accoglimento parziale per alcune mensilità o rigetto. Contro il rigetto o l’accoglimento parziale è ammessa una richiesta di riesame esclusivamente telematica entro il termine indicato nel provvedimento.
Conclusioni
La circolare n. 106/2026 rende operativo il bonus mamme per il 2026 con un incremento significativo dell’importo: 60 euro mensili, fino a 720 euro complessivi. La misura conserva, però, il limite reddituale di 40.000 euro, il riconoscimento a domanda e la non imponibilità fiscale e contributiva.
L’aspetto più delicato resta il coordinamento con l’esonero contributivo per le madri con almeno 3 figli. Per questa platea, il bonus non si cumula con il rapporto a tempo indeterminato: la trasformazione del contratto, anche nell’ambito dell’apprendistato, sposta il beneficio dall’integrazione economica all’esonero contributivo previsto dalla legge.
