Con i messaggi n. 3145 del 5 ottobre 2026 e n. 3422 del 23 ottobre 2026 l’INPS ridefinisce il perimetro dei limiti dimensionali applicabili alle imprese artigiane che operano nell’installazione di impianti.
L’art. 4, Legge n. 443/1985, fissa il numero massimo di dipendenti oltre il quale l’impresa perde la qualifica artigiana ed è inquadrata nel settore Industria. Per le imprese di costruzioni edili la lett. e) del comma 1 pone la soglia a 10 dipendenti, elevabile a 14 se i lavoratori aggiuntivi sono apprendisti. Per le imprese che non lavorano in serie la lett. a) consente, invece, fino a 18 dipendenti, di cui non più di 9 apprendisti, con possibilità di arrivare a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti.
Sin dalla circolare n. 264/1997 l’Istituto riconduce al settore edile anche le attività di completamento e rifinitura delle costruzioni. Su questa base il messaggio n. 3145/2026 conferma l’attribuzione del codice di autorizzazione “5G”, espressivo del limite edile, alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08.
Le imprese che, invece, sono inquadrate con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 e che non svolgono l’installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici restano soggette al più ampio limite della lett. a). L’INPS fonda la scelta sulla risposta a interpello n. 4/2025, con cui il Ministero del Lavoro ha legato l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile allo svolgimento in concreto di un’attività prevalentemente edile, lasciando fermo per le altre imprese il solo obbligo del DURC di congruità per i lavori eventualmente eseguiti in cantiere. Venuto meno l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, cade anche il limite proprio dell’edilizia.
Il messaggio n. 3422/2026 integra l’intervento precedente, definendo gli aspetti rimasti in sospeso. Non opera in via prevalente nelle costruzioni l’impresa artigiana che ricava almeno il 51% del fatturato da interventi di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti in immobili civili o industriali già esistenti. La demolizione integrale seguita da ricostruzione non integra la nozione di immobile già esistente e i lavori eseguiti in tale contesto vanno imputati all’attività edile.
Il parametro del fatturato è oggettivo, ma esige una tracciabilità puntuale delle commesse. Fatture e documentazione di cantiere devono, quindi, consentire di distinguere senza ambiguità gli interventi sul costruito da quelli su nuove edificazioni. Il messaggio, peraltro, richiama la ristrutturazione nel definire l’ambito di esercizio dell’attività, salvo poi menzionare l’adeguamento nel computo della soglia. Una lettura coordinata porta a ricondurre la ristrutturazione impiantistica nel perimetro favorevole soltanto quando non sfoci in una sostanziale nuova costruzione.
Per quanto concerne gli adempimenti operativi, dal 23 ottobre 2026 le imprese già titolari di matricola con CA “5G” possono trasmettere una dichiarazione di responsabilità tramite lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, disponibile nella sezione “Contatti” del Cassetto previdenziale. La decorrenza può essere fissata al 1° luglio 2026 o a una data successiva. Alla matricola viene attribuito il CA “4X”, che dal 1° luglio 2026 identifica l’impresa di installazione non operante in via prevalente nelle costruzioni edili, e quindi il CA “5C”, che rinvia al limite della lettera a).
Per le nuove iscrizioni il questionario della procedura automatizzata è stato integrato con la medesima dichiarazione. Quando l’inquadramento automatico viene rifiutato o l’iscrizione è curata dalla Struttura territoriale, i codici “4X” e “5C” sono assegnati solo in presenza del modello allegato al messaggio n. 3145/2026. In mancanza, la sede attribuisce il “5G” e resta a carico del datore di lavoro l’invio successivo dello Smart Task. Lo strumento resta utilizzabile per segnalare le eventuali variazioni dell’attività.
Il messaggio n. 3145/2026 richiama, infine, le regole sulle imprese con attività plurime; in questi casi, l’inquadramento artigiano spetta alla sola matricola riferita all’attività svolta personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci, mentre le altre vanno classificate nell’Industria o nel Terziario. Le sedi riclassificheranno le posizioni erroneamente attribuite all’Artigianato, con effetto dalla data del provvedimento. Ai fini del limite dimensionale si contano soltanto i dipendenti esposti sulla matricola artigiana.
La dichiarazione resa dal datore di lavoro è il presupposto dell’inquadramento più favorevole ed è esposta alle verifiche ispettive. Un errore sulla prevalenza può comportare la perdita della qualifica artigiana per superamento del limite edile, con il recupero delle differenze contributive. Prima dell’invio è opportuna una ricognizione del fatturato, da ripetere periodicamente per intercettare variazioni nella composizione delle commesse.
