Con l’ordinanza n. 21828/2026 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino aveva limitato il recupero degli sgravi al mese in cui l’irregolarità contributiva era insorta, lasciando fermi i benefici goduti nei 29 mesi precedenti. L’elemento nuovo sta nel modo in cui la Corte legge i fatti: lo stato di irregolarità, sia pure per importi esigui, preesisteva alla fruizione, e l’accertamento compiuto nel 2018 ne ha fatto emergere gli effetti sui periodi pregressi. Si espone la vicenda, si ricostruisce il ragionamento dell’ordinanza e lo si confronta con la coeva Cass. n. 21371/2026 e con la prassi, per individuare i punti non chiariti e ricavarne indicazioni per aziende e consulenti.
Il caso
L’INPS aveva notificato a una società, il 13 marzo 2019, un avviso di addebito di 13.583,38 euro, a recupero delle somme portate dalle note di rettifica ai DM10 del periodo giugno 2015-novembre 2017. Il beneficio in discussione era l’esonero contributivo triennale di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014.
La sequenza dei fatti, quale risulta dall’accertamento dei giudici di merito, è la seguente. Il 23 febbraio 2018 la società chiede il rilascio del DURC. Il 26 febbraio l’INAIL trasmette via PEC un invito a regolarizzare, assegnando 15 giorni per il versamento delle somme indicate nel prospetto allegato, pari a complessivi 166,90 euro e riferite a una pluralità di piccole irregolarità nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2006 e il 16 novembre 2017. La società versa 145,47 euro il 2 agosto 2018, oltre il termine.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 197/2021, ha scomposto quell’importo. Le voci a debito maturate anteriormente al 16 novembre 2017 ammontano a 20,10 euro: sino a quella data si riscontra uno «scostamento non grave», tale da integrare il requisito di regolarità contributiva. È soltanto con l’addebito di 140,84 euro del 16 novembre 2017, a titolo di «premio IV rata», che l’omissione supera i 150 euro e la società si trova in situazione di irregolarità, non sanata nei 15 giorni dalla notifica dell’invito.
Su questa base il Tribunale non ha annullato l’avviso: lo ha ridotto a 494,27 euro, pari alla nota di rettifica del novembre 2017 – ultimo mese del periodo considerato – oltre alle somme aggiuntive. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 79/2022, ha respinto l’appello dell’Istituto. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, per violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006, del D.M. 30 gennaio 2015 e dell’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, e la Corte lo ha accolto, cassando con rinvio.
La decisione riformata
È opportuno soffermarsi sulla motivazione cassata. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la nota di rettifica per i periodi antecedenti il novembre 2017, «al quale è da far risalire l’insorgere della situazione di irregolarità», e la Corte d’Appello ha ribadito un orientamento già espresso nelle proprie sentenze n. 263/2021 e n. 583/2021: «l’accertata assenza del DURC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva».
A sostegno, la sentenza richiama 3 fonti:
- la circolare INL n. 3/2017, nel passaggio in cui distingue tra assenza del DURC, che incide sull’intera compagine aziendale «per tutto il periodo di scopertura», e violazioni di legge o di contratto prive di riflessi contributivi, che rilevano «limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione»;
- l’art. 6, commi 9 e 10, D.L. n. 338/1989, conv. in Legge n. 389/1989, per cui le riduzioni contributive non spettano per i lavoratori non denunciati, o denunciati con orari, giornate o retribuzioni inferiori, «per una durata pari ai periodi di inosservanza […] aumentati del 50 per cento»;
- il messaggio INPS n. 2648/2018, istitutivo della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione, che attiva la verifica di regolarità dal mese in cui il beneficio è goduto, con l’intento di «ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruite, spesso operato per periodi temporali molto ampi».
Il quadro normativo nella successione dei Decreti
La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, che nel testo vigente all’epoca dei fatti subordinava i benefici normativi e contributivi «al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e Contratti collettivi». Il successivo comma 1176 demanda a un D.M. le modalità di rilascio e i contenuti del Documento, «nonché le tipologie di pregresse irregolarità […] da non considerare ostative al rilascio del Documento medesimo». Su questo rinvio si sono succeduti 2 Decreti.
Il D.M. 24 ottobre 2007 fissava, all’art. 5, i requisiti della regolarità (correntezza degli adempimenti, corrispondenza tra versamenti effettuati e dovuti, inesistenza di inadempienze in atto). All’art. 7, comma 1, stabiliva che «ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’articolo 1 il DURC ha validità mensile», e al comma 3 l’invito a regolarizzare entro 15 giorni.
L’art. 8, comma 3, ammetteva uno scostamento non grave – pari o inferiore al 5% o comunque inferiore a 100 euro – ma «ai soli fini della partecipazione a gare di appalto»: per i benefici nessuna tolleranza era prevista.
Il D.M. 30 gennaio 2015 ha mutato questo impianto e, nella vicenda decisa, i 2 regimi si incontrano, perché le voci a debito più remote risalgono al 2006 e la fruizione contestata comincia nel giugno 2015. L’art. 3, comma 1, riferisce la verifica ai pagamenti «scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata», senza termine iniziale; il comma 3, riconosce la regolarità in presenza di uno scostamento non grave, ossia «pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge» per ciascuna Gestione: è la soglia su cui il Tribunale aveva costruito il calcolo. L’art. 4, disciplina l’assenza di regolarità: invito via PEC con indicazione analitica delle cause e termine non superiore a 15 giorni dalla notifica.
L’art. 7, comma 2, fissa la validità del Documento in 120 giorni dalla verifica.
L’art. 10, comma 1, lett. a), abroga il Decreto del 2007, con efficacia dal luglio 2015 (comma 5).
La risposta della Corte
L’ordinanza accoglie il motivo dell’Istituto richiamando il «costante orientamento» della Corte, così riassumibile:
- il DURC è indispensabile per accedere a qualsivoglia beneficio contributivo (Cass. n. 9057/2026, n. 2678/2026 e n. 16198/2026);
- al rilascio non è attribuito valore costitutivo, trattandosi di atto di certazione: in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni certificate resta demandata all’accertamento giudiziale (Cass. n. 2678/2026, che richiama Cass. n. 30273/2024);
- il mero possesso del DURC non dimostra ex se la regolarità, qualificando l’art. 1, comma 1175, il Documento come condizione necessaria ma non sufficiente (Cass. n. 30459/2025, che richiama Cass. n. 30788/2024);
- l’incompletezza o la tardività della denuncia mensile integra un’irregolarità ostativa, anche in presenza dell’integrale pagamento dei contributi (Cass. n. 16338/2026);
- il procedimento di regolarizzazione dell’art. 7, D.M. 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, poi, ha natura eccezionale, ed è solo attraverso di esso che le irregolarità perdono capacità ostativa (Cass. n. 27107/2018 e n. 27108/2018), senza che sia consentita una regolarizzazione ex post e in qualsiasi tempo (Cass. n. 33315/2025).
Ne discende, per l’ordinanza, che la società «ha omesso di attivarsi tempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione» e che la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’INPS non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, non potendo ricadere sull’ente gli effetti dell’inosservanza di obblighi che appartengono al datore di lavoro (Cass. n. 31608/2024); l’eventuale responsabilità risarcitoria dell’Istituto è profilo estraneo alla controversia.
Va rilevato che cosa la motivazione non contiene: nessuna regola sull’estensione temporale del recupero, né l’affermazione che un’irregolarità sopravvenuta travolga i periodi anteriori di regolarità.
Il tempo entra soltanto nel passaggio conclusivo: «la Corte del merito – che ha accertato la mancanza di regolarità contributiva seppur per importi esigui della società beneficiaria degli sgravi alla data del settembre 2010 – non si è attenuta ai principi sopra enunciati».
La data del settembre 2010 non compare nella sentenza d’appello, che colloca l’insorgere dell’irregolarità al novembre 2017. Nella lettura dell’ordinanza lo stato di irregolarità, sia pure «per importi esigui», risulta accertato dallo stesso giudice di merito e preesiste all’inizio della fruizione dell’esonero: il recupero da giugno 2015 a novembre 2017 investe, dunque, un periodo in cui quello stato era già in corso, e non periodi regolari.
La cassazione discende da qui: a fronte di un’irregolarità accertata, i giudici di merito hanno mantenuto gli sgravi per i mesi anteriori al novembre 2017, e non si sono attenuti ai principi secondo cui la «necessaria e costante regolarità contributiva» è presupposto del beneficio, la sanatoria è ammessa solo entro il procedimento di regolarizzazione e la mancata segnalazione dell’ente non rende inesigibili le differenze.
Da dove viene la formula dell’accertamento ex post
Il principio che sorregge il recupero di sgravi già fruiti è che l’esito negativo della verifica opera per il valore di accertamento del Documento e non per una sua retroattività.
È opportuno risalire alle pronunce in cui è stato formulato, perché in ciascuna il periodo recuperato coincide con il periodo dell’irregolarità.
In Cass. n. 12591/2024 la società sosteneva che l’art. 1, comma 1175, «impedirebbe la concessione di benefici per il futuro ma non legittimerebbe il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venga accertata». La Corte ha risposto che i giudici territoriali, «una volta accertato l’esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l’anno 2017, hanno reputato legittima l’ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell’anno», conclusione che discende «non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi». L’irregolarità sussisteva «nel 2017 (ossia nel periodo cui si riferiscono le agevolazioni contributive oggetto di recupero)».
Cass. n. 30273/2024 ripete la formula per un omesso versamento del 2017 e agevolazioni godute tra il gennaio 2017 e il febbraio 2018; Cass. n. 17369/2026 la riprende per omissioni contributive accertate in sede ispettiva tra il luglio 2011 e l’aprile 2016, a fronte di «DURC in precedenza emessi», per la «revoca degli sgravi fruiti in epoca antecedente all’accertamento di tale irregolarità».
In Cass. n. 9015/2026 gli sgravi addebitati partono dal giugno 2015 e i debiti contenuti nell’invito a regolarizzare «risalivano fino al 2016»: la Corte d’Appello aveva fondato il recupero «anche relativamente a periodi in cui i versamenti da parte dell’azienda erano regolari», in «una situazione di irregolarità spalmata nel tempo», e la Cassazione ha confermato riferendo la richiesta agli sgravi «fruiti per quel periodo», quello dell’irregolarità accertata.
In queste pronunce l’anteriorità è riferita al momento dell’accertamento: gli sgravi recuperati sono stati fruiti prima che l’irregolarità fosse accertata. Il rapporto tra il periodo del recupero e il periodo dell’irregolarità, dove i 2 non coincidono, non è esaminato.
La gemella del 12 giugno: Cass. n. 21371/2026
Nella stessa Camera di Consiglio del 12 giugno 2026 la Sezione ha deciso, con l’ordinanza n. 21371/2026, depositata il 23 giugno, un ricorso dell’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva adottato la stessa formula di Torino, aggiungendo che «non esiste una norma di legge che preveda tale retroattività».
Il Collegio premette che la questione «non attiene alla possibilità di disporre una revoca retroattiva delle agevolazioni», ma riguarda la revoca, «a seguito dell’accertato inadempimento in relazione ad una sola parte del periodo di validità del DURC», delle agevolazioni relative ai periodi anteriori alla verifica (par. 1.2), ed enuncia la regola (par. 1.3): «una volta verificata l’assenza di regolarità contributiva, è legittima la revoca degli sgravi fruiti anche in epoca antecedente l’accertamento di tale irregolarità, purché essi si riferiscano al periodo di validità del DURC in rilievo, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione delle agevolazioni».
Segue un passaggio che l’ordinanza n. 21828/2026 non contiene: la regolarità contributiva «è requisito generale dell’impresa, condizione “binaria” (regolare/irregolare) non frazionabile quanto al periodo di validità del DURC», sicché «l’accertamento dell’irregolarità in relazione anche ad una sola frazione temporale del periodo contributivo di riferimento fa venir meno gli sgravi e le agevolazioni per tutto il periodo». Conclusivamente (par. 1.4), l’INPS «ben può recuperare i benefici anche relativi a periodi pregressi all’accertamento della irregolarità contributiva, purché inerenti il periodo di validità del DURC», anche se la regolarità era stata erroneamente attestata (Cass. n. 30273/2024). La sentenza è cassata perché aveva escluso il recupero «senza alcuna verifica in ordine alla pertinenza o meno delle stesse al periodo di validità del DURC» (par. 1.5); gli adempimenti successivi ai 15 giorni non hanno effetto sanante (Cass. n. 27107/2018).
Le 2 ordinanze si integrano: la n. 21828/2026 applica i principi a una vicenda in cui, nella sua lettura, lo stato di irregolarità preesisteva alla fruizione; la n. 21371/2026 enuncia il limite del recupero, la pertinenza al «periodo di validità del DURC», espressione che non definisce.
La prassi sulla durata della perdita dei benefici
La risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 33/2013, resa al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sull’arco temporale delle cause ostative dell’allegato A, al D.M. 24 ottobre 2007, ha chiarito che «una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici normativi e contributivi», e che per le agevolazioni assolte con scadenze mensili «la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione». Già la circolare INPS n. 51/2008, attuativa del Decreto del 2007, aveva collegato la validità mensile del Documento alla cadenza mensile dei benefici.
La circolare INL n. 3/2017, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro, afferma che l’assenza del DURC «determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale per il relativo periodo».
La nota INL n. 255/2017, condivisa con INPS e INAIL, precisa il meccanismo: l’assenza del Documento, «all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica», e il permanere dell’irregolarità impedisce la fruizione «fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line». La stessa nota annovera tra le cause di irregolarità l’omessa presentazione della denuncia UniEmens.
Il messaggio INPS n. 2648/2018 muove dalla stessa premessa: le aziende «devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal DURC nel momento della loro fruizione».
Da ultimo, la circolare INPS n. 150/2025, sulle modifiche apportate dal D.L. n. 19/2024 al comma 1175, ricorda che l’esito negativo della verifica «determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura DURC OnLine, il sistema restituisce un esito di irregolarità», con effetto sull’intera compagine aziendale.
Convergenze e integrazioni
Sul principio il confronto non registra una divergenza. Prassi e Corte legano la perdita dei benefici al periodo in cui lo stato di irregolarità esiste: per gli atti amministrativi, dal mese in cui la regolarità manca fino all’attestazione di regolarità; per la Corte, per tutto il periodo cui l’irregolarità accertata si riferisce, quale che sia il momento dell’accertamento. La sentenza di Torino aveva fatto proprio il “periodo di scopertura” della circolare INL.
Su 4 punti la giurisprudenza integra la prassi:
- la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente non rende inesigibili le differenze contributive (Cass. n. 31608/2024, come richiamata), mentre la nota INL n. 255/2017 ancora la «perdita definitiva» all’esito dell’invito a regolarizzare;
- la sanatoria è possibile soltanto entro il procedimento dell’art. 4, D.M. 30 gennaio 2015, e nei 15 giorni dall’invito; il versamento successivo non fa cessare lo stato di irregolarità per i periodi già maturati (Cass. n. 27107/2018, n. 21371/2026, par. 1.5 e n. 33315/2025, come richiamata dall’ordinanza);
- lo stato di irregolarità comprende la denuncia mensile incompleta o tardiva, anche a fronte dell’integrale pagamento (Cass. n. 16338/2026, come richiamata), in linea con la nota INL n. 255/2017 sull’omessa denuncia UniEmens;
- il DURC positivo non mette al riparo i benefici fruiti nel periodo cui l’attestazione si riferisce: il recupero è ammesso «anche nelle ipotesi in cui sia stato erroneamente attestata la regolarità contributiva» (Cass. n. 21371/2026, par. 1.4), e il messaggio INPS n. 2648/2018 prevede l’annullamento del Documento adottato «sulla base di un’istruttoria incompleta o fondata su elementi non corrispondenti alla realtà».
I punti non chiari
Restano passaggi che né le ordinanze né la prassi risolvono, e che decidono l’ampiezza del recupero.
Il primo è l’inizio dello stato. La soglia dei 150 euro è stata introdotta dall’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015; il Decreto del 2007, ammetteva una tolleranza ai soli fini delle gare di appalto (art. 8, comma 3), non per i benefici.
Nella vicenda decisa le voci a debito anteriori al novembre 2017 risalgono al 2006 e ammontano a 20,10 euro: il Tribunale le ha ritenute non ostative applicando la soglia del 2015; l’ordinanza le descrive come «mancanza di regolarità contributiva seppur per importi esigui» accertata dal giudice di merito.
Se un debito sorto sotto il Decreto del 2007, e allora ostativo, resti tale anche dopo l’introduzione della soglia, e se la verifica dell’art. 3, comma 1, che non indica un termine iniziale, debba estendersi a quei residui, sono questioni che l’ordinanza non affronta espressamente.
Il secondo è il significato di «periodo di validità del DURC» in Cass. n. 21371/2026. Il D.M. 30 gennaio 2015 attribuisce al Documento una validità di 120 giorni dalla verifica (art. 7, comma 2); il Decreto del 2007 gli attribuiva, per i benefici, validità mensile (art. 7, comma 1).
L’ordinanza si riferisce al DURC «in rilievo» come a quello negativo, e nei fatti riportati non compare un Documento positivo precedente: quale periodo delimiti il recupero è la verifica rimessa al giudice del rinvio.
Da ultimo, con l’ordinanza interlocutoria n. 6286/2026, la stessa Sezione ha rimesso alla pubblica udienza, per una vicenda relativa al periodo agosto 2015-giugno 2016, «la latitudine soggettiva, oggettiva e cronologica degli effetti applicativi delle violazioni normative rilevanti ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva», con rilievo nomofilattico dell’incidenza del procedimento di regolarizzazione «sulla modalità e tempi di recupero contributivo in assenza di regolarità, nonché i risvolti applicativi nella successione dei due Decreti ministeriali». Sono i 2 profili che restano aperti anche dopo le ordinanze di giugno.
Indicazioni per aziende e consulenti
La prima riguarda il saldo per Gestione. La verifica dell’art. 3, D.M. 30 gennaio 2015, si conduce per ciascun Istituto e per ciascuna Gestione, per accumulo e per data: nel caso deciso la soglia è stata superata con un addebito INAIL di 140,84 euro.
Un’ottica prudenziale conduce a presidiare il saldo progressivo di ciascuna Gestione, INAIL compresa, e a definire i residui anteriori al luglio 2015, che la Corte ha trattato come mancanza di regolarità a prescindere dall’entità (salva l’eventuale prescrizione).
La seconda riguarda il momento della verifica. La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione, operativa dal 9 luglio 2018 (messaggio INPS n. 2648/2018), attiva la verifica dal mese in cui il beneficio è fruito e per tutto il periodo di permanenza del titolo; l’interrogazione di DURC OnLine, che il consulente del lavoro può effettuare per conto dell’interessato (art. 6, comma 2, D.M. 30 gennaio 2015), anticipa la conoscenza dell’esito.
La terza riguarda il termine. I 15 giorni dalla notifica dell’invito via PEC (art. 4, comma 2, D.M. 30 gennaio 2015) sono l’unico spazio entro il quale l’irregolarità perde capacità ostativa per i periodi già maturati; nella vicenda in commento il versamento del 2 agosto 2018, parziale e tardivo, non ha avuto effetto sui mesi anteriori.
La regolarizzazione va effettuata presso ciascun ente creditore, «avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente», per le cause indicate nell’invito. Regolarizzata la posizione oltre il termine, la fruizione riprende con «l’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line» (nota INL n. 255/2017), ossia con una nuova interrogazione a esito positivo, una volta cessato l’effetto dell’invito (art. 4, comma 2).
La quarta riguarda le note di rettifica, consultabili nel Portale contributivo con l’indicazione della causa, tra cui le «Differenze contributive per irregolarità (DURC)» (messaggio INPS n. 666/2024). L’onere di provare il diritto agli sgravi grava sul datore di lavoro, come l’ordinanza riporta dalla tesi dell’Istituto: conviene conservare gli esiti delle interrogazioni e le ricevute dei versamenti per l’intero periodo agevolato.
La quinta riguarda le violazioni accertate dagli organi di vigilanza. Per queste opera, dal 2024, l’art. 1, comma 1175-bis, Legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024, conv. in Legge 56/2024, per cui «resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi […] entro i termini indicati dagli organi di vigilanza»; la circolare INPS n. 150/2025, indica il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Per gli obblighi contributivi la norma rinvia alla regolarizzazione «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»; la circolare illustra la mitigazione con riferimento al verbale di accertamento, e il D.M. 30 gennaio 2015, con i suoi 15 giorni dall’invito, non è stato modificato.
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“
