Fondo pensione estero ereditato: possibile l’accesso al regime agevolato del 7%

Fondo pensione estero ereditato: possibile l’accesso al regime agevolato del 7%

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 184/E del 15 ottobre 2026, ha chiarito che le somme periodiche percepite dall’erede di un piano pensionistico individuale statunitense, denominato Individual Retirement Account (IRA), possono essere qualificate come redditi da pensione di fonte estera e, pertanto, consentire l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dall’art. 24-ter, TUIR.

Il chiarimento riguarda una cittadina italiana residente all’estero, che, a seguito del decesso del padre, è subentrata nella titolarità di un piano IRA costituito presso un intermediario finanziario statunitense e alimentato dal genitore attraverso contributi volontari versati durante l’attività lavorativa svolta negli USA. Dopo il trasferimento della posizione previdenziale per successione, la contribuente ha iniziato a percepire distribuzioni annuali derivanti dal piano, destinate a proseguire anche negli anni successivi.

Intendendo trasferire la propria residenza fiscale in Italia dal 2027, l’interessata ha chiesto se tali somme possano essere ricondotte alle pensioni di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, così da beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero.

L’Agenzia ricorda che l’art. 24-ter, TUIR, consente alle persone fisiche titolari di redditi pensionistici erogati da soggetti esteri di optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, calcolata forfettariamente nella misura del 7%, sui redditi esteri di qualsiasi categoria. L’agevolazione è subordinata al trasferimento della residenza fiscale in determinati Comuni delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure nei Comuni individuati dalla normativa relativa agli eventi sismici del 2009 e del 2016, purché con popolazione non superiore a 30.000 abitanti. È, inoltre, necessario non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti e provenire da uno Stato con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di trasferimento della residenza, produce effetti dal medesimo periodo d’imposta e può essere applicata per un massimo di 10 annualità complessive, comprendendo quella del trasferimento e i 9 periodi successivi.

Quanto alla qualificazione delle somme percepite, l’Amministrazione richiama la circolare n. 21/E/2020 e la risposta a interpello n. 21/E/2024, che hanno adottato un’interpretazione ampia della nozione di pensione prevista dall’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. Vi rientrano, infatti, non soltanto i trattamenti pensionistici derivanti da rapporti di lavoro dipendente, ma anche gli emolumenti riconosciuti dopo la cessazione di attività lavorative di diversa natura, comprese le prestazioni erogate in un’unica soluzione a seguito della capitalizzazione di posizioni previdenziali alimentate mediante contributi. Assume particolare rilievo anche la risposta a interpello n. 290/E/2025, relativa alla liquidazione di un fondo pensione statunitense ereditato, costituito attraverso versamenti volontari effettuati dal soggetto deceduto. In quell’occasione, l’Agenzia aveva precisato che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, TUIR, i redditi percepiti dagli eredi mantengono il trattamento fiscale che sarebbe stato applicato al titolare originario, secondo le disposizioni previste per i redditi acquisiti per successione.
La natura volontaria dei contributi versati dal defunto non impedisce, quindi, di qualificare le prestazioni come redditi pensionistici.
Inoltre, ai trattamenti derivanti da fondi pensione esteri non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al D.Lgs. n. 252/2005, le cui prestazioni rientrano invece tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR.

Applicando tali principi al caso esaminato, l’Agenzia ritiene che le distribuzioni annuali provenienti dall’IRA statunitense, anche se percepite dall’erede anziché dal soggetto che ha costituito e finanziato il piano, conservino natura pensionistica e siano riconducibili alle «pensioni di ogni genere» previste dall’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. Di conseguenza, la contribuente potrà accedere al regime sostitutivo del 7% a partire dal periodo d’imposta 2027, anno previsto per il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

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