L’INPS, con messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, ha annunciato il rilascio della nuova procedura di “Domanda Rimborso Unico”, destinata, in questa prima fase, alla Gestione separata e rivolta a committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti. La nuova funzionalità accentra, in un unico punto di accesso, la gestione delle domande di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerga a seguito di un accertamento; l’INPS precisa che il modello sarà poi esteso progressivamente a tutte le Gestioni previdenziali dell’Istituto.
Per il momento, il nuovo canale riguarda i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. Possono presentare domanda:
- i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR;
- i committenti, per la quota a loro carico pari ai 2/3 del contributo versato, quando sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i committenti, per ragioni diverse dal superamento del massimale, come versamenti duplicati, somme versate indebitamente per l’applicazione di un’aliquota inferiore rispetto a quella denunciata e poi variata, errori di versamento o situazioni analoghe;
- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo, in caso di superamento del massimale annuo.
Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente oppure dagli intermediari abilitati o individuati come intermediari di fiducia. L’accesso avviene dal “Cassetto previdenziale del contribuente”, tramite identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, selezionando il percorso “Altri Servizi” e poi “Domanda Rimborso Unico”. La procedura consente di compilare e inviare una nuova istanza, consultare le domande già trasmesse, riprendere quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione. La pagina iniziale presenta anche le caratteristiche del servizio, l’elenco delle istanze più recenti, gli aggiornamenti amministrativi e procedurali in materia di rimborsi ed eccedenze, i “Contatti INPS” per segnalare anomalie o malfunzionamenti e, ove prevista, la funzione di valutazione degli strumenti digitali.
L’elemento di maggiore novità è il superamento dei precedenti canali separati; pertanto, i canali di trasmissione distinti per committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati non sono più disponibili.
Nella fase di avvio, la procedura è costruita su 3 tipologie di utenti:
- professionisti;
- soggetti committenti;
- lavoratori parasubordinati;
cui sono collegate 3 macro-causali:
- “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”;
- “Gestione Separata – Parasubordinati”;
- “Altro”.
Una volta effettuato l’accesso dal Cassetto previdenziale, il sistema riconosce la tipologia di utente e configura la domanda in modo coerente. Se, ad esempio, un soggetto accede come lavoratore parasubordinato, ma non risultano contributi in Gestione separata, la procedura segnala un’anomalia; allo stesso modo, l’accesso come committente per superamento del massimale, in assenza di somme disponibili, genera una segnalazione di incongruenza.
La causale “Altro” è destinata alle richieste non collegate al superamento del massimale annuo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le istanze dei committenti dirette a recuperare somme versate applicando un’aliquota non corretta e quelle dei liberi professionisti che intendono ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Le tipologie di rimborso previste dalla procedura sono 4:
- versamento errato;
- credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- superamento del massimale annuo;
- contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.
Particolare rilievo assumono le domande connesse al superamento del massimale, già oggetto del messaggio INPS n. 1561/2025. L’Istituto ricorda che viene inviata una comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell’anno di riferimento, hanno superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile; nell’anno successivo, concluse le verifiche di merito, compresa quella sull’aliquota applicata, una comunicazione analoga viene trasmessa a ciascun committente per la quota di competenza. L’avviso informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e rimborsabile. Il committente può quindi chiedere, per ciascun lavoratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente, mentre il parasubordinato può presentare domanda per il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale.
