Contributi versati in eccesso: domanda unica di rimorso per la Gestione separata INPS

L’INPS, con messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, ha annunciato il rilascio della nuova procedura di “Domanda Rimborso Unico”, destinata, in questa prima fase, alla Gestione separata e rivolta a committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti. La nuova funzionalità accentra, in un unico punto di accesso, la gestione delle domande di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerga a seguito di un accertamento; l’INPS precisa che il modello sarà poi esteso progressivamente a tutte le Gestioni previdenziali dell’Istituto.

Per il momento, il nuovo canale riguarda i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. Possono presentare domanda:

  • i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR;
  • i committenti, per la quota a loro carico pari ai 2/3 del contributo versato, quando sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • i committenti, per ragioni diverse dal superamento del massimale, come versamenti duplicati, somme versate indebitamente per l’applicazione di un’aliquota inferiore rispetto a quella denunciata e poi variata, errori di versamento o situazioni analoghe;
  • i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo, in caso di superamento del massimale annuo.

Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente oppure dagli intermediari abilitati o individuati come intermediari di fiducia. L’accesso avviene dal “Cassetto previdenziale del contribuente”, tramite identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, selezionando il percorso “Altri Servizi” e poi “Domanda Rimborso Unico”. La procedura consente di compilare e inviare una nuova istanza, consultare le domande già trasmesse, riprendere quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione. La pagina iniziale presenta anche le caratteristiche del servizio, l’elenco delle istanze più recenti, gli aggiornamenti amministrativi e procedurali in materia di rimborsi ed eccedenze, i “Contatti INPS” per segnalare anomalie o malfunzionamenti e, ove prevista, la funzione di valutazione degli strumenti digitali.

L’elemento di maggiore novità è il superamento dei precedenti canali separati; pertanto, i canali di trasmissione distinti per committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati non sono più disponibili.

Nella fase di avvio, la procedura è costruita su 3 tipologie di utenti:

  1. professionisti;
  2. soggetti committenti;
  3. lavoratori parasubordinati;

cui sono collegate 3 macro-causali:

  • “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”;
  • “Gestione Separata – Parasubordinati”;
  • “Altro”.

Una volta effettuato l’accesso dal Cassetto previdenziale, il sistema riconosce la tipologia di utente e configura la domanda in modo coerente. Se, ad esempio, un soggetto accede come lavoratore parasubordinato, ma non risultano contributi in Gestione separata, la procedura segnala un’anomalia; allo stesso modo, l’accesso come committente per superamento del massimale, in assenza di somme disponibili, genera una segnalazione di incongruenza.

La causale “Altro” è destinata alle richieste non collegate al superamento del massimale annuo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le istanze dei committenti dirette a recuperare somme versate applicando un’aliquota non corretta e quelle dei liberi professionisti che intendono ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Le tipologie di rimborso previste dalla procedura sono 4:

  1. versamento errato;
  2. credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  3. superamento del massimale annuo;
  4. contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.

Particolare rilievo assumono le domande connesse al superamento del massimale, già oggetto del messaggio INPS n. 1561/2025. L’Istituto ricorda che viene inviata una comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell’anno di riferimento, hanno superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile; nell’anno successivo, concluse le verifiche di merito, compresa quella sull’aliquota applicata, una comunicazione analoga viene trasmessa a ciascun committente per la quota di competenza. L’avviso informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e rimborsabile. Il committente può quindi chiedere, per ciascun lavoratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente, mentre il parasubordinato può presentare domanda per il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale.

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