L’INPS, con messaggio n. 3281 del 15 ottobre 2026, ha ricordato che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2025, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per tale anno, sono tenuti a dichiarare, entro il 2 novembre 2026 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 ai fini IRPEF) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2025.
L’Istituto precisa che sono esclusi dalla comunicazione i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
in quanto tali redditi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
Inoltre, il messaggio richiama alcune situazioni particolari in cui non si applicano le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro:
- nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del FPLD, pari 7.844,20 euro per il 2025;
- in caso di redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private
- le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
- le remunerazioni percepite dai sacerdoti.
Il documento di prassi offre, inoltre, istruzioni per Gestione dipendenti pubblici, iscritti INPGI, pensionati che svolgono lavoro sportivo, magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività.
Viene precisato che:
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
- il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può presentare la dichiarazione reddituale accedendo al servizio on line dell’Istituto tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS).
Una volta autenticatosi accede al servizio online “RED Precompilato” disponibile sul sito istituzionale, digitando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
Nella successiva schermata occorre selezionare la campagna di riferimento “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”.
L’Istituto ricorda che i soggetti titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima, somma che sarà prelevata dall’Ente competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
In relazione alla dichiarazione a preventivo per l’anno 2026, viene precisato che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire a tale titolo nel corso del 2026.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026, resa a consuntivo nell’anno 2027.
