L’INAIL, con istruzione operativa n. 8827 del 9 ottobre 2026, ha offerto indicazioni sull’art. 21, Legge n. 70/2026, dedicata alla Valorizzazione della risorsa mare, che ha apportato alcune
modifiche al Codice della Navigazione, in particolare all’art. 119, prevedendo, al comma 1, lett. a), un ampliamento delle categorie dei soggetti iscrivibili nelle matricole della gente di mare.
Dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica normativa, possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri UE, di Stati membri SEE, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati, che abbiano compiuto 16 anni e siano in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria professionale.
L’istruzione operativa, in tema di sgravi contributivi per il personale imbarcato, ricorda che l’art. 6, comma 1, D.L. n. 457/1997, riconosce, per il personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 119, Codice della Navigazione, e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge. Tale beneficio è stato esteso dall’art. 6-bis alle imprese armatoriali che esercitano attività di pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi, e alle imprese che esercitano la pesca mediterranea, con esonero limitato al 70%. Inoltre, l’art. 6, comma 2, prevede uno sgravio contributivo anche per le imprese della pesca costiera, sempre con riferimento al personale individuato secondo i requisiti richiamati dalla norma.
Alla luce di ciò, per effetto dell’intervenuta modifica normativa, dal 10 maggio 2026, laddove ne ricorrano le condizioni, le imprese armatrici possono beneficiare degli sgravi menzionati non più limitatamente al personale in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, ma per tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza ex art. 119, Codice della Navigazione, pertanto: cittadini italiani, cittadini di Stati membri UE, cittadini di Stati membri SEE, cittadini della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati.
Con riferimento a tali ulteriori categorie di soggetti, viene precisato che per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi dovrà continuare ad essere applicato il profilo tariffario Personale italiano/comunitario con sgravi previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile e attualmente in uso.
