La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 24752/2026, ha stabilito che nell’ipotesi di conversione di un contratto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato è esclusa la compensazione dei contributi dovuti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) con quelli già versati alla Gestione separata, a causa della disomogeneità contributiva derivante dalla diversità delle Gestioni previdenziali.
La vicenda processuale
Una società del settore ricerca e sviluppo aveva impiegato alcune lavoratrici addette al call center outbound tramite contratti di lavoro a progetto, che, a seguito di contestazione da parte dell’Istituto previdenziale, il Tribunale di La Spezia aveva poi convertito in rapporti di lavoro a tempo subordinato[1], con conseguente condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva.
La società ha impugnato la decisione, sia in punto di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, sia quanto alla condanna al versamento contributivo.
La Corte d’Appello di Genova[2], riformando sul punto la sentenza di primo grado, pur confermando la natura dei rapporti lavorativi, ha accolto la domanda svolta in subordine dalla società, operando la compensazione c.d. atecnica dei contributi, detraendo dalle somme dovute all’INPS quanto già versato nella Gestione separata, trattandosi di versamento ai fini contributivi a favore delle medesime lavoratrici, condannando quindi la datrice di lavoro a corrispondere all’ente previdenziale il minor importo di 299.424,74 euro.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dall’INPS, la Suprema Corte, con ordinanza n. 24752/2026, ha censurato la decisione, accogliendo il primo motivo di doglianza, precisando che «Il giudice del merito ha erroneamente compensato le somme dovute al Fondo lavoratori dipendenti con quelle già corrisposte, per le medesime lavoratrici, alla Gestione separata, benché le Gestioni siano connotate da proprie regole e da distinte modalità e tempi di adempimento dell’obbligazione contributiva».
L’obbligo contributivo in sintesi
La disciplina che regolamenta gli obblighi contributivi nei rapporti di lavoro a progetto – abrogati dal c.d. Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) – e nelle odierne collaborazioni coordinate e continuative è stata introdotta dalla Legge n. 335/1995, che ha istituito la Gestione separata INPS, oggetto di progressive modificazioni da parte delle Leggi annuali di bilancio e delle interpretazioni applicative fornite dalle circolari dell’ente previdenziale.
I contratti a progetto (c.d. co.co.pro.) – al pari delle attuali collaborazioni – prevedevano l’iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata INPS e la suddivisione dell’onere contributivo tra committente, cui spettava la quota di 2/3, e collaboratore, che doveva provvedere al versamento della residua quota di 1/3.
Le regole operative sono stabilite annualmente dall’INPS, cui spetta, in particolare, individuare le modalità di pagamento e le aliquote che si applicano sul compenso lordo erogato.
Le aliquote sono variabili in base alla tipologia di collaboratori, a seconda che questi siano iscritti in via esclusiva con diritto alla DIS-COLL (aliquota attuale del 35,03%), ovvero iscritti in via esclusiva senza diritto alla DIS-COLL (ad esempio amministratori, con aliquota al 33,72%), ovvero, ancora, siano già titolari di trattamento pensionistico o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (aliquota al 24%)[3].
L’onere contributivo è distribuito molto diversamente nei rapporti di lavoro subordinato, dove il carico contributivo e assistenziale grava in larga misura (variabile tra il 29 e il 32% della retribuzione imponibile previdenziale) sul datore di lavoro – unico responsabile del versamento – residuando una parte minore a carico del lavoratore (normalmente il 9,19%).
Ben si comprende, dunque, come l’impiego dei contratti di collaborazione a progetto – spesso in assenza di un progetto circoscritto, e nella permanenza di effettive forme di subordinazione – sia stato sovente strumentale a eludere o perlomeno ridurre gli obblighi contributivi, ciò che ha suscitato diffuse iniziative di accertamento della genuinità di tali rapporti lavorativi, determinando da ultimo, appunto, la loro abrogazione.
La compensazione nell’ordinamento previdenziale
Il tema esaminato dalla pronuncia in commento attiene all’ammissibilità della compensazione tra somme dovute in forza dell’obbligo contributivo – come accertato all’esito della conversione dei rapporti autonomi a progetto in contratto di lavoro subordinato – e versamenti già eseguiti ad altro titolo e ad altra Gestione, la Gestione separata.
La compensazione contributiva è uno strumento satisfattorio di estinzione dell’obbligazione previdenziale a carico del datore di lavoro, che consente al contribuente di utilizzare un credito di natura previdenziale per estinguere debiti contributivi.
Inizialmente l’art. 2, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983, ha autorizzato espressamente il datore di lavoro, al momento del pagamento della contribuzione previdenziale mensilmente dovuta, a eseguire il conguaglio tra questa e le somme anticipate dallo stesso datore di lavoro, normalmente collegate al pagamento di prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti (c.d. compensazione verticale).
Successivamente, con il D.Lgs. n. 241/1997, è stata introdotta nell’ordinamento previdenziale un’altra tipologia di compensazione, quale strumento di riscossione della contribuzione all’interno del sistema tributario, dando la possibilità al contribuente, in sede di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme in favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, di porre in compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Tale modalità di adempimento ed estinzione delle obbligazioni tributarie, anche locali, e contributive, la cui ratio è la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, consente dunque a questi ultimi di utilizzare i crediti in parola per pagamenti verso lo stesso ente (c.d. compensazione verticale) ovvero per il pagamento di debiti verso altre Amministrazioni (c.d. compensazione orizzontale)[4].
| Tipologie di compensazione |
| a) Compensazione verticale: conguaglio tra contribuzione dovuta e prestazioni anticipate, in adempimento all’obbligo contributivo |
| b) Compensazione orizzontale: consente di utilizzare crediti relativi a un’imposta o a contributi per pagare un debito di natura diversa (ad esempio, un credito IVA per pagare l’IRES o i contributi INPS) |
Il meccanismo della compensazione verticale viene, per esempio, applicato per le indennità di malattia e maternità, per il congedo di paternità e il congedo parentale, per le prestazioni di integrazione salariale: i datori di lavoro erogano dette prestazioni previdenziali ai lavoratori, all’atto della corresponsione della retribuzione, per poi porre a conguaglio l’importo di tali somme con l’importo dei contributi e di tutte le altre somme dovute all’INPS.
Per la gestione delle partite a debito e a credito tra le diverse Amministrazioni è stata istituita un’apposita struttura di gestione, individuata e disciplinata con Decreto n. 183/1998, del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che attribuisce le somme a ciascuno spettanti tenendo conto dell’eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
Per entrambe le fattispecie di compensazione, uno degli effetti dell’adempimento è dato dal rilascio, da parte dell’INPS, del DURC, attestante la regolarità della posizione contributiva dell’azienda.
Sul punto occorre rilevare che sussiste una presunzione di regolarità contributiva fino al verificarsi di eventuali anomalie, emergenti non al momento della presentazione delle denunce mensili, bensì solo in sede di successiva verifica della corretta fruizione della compensazione o del reale pagamento della contribuzione previdenziale.
L’uso illegittimo della compensazione può concretizzarsi o nell’indebita fruizione di benefici contributivi ovvero nel mancato pagamento della prestazione previdenziale da parte del datore di lavoro e comporta conseguenze in ambito sia civile che penale.
Qualora, a seguito di verifica dell’ente previdenziale, emerga un utilizzo irregolare della compensazione, il datore di lavoro sarà obbligato al pagamento del differenziale della contribuzione in precedenza omessa e delle connesse sanzioni civili.
Inoltre, la regolarità contributiva sarà travolta quand’anche precedentemente attestata dal rilascio del DURC.
Per entrambe le fattispecie di compensazione è, poi, prevista una tutela in sede penale, normata dagli artt. 316-ter, c.p.[5] (per la compensazione verticale) e 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 (per la compensazione orizzontale)[6].
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se la condotta consiste nell’omesso versamento di imposte o contributi mediante l’uso di crediti d’imposta falsi inseriti nei Modelli di pagamento (F24), la norma tributaria dell’art. 10-quater, è speciale e prevale sull’art. 316-ter, c.p.[7].
Tuttavia, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato che l’art. 316-ter, c.p., si applica ancora in ambito aziendale, laddove la frode sia finalizzata a ottenere l’erogazione di sgravi e agevolazioni contributive dirette (ad esempio l’indebito conguaglio di somme per indennità o bonus fittizi nelle denunce previdenziali), a patto che l’azione non sia assorbita dalla specifica compensazione fiscale in F24[8].
Operativamente, la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), all’art. 1, comma 97, lett. a), ha introdotto «specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i Modelli F24», che consentono la compensazione sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso.
La compensazione contributiva verticale
L’arresto in esame – che pacificamente si colloca nell’alveo applicativo della compensazione verticale, mettendo tra loro in relazione debiti e crediti di natura previdenziale – consente di esaminare lo strumento sotto il diverso profilo dell’origine del titolo di debiti e crediti, potendosi così distinguere tra compensazione impropria o atecnica – allorché debiti e crediti derivano dallo stesso titolo o rapporto giuridico (come arretrati e indebiti sulla stessa prestazione) – e compensazione propria, che si applica a crediti e debiti originati da titoli differenti.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la c.d. compensazione impropria attiene alla quantificazione meramente contabile delle rispettive poste di dare e di avere nel contesto di un unico rapporto e non l’estinzione dei reciproci debiti e crediti, derivanti da diversi e autonomi contratti[9], e che, nell’ipotesi della compensazione impropria, l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte[10].
Si è anche accertato, in relazione alla possibilità di operare la compensazione tra credito per sgravio contributivo e debito per contribuzione, che il discrimine applicativo della compensazione propria e impropria va individuato nell’autonomia dei contrapposti rapporti di credito e di debito, che va esclusa quando i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori[11].
La non compensabilità di crediti e debiti di differenti Gestioni previdenziali
Nell’ambito della compensazione atecnica, si è poi posta la questione – ricorrente nella prassi, e il caso in commento ne è l’esempio più recente – della compensabilità tra poste contributive dovute e versate a titolo diverso in differenti Gestioni previdenziali, seppur attinenti agli stessi rapporti di lavoro, nelle ipotesi di disconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro autonomo.
Sin dalla prima specifica pronuncia in materia – Cass. n. 24618/2019 – si è escluso che il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione posta a suo carico in conseguenza dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, potesse compensare la contribuzione precedentemente versata alla Gestione separata dell’INPS e limitarsi a corrispondere il differenziale contributivo e le somme aggiuntive sul medesimo dovute.
In ambito previdenziale, si è, dunque, ritenuto – con orientamento coerente e conforme, che la pronuncia in commento non ha inteso confutare – che «la compensazione atecnica non può operare per la semplice ragione che si è in presenza di un rapporto trilatere tra l’Istituto di previdenza, il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, con l’ulteriore particolarità della diversità delle Gestioni in cui confluisce il versamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente»[12].
Di conseguenza, sulla scorta dei criteri sopra richiamati in tema di compensazione impropria, per giurisprudenza uniforme «eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti Gestioni dell’INPS relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l’esercizio di tale azione, ma non di certo alla creazione di una posta contabile da regolare con la compensazione impropria»[13].
Pertanto, in caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato, non è possibile dar luogo a una compensazione c.d. atecnica della contribuzione, in quanto a tale esito si oppone la segnalata disomogeneità contributiva che contraddistingue i contributi versati alle differenti Gestioni.
L’indebito da eccedente contribuzione
La soluzione prospettata dalla giurisprudenza al problema dell’eccedenza contributiva (da doppia contribuzione, in Gestioni diverse, per gli stessi lavoratori e gli stessi rapporti di lavoro) – vale a dire l’eventuale ripetibilità dell’indebito – non appare agile né del tutto convincente, tenuto conto, per un verso, dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro e, per altro verso, della natura pubblicistica del rapporto contributivo, non sottoposto alla disponibilità delle parti[14].
E, invero, il rapporto contributivo, di natura pubblicistica, non disponibile dalle parti, non vede quale parte il lavoratore, che non è titolare del credito contributivo, e la cui tutela è affidata agli enti previdenziali. Di conseguenza, seguendo il suggerimento proposto dalla Suprema Corte anche nell’arresto in commento, l’eventuale recupero di quanto indebitamente versato resterebbe integralmente nell’esclusiva disponibilità del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore.
Sotto altro profilo, la ripetizione dell’indebito risulta non facilmente praticabile a causa delle peculiari modalità di versamento della contribuzione previste per determinate tipologie di lavoratori autonomi. Come si è visto, l’obbligo contributivo viene adempiuto da parte del committente, che esegue il pagamento sia della contribuzione posta a suo carico, sia della quota posta a carico del lavoratore autonomo.
Si potrebbe così ipotizzare una soluzione che consenta ai committenti divenuti datori di lavoro in forza di accertamento amministrativo o giudiziale di ridurre il loro debito contributivo non di loro autonoma iniziativa nei conguagli mensili – ciò che precluso in ragione del chiaro orientamento giurisprudenziale che la inibisce – bensì a seguito di specifica domanda all’ente, tramite detrazione delle somme versate nella Gestione separata in relazione al medesimo rapporto di lavoro.
Ciò tenuto conto anche del fatto che il passaggio della contribuzione da una Gestione previdenziale a un’altra, entrambe in seno all’INPS, non è in astratto precluso, e porterebbe innegabili vantaggi sia per il soggetto obbligato – che potrebbe valorizzare le poste già versate e ridurre il debito per quelle ulteriori – sia per l’ente previdenziale – che eviterebbe di dover procedere al rimborso delle eccedenze.
In ogni caso, la contribuzione resterebbe definitivamente a carico del datore di lavoro, anche per la parte a carico del lavoratore, con conseguente diritto del dipendente di vedersi rimborsate le quote di contribuzione a suo carico e antecedentemente versate dal committente alla Gestione separata.
[1] Limitatamente a quelli stipulati in data anteriore alla disciplina speciale introdotta dal D.L. n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012.
[2] App. Genova n. 61/2022, depositata il 25 marzo 2022, R.G.N. 285/2020.
[3] Da ultimo, circolare INPS n. 8/2026.
[4] Le diversità strutturali dei 2 istituti sono state scandagliate dal Prof. Avv. A. Sgroi, “L’utilizzo della compensazione nel sistema previdenziale”, in Il Caso.it, 7 giugno 2020.
[5] L’art. 316-ter, c.p., punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
[6] L’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, disciplina il delitto penale di indebita compensazione. Il reato punisce chiunque non versi le somme dovute all’Erario (tasse, contributi previdenziali o assistenziali) compensandole formalmente tramite il Modello F24 con crediti fittizi o non spettanti, ed è stato oggetto di riforma con il D.Lgs. n. 87/2024.
[7] Cass. pen., Sez. VI, n. 37085/2021.
[8] Cass. pen., SS.UU., n. 11969/2025.
[9] Così Cass. civ., Sez. I, n. 7474/2017.
[10] Cass. civ., Sez. III, n. 12302/2016.
[11] Cass. n. 3628/2007.
[12] Cass. n. 17777/2026 e n. 17438/2026, che richiamano Cass. n. 24618/2019.
[13] Da ultimo, Cass. n. 14529/2026.
[14] Criticità già segnalate dal Prof. Avv. A. Sgroi, “L’utilizzo della compensazione nel sistema previdenziale”, cit.
