In data 25 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno firmato l’Accordo integrativo e modificativo del CCNL 26 luglio 2024 per i dipendenti delle aziende artigiane del settore Pulizie e servizi: le modifiche decorrono dal 1° ottobre 2026.
Minimi tabellari
Sono previsti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° febbraio 2027 e dal 1° luglio 2027.
Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Nelle aziende in cui non è istituito il premio di risultato e che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento di produttività ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente, è riconosciuto ai lavoratori, nel mese di giugno dell’anno successivo, un EGR pari all’1% della retribuzione di fatto.
Indennità di vacanza contrattuale
In caso di ritardo nel rinnovo del CCNL, ai lavoratori è corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale il cui importo viene determinato applicando al valore del minimo tabellare di ciascun livello d’inquadramento una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.
Bilateralità
Viene precisato che l’EDR sostitutivo della contribuzione all’Ente Bilaterale EBIASP (25 euro mensili) ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR.
Indennità di cassa
La misura dell’indennità di cassa viene elevata al 6% della paga base nazionale conglobata.
Indennità
Sono aggiornate le seguenti indennità:
- indennità altiforni: elevata a 0,06 euro per ogni ora di lavoro per i lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni;
- indennità pulizia reparti industriali: elevata a 0,05 euro per ogni ora di lavoro per i lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni;
- indennità rischio radiazioni: elevata a 0,16 euro per ogni ora di prestazione in specifiche zone controllate, come ad esempio reattori nucleari in funzione trattamento radioelementi, radioisotopi, per i lavoratori professionalmente esposti a rischi da radiazioni;
- indennità lavori in sottosuolo: elevata a 0,04 euro per ogni ora di prestazione per i lavoratori che effettuano prestazioni nel sottosuolo l’indennità. Tale indennità non è cumulabile con altre analoghe indennità.
Ferie
È previsto un nuovo criterio di maturazione delle ferie: la durata del periodo annuale di ferie è di 22 giorni per prestazioni su 5 giorni e 26 giorni in caso di prestazioni lavorative su 6 giorni, con corresponsione della normale retribuzione di fatto.
Malattia
Sono aggiornati i seguenti elementi:
- periodo di comporto: dal 1° ottobre 2026, in caso di malattia, i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi (10 mesi nel caso di più malattie verificatesi nell’arco di 24 mesi).
Per i lavoratori fragili e i lavoratori affetti da malattie di particolari gravità:
– il periodo di comporto è raddoppiato;
– i giorni di assenza sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia;
- trattamento economico: dal 1° ottobre 2026 l’azienda deve garantire un’integrazione al trattamento economico erogato dall’INPS fino al 100% della retribuzione globale netta (comprensiva dell’indennità speciale), a partire dal 1° e fino al 180° giorno di assenza.
Lavoro intermittente
Viene precisato che il contratto a chiamata non può essere stipulato per un periodo superiore a 400 giorni nell’arco di 3 anni solari, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
