2 Maggio 2018

La Srl evita lo scioglimento da riduzione del capitale

di Alessandro Bonuzzi
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La riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro non determina lo scioglimento della Srl allorquando i soci deliberino di continuare l’attività “con capitale minimo”. È quanto si evince da un decreto del Tribunale di Udine depositato in cancelleria il 26 settembre 2017.

È noto che la riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria; nelle Srl diventa un dovere quando:

  • essendo trascorso un intero esercizio dalla rilevazione delle perdite, queste non si sono ridotte ad una misura inferiore al terzo del capitale sociale (articolo 2482-bis civ.);
  • le perdite, sempre superiori ad un terzo del capitale, lo hanno ridotto al di sotto del minimo legale (articolo 2482-ter civ.).

In tale ultimo caso, la società deve ridurre il capitale per assorbire le perdite e contestualmente riaumentarlo fino al minimo legale o, in alternativa, trasformarsi in un tipo sociale che sia compatibile con l’importo del capitale sociale ancora esistente. Diversamente operando si incorre nella causa di scioglimento indicata nell’articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ..

Va ricordato che con la riforma del 2013, l’articolo 9, comma 15-ter, D.L. 76/2013 ha aggiunto i commi quarto e quinto all’articolo 2463 cod. civ.. Per effetto dell’intervento, “L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno a 1 euro”.

Si tratterebbe allora di comprendere l’importo del capitale sociale che deve essere considerato quale minimo legale – se 10.000 o 1 euro – a seguito delle modifiche introdotte, e, quindi, se il riferimento dell’articolo 2482-ter cod. civ. al “minimo stabilito dal numero 4 dell’articolo 2463 cod. civ.” (ossia 10.000 euro) debba o meno intendersi superato.

Sul tema, in un primo momento, il decreto in commento precisa che non è necessario prendere una posizione sulla possibilità per una Srl, già costituita con il capitale minimo ordinario di 10.000 euro, di continuare a operare, proprio in virtù della previsione contenuta nei commi quarto e quinto dell’articolo 2463, anche dopo la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di quel limite purché conservi almeno 1 euro di capitale oppure se, invece, sia possibile avvalersi della facoltà di determinare il capitale in misura inferiore a 10.000 euro solo in fase di costituzione al fine di agevolare l’avvio di una nuova attività.

Ciò in quanto l’asserita possibilità di continuare l’attività sociale anche con un capitale inferiore a 10.000 euro non rende necessaria un’interpretazione vistosamente contra legem dell’articolo 2482-ter cod. civ.”.

Tuttavia, in chiusura, il giudice afferma che “risulta più coerente con il (e rispettoso del) dato normativo tenere ferma – per le società costituite con un capitale di almeno 10.000 euro o che si siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale – la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di 10.000 euro, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, costituisce una causa di scioglimento della società (articolo 2484, primo comma, n. 4, cod. civ.), salvo aggiungere l’ulteriore possibilità alternativa che i soci adottino la positiva deliberazione di continuare l’attività sotto l’ombrello, e nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi quarto e quinto dell’articolo 2463”.

In altri termini ciò significa che la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro continua a costituire una causa di scioglimento della Srl, tuttavia, se i soci deliberano espressamente di voler continuare l’attività con un capitale sociale inferiore a 10.000 euro ma non inferiore a 1 euro, la società prosegue nella veste di Srl a capitale minimo.

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