Le imprese possono ottenere liquidità immediata smobilizzando i crediti commerciali tramite strumenti bancari come anticipo su fatture e anticipo effetti salvo buon fine, mantenendo però il rischio di insolvenza (cessione pro solvendo). Le banche valutano attentamente coerenza delle scadenze, rischio di impagato e concentrazione dei debitori, applicando interessi e commissioni e monitorando eventuali anomalie (insoluti, proroghe frequenti, incassi irregolari).
Nel trovarsi nella necessità di disporre di mezzi liquidi immediati, le imprese possono ricorrere allo smobilizzo dei propri crediti commerciali, al fine di trasformare in forma liquida dei crediti che scadranno successivamente.
L’operazione di smobilizzo crediti mediante l’intervento di una banca è possibile previa concessione di un fido a scadenza, o a tempo indeterminato, per uno specifico ammontare accordato, con il conferimento alla banca stessa di un mandato irrevocabile all’incasso ex art. 1273, c.c..
Le operazioni in questione prevedono comunemente che il credito dell’impresa venga ceduto pro solvendo per il suo intero valore in favore della banca, a garanzia delle anticipazioni concesse, con il debitore ceduto, che quindi può rifiutare il pagamento eccependo l’avvenuta compensazione, l’avvenuto pagamento del credito presso terzi istituti o l’avvenuta restituzione della merce per difetti.
Sono varie le forme tecniche con le quali l’impresa può ottenere dalla banca lo smobilizzo dei propri crediti commerciali. Tra le principali forme tecniche atte a consentire all’imprenditore di trasformare in liquidità i propri crediti con scadenza futura si evidenziano l’anticipo effetti salvo buon fine, gli anticipi su fatture. Se lo smobilizzo in parola avviene sul c.d. conto unico, vi è la concessione alle imprese di un affidamento atto a permettere di utilizzare somme per importo anche eccedente il saldo creditore del conto corrente, ma non oltre i limiti dell’affidamento. In tal caso, il predetto utilizzo avviene sul conto corrente per l’importo pari a quello del portafoglio presentato. Diversamente, la banca mette a disposizione del cliente l’importo pari a quello del portafoglio presentato mediante accredito in conto corrente.
La banca alla quale viene richiesto di anticipare i crediti commerciali verifica che la scadenza dell’anticipo richiesto sia coerente con la scadenza della fattura, che la percentuale di impagato su scaduto non superi una determinata soglia percentuale, nonché la concentrazione del rischio (ossia l’importo massimo anticipabile per singolo debitore sul totale del fido accordato).
Le operazioni di accredito in conto corrente di effetti salvo buon fine e l’anticipazione su fatture, rispetto al factoring (altra modalità per lo smobilizzo dei crediti ivi non trattata), vedono l’azienda mantenere il controllo e la gestione del rapporto, senza avere un factor che gestisce l’incasso e contatta il debitore.
L’anticipo effetti salvo buon fine (S.B.F.)
Oltre al servizio bancario di gestione dell’incasso attraverso l’accredito in conto corrente degli effetti salvo buon fine, le banche possono concedere finanziamenti a valere sulle predette presentazioni (smobilizzo di crediti).
L’anticipo salvo buon fine è un’operazione d’incasso nella quale il cedente che è stato affidato (con un castelletto S.B.F.) riceve, in conseguenza della cessione di effetti o Ricevute Bancarie in forma elettronica (RI.BA) alla banca, l’intero valore nominale dei titoli, al netto delle sole commissioni d’incasso. Essendo il credito realizzato mediante la cessione “pro solvendo”, il cedente è liberato quando il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.
Con l’anticipo effetti salvo buon fine la banca concede all’impresa o al professionista la disponibilità di un credito in conto in conseguenza del trasferimento alla propria banca di effetti.
L’accredito nel conto corrente del cedente (con valuta posteriore alla data di scadenza) corrisponde al valore nominale di detti effetti ed è disponibile per il periodo che va dalla data di presentazione in banca dell’effetto al momento dell’incasso mediante RI.BA., qualora l’accredito sul conto corrente avvenga con la modalità “disponibilità immediata”. Ciò significa che, all’atto della presentazione delle RI.BA. la banca provvederà ad anticipare (quindi ad accreditare) l’importo delle stesse al fine di creare giornalmente sul c.d. conto unico un saldo disponibile utile per essere eventualmente utilizzato.
Solitamente, gli “avvisi di pagamento” e gli eventuali solleciti sono a carico dell’ente affidante.
Per il periodo in cui l’impresa utilizza la disponibilità in conto che viene concessa dalla banca, quest’ultima applicherà degli interessi.
Oltre a ciò, la banca può applicare anche delle commissioni di incasso su ciascuna RI.BA. presentata, come pure delle commissioni qualora l’impresa chiedesse la proroga della scadenza di una RI.BA. per varie ragioni (difficoltà finanziarie, clausole contrattuali, altro ancora). In questo caso, l’impresa creditrice può chiedere alla banca la proroga della scadenza dell’effetto, però nei limiti previsti dalla banca stessa (sulla base della propria policy interna).
Attenzione, però, che le richieste di proroghe e/o ai richiami di effetti alle banche non siano frequenti e immotivate. Ciò significa che se viene chiesto alla banca, ove è stato presentato l’effetto, di farselo restituire prima della scadenza, ciò deve essere adeguatamente motivato (effetto errato, merce contestata, resi, per esempio). Altresì, una richiesta di proroga per concessione di una dilazione di pagamento al debitore può essere plausibile per la banca qualche volta, ma non frequentemente. Frequenti richieste di proroga e richiami, nonché insufficienti motivazioni a supporto delle stesse, possono essere considerate dalle banche anomalie andamentali, che pesano anche sul proprio rating di controparte attribuito dalla banca.
In caso di mancato incasso alla data di scadenza (anche qualora fosse prorogata), la banca addebiterà l’insoluto con le relative commissioni.
Mancati pagamenti potrebbero essere riconducibili a contestazioni in corso, difficoltà del debitore, errori di fatturazione o di emissione degli effetti, restituzione di beni al fornitore (resi).
Per evitare eventuali insoluti (riconducibili ai motivi summenzionati) l’impresa può decidere di “richiamare” l’effetto in tempo utile. Ciò significa che viene chiesto alla banca, ove è stata presentato, l’effetto di farselo restituire prima della scadenza, con conseguente addebito di specifica commissione bancaria e con riduzione della disponibilità in conto.
L’anticipo su fatture
Altra modalità che le imprese (con esigenze di liquidità) hanno a disposizione vi è l’anticipazione dei crediti (in genere “salvo buon fine”) presentando le fatture emesse verso i loro clienti non incassate e non ancora scadute.
In presenza di anticipi su stati avanzamento dei lavori (SAL), dando luogo all’emissione periodica delle fatture, la banca ne verifica la coerenza delle stesse (per le quali viene chiesta l’anticipazione) con il programma dei lavori e il suo andamento, con la consapevolezza che le fatture non assumono mai la valenza di accettazione delle prestazioni da parte dell’impresa committente;
Nel caso venga accordato all’impresa un fido (in funzione della successiva cessione delle fatture), il cedente può chiedere alla banca di anticipare l’importo facciale (imponibile + IVA) di fatture di vendita in misura corrispondente al 100% o a una percentuale inferiore dell’importo facciale del documento (imponibile + IVA), con immediata disponibilità in conto corrente dell’ammontare.
A tal proposito, è bene stare attenti alla presentazione di anticipi incrociati tra cliente e proprio fornitore, oppure tra società controllante e società controllata, perché potrebbero prestarsi a essere interpretati (in determinate circostanze) come un potenziale reciproco aiuto tra cedente e debitore ceduto per sopperire a situazioni di tensione finanziaria e/o carenza di liquidità grazie allo smobilizzo di crediti reciproci potenzialmente fittizi.
Per il periodo in cui l’impresa utilizza la disponibilità in conto che viene concessa dalla banca, quest’ultima applicherà degli interessi.
Lo smobilizzo crediti attraverso l’anticipo su fatture prevede il conferimento di un mandato irrevocabile all’incasso ex art. 1273, c.c., lasciando all’insindacabile giudizio della banca la concessione di anticipazioni totali o parziali a fronte di fatture o altri documenti presentati (contratti, ordini).
Una volta anticipato il credito commerciale rappresentato dalla fattura, è necessario che la canalizzazione del pagamento della stessa avvenga presso la banca che l’ha anticipata. Se il pagamento della fattura avviene presso altro istituto bancario, la banca che ha anticipato la fattura potrebbe pensare che il documento sia stato presentato per l’anticipo anche altrove. Ma potrebbe trattarsi anche di un errore del debitore ceduto, il quale potrebbe aver pagato su un IBAN diverso da quello indicato in fattura. In questi casi è a discrezione della banca chiudere o meno l’anticipo in questione come insoluto.
A ogni buon conto, la copertura di insoluti con girofondi da altri istituti bancari oppure con nuove presentazioni, possono costituire indicatori di una gestione anomala dello smobilizzo dei crediti;
L’addebito in conto corrente dell’insoluto, sebbene possa trovare copertura con la disponibilità nel conto stesso, è un’anomalia che viene segnalata dalle banche nella Centrale dei Rischi tra gli “impagati su scaduti” nei rischi autoliquidanti.
Qualora vi fossero stati degli anticipi ricevuti da clienti, l’anticipo concesso dalla banca deve essere decurtato dell’ammontare di detti anticipi, in quanto questi ultimi costituiscono un regolamento parziale e anticipato rispetto all’emissione della fattura di vendita.
Altresì, un’impresa può anche vedersi concessa un “fido estero”, con il quale la stessa può ottenere dalla banca un anticipo sui crediti vantati nei confronti di clienti esteri, per aver fornito loro beni o prestato servizi.
Rispetto all’anticipo su fatture domestiche, quello verso l’estero è uno smobilizzo dei crediti più rischioso per la banca, in quanto, con insolvenza della controparte, le procedure per l’escussione del credito all’estero sono più difficili. Si pensi alla diffida formale, al decreto ingiuntivo o all’esecuzione forzata da esperire all’estero rispetto al caso in cui il debitore insolvente fosse in Italia.
L’anticipo effetti S.B.F. è potenzialmente meno rischioso per le banche rispetto all’anticipo su fatture, in quanto la RI.BA. è un ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca detta “Assuntrice” e da quest’ultima, alla banca “Domiciliataria” (quella del debitore), la quale provvede a propria volta a inviare un avviso di pagamento al debitore. Il servizio di incasso del credito prevede, quindi, l’invio al debitore della RI.BA. emessa dal creditore.
Anche nell’anticipo su fatture, l’operazione di anticipo di crediti commerciali può prevedere contrattualmente che sia l’impresa a esigere il pagamento del debitore. In tal caso, si parla di mandato all’incasso. Ma, diversamente dall’anticipo effetti S.B.F., con l’anticipo su fatture non c’è una banca “Domiciliataria” del debitore che invia l’avviso di pagamento a quest’ultimo e che comunica alla banca “Assuntrice” l’esito del pagamento. Ciò potrebbe rendere dunque preferibile per le banche (in termini di rischiosità) la concessione di anticipi su effetti S.B.F. all’anticipo fatture.
Segnalazione in Centrale dei rischi
Le informazioni sull’ammontare concesso del fido per smobilizzo crediti (c.d. accordato operativo), come pure quelle afferenti alla linea di credito utilizzata dal cliente e al livello di insolvenza vengono segnalate dalla banca affidante alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia.
Tutti i flussi informativi trasmessi a Banca d’Italia dagli enti segnalanti sono aggregati in sezioni nel modello informativo delle esposizioni nei confronti dell’affidato che la Banca d’Italia trasmette agli enti stessi.
Nell’apposita sezione dei “crediti per cassa”, nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti”, viene segnalato dalla banca l’ammontare concesso del fido (c.d. accordato operativo), come pure quanto dello stesso viene utilizzato dal cliente (c.d. utilizzato).
Le banche utilizzano la Centrale dei rischi per confrontarne i dati contenuti, con gli andamentali interni (quelli afferenti alla gestione dei rapporti tra la banca e l’impresa) e con quelli del bilancio dell’azienda in merito:
- all’ammontare totale dei rischi autoliquidanti e l’indice di rotazione dei crediti commerciali;
- agli insoluti/impagati rispetto al fondo svalutazione crediti in essere;
- all’ammontare totale dei debiti finanziari.
Anche in questo caso, la presenza di anomalie potrebbe pregiudicare la fiducia che sta alla base del rapporto banca-impresa, comportando nei casi più gravi l’eventuale ridimensionamento o revoca del fido autoliquidante in essere.
Di tutto questo e di altro ancora verrà fornito ampio approfondimento nel Seminario di specializzazione dal titolo “Lettura ed analisi della centrale dei rischi”.
