I libri sociali delle S.p.A.

Le società di capitali sono tenute per legge a conservare specifici libri sociali, distinti tra quelli obbligatori per le S.r.l. e per le S.p.A. e S.a.p.A..

Come previsto dall’art. 2215‑bis, c.c., i libri sociali possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia con strumenti informatici.

Libri sociali da conservareElementi da trascrivereSoggetto incaricato della sua tenuta
Libro dei sociDevono essere indicati distintamente, per ogni categoria di azioni:· il numero delle azioni;· generalità dei titolari delle azioni nominative;· i trasferimenti delle azioni;· i vincoli sulle azioni;· i versamenti eseguiti.Organo amministrativo
Libro delle obbligazioniNel libro delle obbligazioni devono essere indicati:· l’ammontare delle obbligazioni emesse;· l’ammontare delle obbligazioni estinte;· generalità dei titolari delle obbligazioni nominative;· i trasferimenti delle obbligazioni;· eventuali vincoli sui titoli.Organo amministrativo
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assembleeDevono essere trascritti:· i verbali delle adunanze e deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, anche se redatti con atto pubblicoOrgano amministrativo.

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