Le società di capitali sono tenute per legge a conservare specifici libri sociali, distinti tra quelli obbligatori per le S.r.l. e per le S.p.A. e S.a.p.A..
Come previsto dall’art. 2215‑bis, c.c., i libri sociali possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia con strumenti informatici.
| Libri sociali da conservare | Elementi da trascrivere | Soggetto incaricato della sua tenuta |
| Libro dei soci | Devono essere indicati distintamente, per ogni categoria di azioni:· il numero delle azioni;· generalità dei titolari delle azioni nominative;· i trasferimenti delle azioni;· i vincoli sulle azioni;· i versamenti eseguiti. | Organo amministrativo |
| Libro delle obbligazioni | Nel libro delle obbligazioni devono essere indicati:· l’ammontare delle obbligazioni emesse;· l’ammontare delle obbligazioni estinte;· generalità dei titolari delle obbligazioni nominative;· i trasferimenti delle obbligazioni;· eventuali vincoli sui titoli. | Organo amministrativo |
| Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee | Devono essere trascritti:· i verbali delle adunanze e deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, anche se redatti con atto pubblico | Organo amministrativo. |
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